Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8156 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DOANTI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13641/2013 R.G. proposto da:

Rinnovamento 2 Società cooperativa edilizia, rappresentata e difesa

dall’avv. Claudio Lucisano, elettivamente domiciliata nel di lui

studio in Roma, via Crescenzio, n. 91;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte depositata il 28 novembre 2012, n. 82/26/12.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza del 28 novembre 2012, n. 82/26/12, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha respinto l’appello proposto da Rinnovamento 2, soc. coop. edilizia, contro la sentenza di primo grado, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso della contribuente volto ad ottenere l’annullamento del silenzio- rifiuto oppostole dall’Agenzia delle Entrate alla domanda, avanzata il 4 agosto 2006, di rimborso dell’eccedenza IVA già esposta nel quadro VL del modello di dichiarazione fiscale del 2003.

– Il giudice d’appello ha laconicamente ritenuto che “soggiacendo il caso di specie all’applicazione del termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, e dovendosi individuare il momento nel quale si è verificato il presupposto per la restituzione, al più tardi, nel giorno della presentazione della dichiarazione IVA (28 gennaio 2004, come risulta in atti), è dunque di tutta evidenza come, quando la società ha formulato l’istanza restitutoria l’anzidetto termine fosse già decorso.

– Rinnovamento 2 soc. coop. ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso è denunciata la “violazione e mancata applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 622, art. 38, comma 1, periodo 1; violazione e falsa applicazione del D.L. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2; violazione e mancata applicazione dell’art. 2946 c.c.; denuncia a sensi del D.L. n. 546, dell’art. 62 c.p.c. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. La contribuente si duole dell’operata applicazione del termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, in luogo dell’ordinario termine di prescrizione decennale.

– Il motivo è fondato.

– Questa Corte ha osservato che “In tema di IVA, l’esposizione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere – dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne consegue che, il relativo credito del contribuente è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso” (Cass. n. 20678 del 2014; v. anche Cass. n. 27828 del 2018; Cass. n. 4559 del 2017; Cass. n. 19115 del 2016).

– Il compendiato orientamento merita continuità, dovendosi tenere rigorosamente distinte, da un lato, la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo, che configura formale esercizio del diritto e, dall’altro lato, la presentazione del modello VR, che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1072, art. 38 (c.d. “Decreto IVA”), solo un presupposto per l’esigibilità del credito, connotandosi, dunque, alla stregua di adempimento utile a dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso: ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. (v. Cass. n. 4592 del 2015; Cass. n. 20069 del 2014; Cass. n. 14070 del 2012; Cass. n. 20039 del 2011).

– Nella specie la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta è pacificamente avvenuta con l’esposizione del credito nel quadro VL della dichiarazione 2003 (cfr. controricorso dell’Agenzia pg. 2: “nel 2003 la ricorrente presentava la dichiarazione U-60 (unico società di capitali 2003) per il periodo di imposta 2002 e in tale ultima dichiarazione la parte indicava al rigo VL26 un credito risultante dalla dichiarazione per il 2001… ammontante ad Euro 61.215,00…”).

– All’accoglimento del primo motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Commissione regionale del Piemonte, sezione staccata di Torino, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

– Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, attinenti a questioni già dichiarate assorbite dalla CTR e che, ove non superate dall’accoglimento del primo motivo, dovranno essere esaminate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione staccata di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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