Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8155 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 16/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5781-2014 proposto da:

PROMETAS SOC COOP ARL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato VITTORIO FARAONE;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ADELAIDE GAGLIARDI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza 2/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 07/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Prometas soc. coop. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro B.G. sia avverso l’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., con cui la Corte d’Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello da essa ricorrente proposto contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Matera, sia contro tale sentenza.

2. Al ricorso principale ha resistito con controricorso l’intimato.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso principale con declaratoria di manifesta inammissibilità ed è stata fissata con decreto l’adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato agli avvocati delle parti unitamente alla proposta del relatore.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il difensore della parte resistente ha inviato – in modo del tutto irrituale – una mail alla cancelleria della Sesta Sezione, nella quale ha segnalato che fra le parti questa Corte avrebbe pronunciato la sentenza n. 18744 del 2016 in un procedimento “oggettivamente e parzialmente identico” a quello in decisione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta del relatore.

Il ricorso principale appare manifestamente inammissibile, come, del resto, ha dedotto il resistente, perchè ha inteso assolvere al requisito dell’esposizione del fatto, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, tramite la riproduzione per 30 pagine di una serie di atti del giudizio.

Nel solco di una consolidata pregressa giurisprudenza, simili forme di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 sono state ritenute inidonee allo scopo da Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, secondo la quale: “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso”.

In base a tale principio di diritto il ricorso appare inammissibile.

Cass. n. 18744 del 2016 ha fatto applicazione del principio, con richiami di altra giurisprudenza conforme, in un ricorso proposto dall’odierna ricorrente, tramite lo stesso difensore.

2. Inoltre, l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. appare inammissibile in ogni caso perchè proposta al di fuori dei ristetti limiti indicati da Cass. sez. un. n. 1914 del 2016.

3. Nella memoria parte ricorrente non si fa carico in alcun modo dei due rilievi di inammissibilità formulati dalla proposta con l’indicazione della giurisprudenza appena evocata e, dunque, il Collegio nulla deve aggiungere. L’unica deduzione che in qualche modo potrebbe sembrare pertinente al tema di discussione, indicato come primo rilievo di inammissibilità dell’impugnazione nella proposta, è l’evocazione di una parte della motivazione di Cass. (ord.) n. 26936 del 2016. Senonchè, tale decisione si riferisce alla necessità che nell’esposizione sommaria del fatto, nei casi di ricorso ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., si dia conto dei motivi di appello e, dunque, la pertinenza in concreto è esclusa, dato che nella specie si è trascritta una serie di atti, così rendendo impossibile la percezione del fatto sostanziale e processuale suo riassunto, come impone l’art. 366 c.p.c., n. 3.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemilaseicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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