Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8155 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3896/2013 R.G. proposto da:

Kuwait Petroleum Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante

p.t., rappresenta e difesa dal prof. Avv. Livia Salvini e dall’Avv.

Gabriele Escalar, elettivamente domiciliata presso lo studio dei

predetti, in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto

presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania depositata il 18 giugno 2012, n. 239/48/12.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– Kuwait Petroleum Italia s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania del 18 giugno 2012, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle dogane contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che, accogliendo il ricorso della società, aveva annullato l’atto di irrogazione delle sanzioni notificatole il 15 luglio 2008 per tardivo pagamento dell’IVA differita su operazioni doganali effettuate fra il 1 ed il 24 dicembre 2007.

– La CTR, aderendo alla prospettazione dell’Ufficio, ha ritenuto che il versamento dell’IVA, eseguito da Kuwait in data 31 dicembre, anzichè il giorno precedente, coincidente con una domenica, integrasse violazione del termine di cui alla L. n. 213 del 2000, art. 5, comma 3, che, per le operazioni ricomprese nel periodo predetto, prevede che il pagamento avvenga “non oltre” il 30 dicembre del medesimo anno.

– La contribuente ha affidato il proprio ricorso per cassazione a sette motivi ed ha depositato successiva memoria.

– L’Agenzia delle dogane ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e art. 7, comma 1, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell’art. 97 Cost., per avere i giudici d’appello trascurato di considerare che l’Ufficio, nell’irrogare le sanzioni, aveva omesso di fornire “la benchè minima motivazione in ordine alle “osservazioni e richieste” presentate dalla Società”.

– Con il secondo motivo viene lamentata la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per “motivazione apparente” della sentenza impugnata.

– Con il terzo motivo viene contestata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, dell’art. 1184 c.c., della L. n. 213 del 2000, art. 5, comma 3, dell’art. 1187 c.c., comma 1 e art. 2963 c.c., comma 3, del D.L. n. 330 del 1994, art. 6, comma 8, conv. dalla L. n. 473 del 1994, dell’art. 12, comma 2, disp. sulla legge in generale e del combinato disposto della L. n. 468 del 1978, artt. 1 e 22, avendo i giudici d’appello erroneamente ritenuto non prorogabile al giorno successivo il termine per il pagamento dell’IVA fissato alla data del 30 dicembre 2007, ancorchè quest’ultima coincida, come nella specie, con una domenica.

– Con il quarto motivo viene denunciata la violazione della L. n. 213 del 2000, art. 5, comma 3, degli artt. 79 e 80 del TULD, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, comma 1, e, infine, l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia prospettato in appello e non esaminato dai giudici di seconde cure in violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Commissione tributaria regionale omesso di considerare la possibilità della contribuente di adempiere al versamento IVA fino al 31 dicembre 2007, cadendo il giorno precedente di domenica.

– Con il quinto motivo viene lamentata “in via subordinata rispetto al precedente mezzo” la violazione della L. n. 213 del 2000, art. 5, comma 3, degli artt. 79 e 80 TULD nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, comma 1, per avere i giudici d’appello disatteso “la regola della proroga del termine per il pagamento al giorno successivo a quello festivo”.

– Con il sesto motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, per avere i giudici d’appello escluso che ricorressero, in ordine all’interpretazione del termine di cui alla L. n. 213 del 2000, art. 5, comma 3, “obiettive condizioni di incertezza”.

– Con il settimo motivo viene contestata la violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 1, nonchè l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia prospettato in appello e non esaminato dai giudici di seconde cure, avendo la Commissione tributaria regionale trascurato di considerare che il giorno di ritardo – pur nella denegata ipotesi di correttezza dell’interpretazione perorata dall’erario – era solo uno, anzichè i due ascritti alla contribuente.

– Osserva la Corte che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, quand’anche se del caso logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., sez. un., n. 9636 del 2014; Cass. n. 12002 del 2014), va data precedenza all’esame del terzo motivo del ricorso, che è fondato e va accolto.

– Mette in conto premettere che, nel caso di specie, il 30 dicembre (del 2007) coincideva con una domenica e che Kuwait ha provveduto a versare l’IVA il giorno successivo.

– La L. n. 213 del 2000, art. 5, comma 3, della (contenente “Norme di adeguamento dell’attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio internazionale delle merci”), prevede che ” Il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 10 al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno”.

– La perentorietà è immanente a detto termine – nonostante difetti la fissazione esplicita di una decadenza – in ragione del suo correlarsi a ragioni pubblicistiche di buon andamento dell’azione amministrativa: lo scopo perseguito dalla disposizione è, invero, quello di assicurare il versamento del tributo in un termine utile ad imputarlo all’esercizio finanziario in corso.

– Nondimeno, giova osservare che la proroga della scadenza di un termine, che venga a coincidere con un giorno festivo, al giorno successivo non festivo rappresenta un principio immanente nel nostro ordinamento.

– Sul piano normativo, convergono in tal senso diversi addentellati di supporto, dovendo rilevarsi che: a) la L. n. 13 del 1962, art. 1, dispone che “sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini anche se di prescrizione o di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento, od operazione, da effettuarsi presso… le Aziende ed istituti di credito di cui al R.D. 21 marzo 1936, n. 375… quando scadono in giorno feriale che, secondo l’orario depositato ai sensi del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955,… sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari”; b) l’art. 1187 c.c. – richiamando la previsione dell’art. 2963 c.c. (che, al comma 3, dispone: “se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”) – configura la proroga in parola quale norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, come tale (cfr. Cass. n. 11391 del 1995; Cass. n. 10012 del 2006), anche alle obbligazioni tributarie; c) la disciplina di cui all’art. 2963 c.c., è, peraltro, specificamente richiamata in materia tributaria del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33; d) l’art. 155 c.p.c., commi 3 e 4, prevede che “i giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”; e) il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 1, stabilisce che i versamenti di ritenute, imposte, contributi, ecc., contemplati dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese di scadenza, precisando comunque che “se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”; f) il principio dello slittamento al primo giorno non festivo successivo ha trovato ulteriore sedimentazione, proprio in ambito tributario, in ragione del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 1, lett. h), (decreto “sviluppo”), norma che, per quanto soppravvenuta rispetto alla disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, rappresenta l’approdo confermativo della dimensione di sistema della descritta regola della proroga, che permea ciascun adempimento connesso all’obbligazione tributaria.

– In definitiva, la posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonchè, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria. (v. Cass. nn. 11391 del 1995; Cass. n. 10112 del 2006; Cass. n. 12998 del 2007).

– Ciò premesso, deve escludersi che la locuzione “non oltre” contenuta nella L. n. 213 del 200, art. 5, comma 3, possa essere interpretata, così come sostenuto dall’Agenzia, quale deroga a detto principio. Deve infatti considerarsi, per un verso, che la deroga, anche in materia tributaria, deve essere espressa e non ricavabile in

via interpretativa e, per l’altro, che l’art. 79, comma 1, TULD (cosi come riformato dall’art. 5 cit.) consente usualmente al contribuente di ottenere la concessione del pagamento differito dei tributi doganali fino ad un massimo di 90 giorni: in questa cornice, la previsione che per le sole operazioni effettuate fra il 1 ed il 24 dicembre il pagamento debba avvenire “non oltre” il 30 dicembre, risponde alla ratio di creare una restrizione del termine dilatorio di cui all’art. 79 anzidetto, al fine di evitare che il pagamento sia imputato finanziariamente all’anno successivo, e non certo all’intento di introdurre una deroga al principio del differimento al giorno successivo del termine scadente nel giorno festivo.

– Ad abundantiam, giova soggiungere che, nella specie, il pagamento è stato eseguito da Kuwait il lunedì 31 dicembre 2007, sicchè la sua imputazione all’esercizio finanziario di tale anno è puntualmente avvenuta.

– Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, s’impone la cassazione della sentenza impugnata, con l’affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di IVA afferente le operazioni doganali compiute tra il 1 e il 24 dicembre, la L. n. 213 del 2000, art. 5, comma 3, nel disporre che il pagamento debba avvenire “non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno”, contiene un termine perentorio, che è prorogato “ipso iure” al giorno successivo, qualora la predetta data ricada in un giorno festivo”.

– Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l’accoglimento dell’impugnazione originariamente proposta e l’annullamento dell’atto di irrogazione delle sanzioni summenzionato.

– Le spese vanno compensate con riferimento ai gradi di merito; quelle relative al giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura espressa in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria impugnazione della contribuente e annulla l’atto di irrogazione delle sanzioni prot. 23865, notificato il 15 luglio 2008. Compensa fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’Agenzia delle dogane a rifondere a Kuwait Petroleum Italia s.p.a. quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7500,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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