Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8156 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.S. – O.M.R. di Targhini Silvano & C.

s.n.c.,

elettivamente domiciliati in ROMA, p.zza Augusto Imperatore 22,

presso l’avvocato Pottino Guido, che li rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso unitamente all’avv. Carlo

Zauli di Forli’;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro in carica dom.to in

Roma via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso il decreto n. 544 cron. della Corte d’Appello di Ancona dep.

il 11/9/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15.01.2010 dal Consigliere Dott. MACIOCE Luigi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 4/10/2006 T.S., in proprio e quale rappresentante della s.n.c. O.M.R., chiese alla Corte di Appello di Ancona – in relazione ad un procedimento fallimentare a loro carico apertosi nel 1993 e definito con chiusura del 15.6.2006 – il riconoscimento di equa riparazione per i danni non patrimoniali e patrimoniali (relativi anche al danno alla salute ed all’onere di spese legali) cagionati dalla irragionevole durata di tale procedura.

La Corte di Ancona, non costituitasi l’Amministrazione, con decreto 11/9/2007, ha accolto parzialmente la domanda riconoscendo al solo T.S. indennizzo per Euro 12.000,00, oltre accessori e refusione di spese, quale ristoro dei danni non patrimoniali subiti, e determinati in ragione di Euro 1.500,00 ad anno per gli otto anni di durata irragionevole della procedura.

La Corte ha invece escluso che la societa’, non essendo dedotto danno alla immagine, al nome, alla reputazione, cagionate dalla eccessiva durata, potesse aver proprio titolo indennitario. Infine la Corte di Ancona ha escluso l’esistenza di alcuna allegazione di danno patrimoniale alla persona del T. ed ha affermato che la pretesa di includervi le maggiori spese legali era in fatto del tutto generica, nonche’ ha rilevato che i danni psicobiologici (da infarto) non erano collegati etiologicamete con la durata della procedura e che le due CTU chieste (medico legale e contabile) erano del tutto esplorative.

Per la cassazione di tale decreto gli interessati hanno proposto ricorso il 18.10.2007, resistito dalla intimata Amministrazione con controricorso del 26.11.2007, fondato su otto motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento nella sola parte in cui la Corte di merito ha erroneamente negato l’indennizzo autonomo alla s.n.c. O.M.R. dichiarata fallita (ed i soci della quale vennero dichiarati falliti in estensione).

Con il primo motivo – proposto nell’interesse del T. in proprio – si censura la esiguita’ della avvenuta liquidazione dell’indennizzo, frutto di una spersonalizzazione della valutazione.

La censura e’ inconsistente ed il quesito conclusivo e’ ut supra affatto astratto, predicandosi una esigenza di personalizzazione correlata al solo ammontare del petitum sostanziale del processo irragionevolmente durato e senza prospettare alcuna specifica maggior penosita’ soggettiva del ritardo che faccia ritenere inadeguata la scelta della Corte di merito di indennizzarlo alla stregua del piu’ elevato standard annuo, quale indicato dalla CEDU (Euro 1.500,00).

Con il secondo, terzo e quarto motivo – anche essi evidentemente afferenti la sola posizione del T. come persona fisica – ci si duole della mancata valutazione del rilievo della depressione e della malattia cardiaca e della esclusione della sua incidenza, sol perche’ insorte prima della mutazione in irragionevole della procedura, censurando anche la mancata ammissione di CTU e la apoditticita’ e contraddizione della predetta esclusione. Le censure sono affatto inammissibili perche’ tentano, senza neanche avvedersi della articolata motivazione di cui a pag. 5 del decreto, di introdurre non consentite proposte di una diversa valutazione dei fatti (avendo la Corte di Ancona logicamente argomentato la sua conclusione negativa dalla insorgenza dell’infarto e dei disturbi in epoca nella quale la procedura aveva durata affatto ragionevole, e dal carattere meramente esplorativo della richiesta CTU).

Con il quinto motivo ci si duole della apoditticita’ e sommarieta’ della motivazione con la quale la Corte ha escluso il danno patrimoniale, vieppiu’ essendosi ignorata l’esistenza della facolta’ di procedere a liquidazione equitativa. La doglianza e’ priva di alcuna consistenza, non scorgendosi per qual ragione la prova del danno patrimoniale, sotto il profilo dei mancati guadagni cagionati dalla irragionevole durata della procedura fallimentare, non dovrebbe far carico, quantomeno in termini di argomenti a sostegno della perdita di chances, sul richiedente e dovrebbe essere invece totalmente sostituita dalla officiosa “liquidazione” equitativa (notoriamente pertinente alla sola fase della determinazione del quantum).

Con il sesto ed il settimo motivo si lamenta la illegittima esclusione di autonoma indennizzabilita’ del danno patito dalla societa’ di persone, con la indebita e contraddittoria motivazione per la quale il danno alla societa’ era connesso alla dichiarazione di fallimento e non scaturiva dall’eccessiva durata della sua procedura. Le censure sono fondate, avendo la Corte di Ancona negato l’autonomo ristoro alla societa’ di persone dichiarata fallita sull’errato assunto che tal ristoro sia correlato alla qualita’ del bene oggetto del procedimento (immagine, nome, decoro etc.) e che pertanto la sua compromissione originaria ed assorbente sia in re ipsa le volte in cui la societa’ sia dichiarata fallita. In realta’ la Corte di merito ha ignorato l’indirizzo consolidato di questa Corte per il quale il danno da ritardo si correla non certo alla “fisicita’” della parte, e quindi alla presumibile sua sofferenza psichica, ma al solo essere “parte” di un processo irragionevolmente durato ed e’, come tale, indiscutibilmente suscettibile di indennizzo (Cass. n. 23484 del 2008, n. 2246 del 2007, n. 7145 del 2006).

Con l’ottavo motivo ci si duole, infine, della omessa pronunzia sulla richiesta di ristoro del danno alla vita di relazione. La censura, anch’essa afferente la posizione della persona del T., e’ affidata alla tautologica affermazione dell’aver riportato tale danno e disvela la propria carenza di autosufficienza la’ dove, neanche contestando la specifica motivazione di rigetto articolata con riguardo al diniego di ristoro del danno psicobiologico (pag. 5), parrebbe essere appuntata sulla inammissibile richiesta di risarcimento autonomo del danno esistenziale (S.U. n. 26972 del 2008 e n. 3677 del 2009).

Accolti quindi i motivi sesto e settimo del ricorso, va cassato in parte qua il decreto e va adottata decisione nel merito (non esistendo margini residui di accertamento o valutazione dei fatti).

Si condanna pertanto la controricorrente Amministrazione della Giustizia a corrispondere alla s.n.c. O.M.C, di Targhini Silvano & e, per gli otto anni di durata irragionevole della procedura fallimentare ed al parametro annuo di Euro 1.500,00, la somma complessiva di Euro 12.000,00 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo. Segue la condanna della Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio per il merito (nella misura gia’ esattamente determinata nel decreto) e per il giudizio di legittimita’ (indicate in dispositivo).

PQM

Accoglie il sesto e settimo motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa il decreto impugnato e decidendo ex art. 384 c.p.c. condanna l’Amministrazione della Giustizia a corrispondere alla s.n.c. O.M.R. di Targhini Silvano & c. la somma di Euro 12.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda al saldo, le spese del giudizio che determina per il merito in Euro 1.024,00 e per la legittimita’ in Euro 1.365,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge su entrambe le liquidazioni.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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