Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8155 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12230-2019 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA REGINA

MARGHERITA, 27, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PANCI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO

LOSITO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS),

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA, PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), STATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3582/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma, per ciò che in questa sede interessa, confermava la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda avanzata da G.S., nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e dell’Università degli Studi di Tor Vegata, volta al riconoscimento del trattamento economico e previdenziale previsto per i contratti di formazione e lavoro dalla normativa e dal CCNL nonchè al pagamento delle differenze retributive in relazione alla borsa di studio goduta quale medico di formazione specialistica negli anni accademici dal 2000 al 2005 in base a quanto disposto dal D.P.C.M. 7 marzo 2007; in subordine, all’accertamento della responsabilità dello Stato Italiano per mancata attuazione delle direttive comunitarie in materia, con riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in misura di Euro 52.000,00; in ulteriore subordine, con condanna al pagamento della medesima somma a titolo di rideterminazione triennale e di indicizzazione annuale della borsa di studio;

la Corte territoriale, richiamati i precedenti della Corte di legittimità nella materia de qua, escludeva la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, poichè la causa dello stesso era da ravvisare in via esclusiva nella formazione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 Cost.; escludeva la disapplicazione della normativa interna e l’estensione retroattiva della disciplina di cui alla L. n. 266 del 2005; escludeva anche l’inadempimento della direttiva n. 93 del 2016, poichè quest’ultima, come stabilito dalla Corte di giustizia, pur ponendo l’obbligo incondizionato a che la formazione dello specializzando fosse a tempo pieno e retribuita, non conteneva una definizione comunitaria di remunerazione adeguata; reputava, di conseguenza, infondata anche la pretesa risarcitoria, per mancata o tardiva attuazione della direttiva, dal momento che la discrezionalità attribuita al legislatore esclude qualsiasi adempimento incolpevole, e, sulla base delle stesse premesse, escludeva la spettanza dell’indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale della borsa di studio;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.S. sulla base di tre motivi;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri in epigrafe, l’Università degli Studi di Tor Vergata hanno resistito in giudizio con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

parte ricorrente ha dedotto:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione delle direttive n. 82/76/CEE e n. 93/16/CEE e del D.Lgs. n. 368 del 1999, in relazione alla funzione attuativa delle stesse con la previsione di un’equa retribuzione che doveva essere riconosciuta, anche prima del 2007, ed il conseguente diritto al risarcimento per il danno derivante dalla sua mancata erogazione;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione, delle direttive n. 82/76/CEE e n. 93/16/CEE là dove ne è esclusa la natura precettiva ed il carattere imperativo; il giudice d’appello avrebbe errato a non considerare che l’obbligo di retribuzione degli specializzandi discenda direttamente dalle direttive Europee e non dal diritto interno;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione delle predette direttive con riferimento all’individuazione del momento di adempimento da parte dello Sato Italiano; diversamente da quanto sostenuto nella decisione impugnata, l’inadempimento permaneva anche dopo l’emanazione del D.Lgs. del 1991 ed ancora durante gli anni accademici rilevanti in causa;

tuttavia deve darsi atto che, in data 15.12.2020, la ricorrente, per il tramite dei legali, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alle parti controricorrenti;

la rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi al giudizio di cassazione l’art. 306 c.p.c., non rileva ai fini dell’estinzione del processo. La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. n. 28675 del 2005) e, inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., sez. un., n. 1923 del 1990; n. 4446 del 1986, in motiv.,Ord. n. 23349 del 2020);

sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perchè sia dichiarata l’estinzione del processo;

quanto alle spese, difetta l’accettazione delle controparti nelle forme di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4. Ciò nonostante, il tenore dell’atto di rinuncia giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

la declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

 

 

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