Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8155 del 22/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8155 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sui ricorso 2777-2014 proposto da:
MATTERA FRANC ESCO M’ITFNC63S13H501G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 14, presso h) studio
dell’avvocato IVANA .ABF,NAVOLI, che lo rappresenta e difende
giusta a margine del controricorso;
– ricorrente contro
DE MARCO DINA;
– intimata avverso l’ordinanza n. 26568/2013 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Data pubblicazione: 22/04/2016

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al
procedimento civile iscritto al R.G.2777 del 2014
“Rilevato che è stata formulata istanza di correzione del seguente
errore materiale contenuto nel dispositivo nell’ordinanza di questa
Corte a26568 del 2013:

indicazione “in favore della parte contro ricorrente” deve essere scritto
“in favore di ciascuna delle parti ricorrenti Sandro Narduzzi e
Francesco Mattera (nato il 13 novembre 1963)”, dal momento che le
parti contro ricorrenti erano due;
Ritenuta che l’istanza formulata da entrambi i contro ricorrenti appare
fondata;
Ritenuto, infine, che ove il Collegio condivida i predetti rilievi deve
procedersi alla correzione come richiesto”
Il collegio condivide senza rilievi la relazione e dispone la correzione
dell’errore materiale come sopra indicato.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dispone che nel dispositivo
della sentenza di questa Corte n. 26568 del 2013, l’indicazione “in
favore della parte contro ricorrente” deve essere sostituita con quella
“in favore di ciascuna delle parti ricorrenti Sandro Narduzzi e
Francesco Mattera (nato il 13 novembre 1963). Fermo il resto del
dispositivo.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 12.02.2016

nella statuizione relativa alla soccombenza al posto della generica

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