Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8156 del 29/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26519-2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO RENI N

4, presso lo studio dell’avvocato GENNARO MONTESANO, rappresentata e

difesa dagli avvocati RAFFAELE SALZANO, VINCENZO FEDERICO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO

RICCI e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Napoli con decreto ex art. 445 bis c.p.c., comma 5 ha omologato l’esito dell’accertamento tecnico preventivo (positivo per indennità di accompagnamento, con decorrenza dal giugno del 2014) ed ha compensato tra le parti le spese processuali, ponendo quelle di c.t.u. a carico dell’Inps.

2. Propone ricorso ex art. 111 Cost. A.A., denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, nonchè l’illogicità della motivazione ed erroneità dei suoi presupposti di fatto e di diritto. Lamenta che le spese del giudizio siano state compensate, in considerazione del fatto che il requisito sanitario era stato riconosciuto con decorrenza dal mese di giugno 2014 mentre la domanda amministrativa era del 16 aprile, pur nell’insussistenza del requisito della soccombenza, considerato che la data del riconoscimento è quella della visita medica disposta in sede amministrativa e che l’Inps aveva chiesto il rigetto del ricorso.

3. L’Inps ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il ricorso è ammissibile, essendo limitato alla statuizione sulle spese emessa nel decreto di omologa (cfr. ex plurimis da ultimo Cass. ord., n. 22952 del 2016).

2. Esso è però manifestamente infondato.

E difatti, il Tribunale ha compensato le spese a motivo della decorrenza posticipata della provvidenza rispetto alla domanda amministrativa. E’ stata quindi valorizzata la soccombenza reciproca, che ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3438 del 22/02/2016) anche quando sia accolta parzialmente la domanda proposta, sicchè la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

Questa Corte ha chiarito che tale situazione si verifica anche nell’ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, nonchè nell’ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l’anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell’art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 7716/2003; Cass. n. 19343/2004; Cass. n. 7307/2011).

3. Si è poi aggiunto che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 2149 del 31/01/2014).

4. Segue coerente con tali principi il rigetto del ricorso.

5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non riferendosi nel ricorso per cassazione di avere assolto nel corso del giudizio di merito, nè ivi assolvendosi, l’onere autocertificativo previsto per l’esonero dall’art. 152 disp. att. c.p.c..

6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA