Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8156 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12686-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CUCCI;

– ricorrente –

contro

B.M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 514/2018 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il

23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza n. 514 del 2018, il Tribunale di Enna ha condannato l’INPS, in favore di B.M.S., al pagamento del trattamento assistenziale per cecità assoluta con l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti a decorrere dall’agosto 2014, oltre accessori e spese processuali;

della decisione ha chiesto la cassazione l’INPS, sulla base di tre motivi, cui non ha opposto difese B.M.S.;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – l’INPS deduce la violazione degli artt. 420 e 429 c.p.c., per contrasto insanabile tra parte dispositiva e parte motiva della sentenza, con conseguente nullità della stessa, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.; nello specifico, il Tribunale, da un lato, avrebbe prestato adesione alle conclusioni del CTU che aveva accertato il requisito sanitario per le prestazioni connesse allo status di cecità parziale o di cieca ventesimista (id est: visus spento nell’occhio destro e residuo visivo, non migliorabile con correzione ottica, di 1/20 nell’occhio sinistro) e, dall’altro, ha riconosciuto le prestazioni collegate alla condizione di cecità assoluta (anche con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti);

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – l’INPS deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112,443 e 445 bis c.p.c., nonchè della L. n. 66 del 1966, art. 8, e della L. n. 508 del 1988, art. 3. L’Istituto imputa la sentenza di aver deciso oltre l’limiti della domanda poichè, con il ricorso per ATP, l’istante aveva chiesto di verificare le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla pensione non reversibile per ciechi parziali, L. n. 66 del 1962 ex artt. 7 e 8, e all’indennità speciale L. n. 508 del 1988 ex art. 3, a decorrere dall’agosto 2014; nel ricorso introduttivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, la parte, allora ricorrente, aveva, infatti, così concluso: “ritenere e dichiarare (…) cieca ventesimista ai sensi della L. n. 138 del 2001, art. 3, a partire dalla data della presentazione della domanda amministrativa”;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’INPS deduce la violazione del principio della domanda amministrativa ai sensi dell’art. 443 c.p.c., della L. n. 533 del 1973, art. 7; dell’art. 445 bis c.p.c., del D.M. Tesoro 9 novembre 1990, artt. 2 e 3, del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, art. 11, del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, convertito in L. n. 102 del 2009 e della circolare Inps 28 dicembre 2009, n. 131, emanata in esecuzione del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, convertito in L. n. 102 del 2009, per avere il Tribunale riconosciuto le prestazioni in assenza della previa istanza in sede amministrativa;

il primo ed il secondo motivo, per stretta connessione, vanno congiuntamente esaminati;

essi sono fondati nei termini che seguono, con assorbimento del terzo motivo;

come risulta dalla trascrizione della domanda attrice, B.M.S. ha richiesto l’accertamento del requisito sanitario relativo alla condizione di cieca ventesimista, accertata dalla consulenza tecnica di ufficio disposta dal Tribunale; la sentenza impugnata ha recepito gli esiti dell’indagine tecnica ma, poi, ha pronunciato riconoscendo alla B., nella parte dispositiva, prestazioni di assistenza che presuppongono, invece, un diverso – e non richiesto – accertamento sanitario ovvero quello di cieco assoluto. La sentenza è stata, dunque, pronunciata “ultrapetita”;

la pronuncia impugnata va, pertanto, cassata ed il processo rinviato al Tribunale di Enna, in persona di altro Giudice, anche per le statuizioni in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, per quanto in motivazione, e dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Enna, in persona di diverso Giudice.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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