Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8155 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.D. in proprio e n.q. – B.M.I.,

elettivamente domiciliate in ROMA, p.zza Augusto Imperatore 22,

presso l’avvocato Pottino Guido che le rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso unitamente all’avv. Zauli

Carlo di Forli’;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro in carica;

– intimato –

Avverso il decreto n. 548 cron. della Corte d’Appello di Ancona dep.

il 11/9/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15.1.2010 dal Consigliere Dott. MACIOCE Luigi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 20/9/2006 M.I. e B.D. chiesero alla Corte di Appello di Ancona – in relazione ad un unico complesso procedimento instaurato il 27.6.1989 innanzi al Tribunale di Forli’ e definito con ordinanza di inammissibilita’ della Suprema Corte del 21.4.2006, procedimento avente ad oggetto il risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva od usurpativa e/o il pagamento dell’indennita’ di esproprio nei confronti del Comune di Forli’, che aveva illegittimamente occupato e poi trasformato, per la realizzazione di un’ opera pubblica, una area di loro proprieta’ – il riconoscimento di equa riparazione per i danni non patrimoniali e patrimoniali (relativi anche al danno alla salute ed all’onere di spese legali) cagionati dalla irragionevole durata di tale procedura.

La Corte di Ancona, non costituitasi l’Amministrazione, con decreto 11/9/2007, ha accolto parzialmente la domanda riconoscendo a ciascuna delle ricorrenti indennizzo per Euro 3.000,00 oltre accessori e refusione di spese, avendo rilevato che:

A) il primo procedimento, iniziato nel 1989 e concluso con sentenza di rigetto del 28.5.1999 della Corte di Bologna, riguardava il risarcimento danni da occupazione acquisitiva o, in alternativa, il conguaglio dell’indennita’ di esproprio, nel mentre il secondo, iniziato (dopo la rinunzia in data 2.8.2000 agli atti di altro procedimento promosso in unico grado innanzi alla Corte di Bologna per la determinazione dell’indennita’) con citazione 10.8.2000 innanzi al Tribunale di Forli’ e concluso dalla decisione della Cassazione di dichiarare inammissibile il proposto regolamento di giurisdizione per la formazione di giudicato interno sulla giurisdizione in relazione alla eadem res litigiosa, aveva ad oggetto l’indennizzo per occupazione usurpativa;

B) pertanto, in relazione alla evidente autonomia della prima procedura, conclusa con sentenza di appello del 28.05. 999, era sulla sola seconda procedura che occorreva rivolgere la decisione si’ che per essa era stimabile un ritardo di anni tre con riguardo a processo iniziato nel novembre 2000 e cessato nell’aprile 2006 e quindi durato anni cinque e mesi cinque;

C) quanto al risarcimento, se andava escluso il ristoro di alcun danno patrimoniale (la prova del quale non era stata fornita) e delle spese processuali sostenute (regolabili nel solo processo), e se andava del pari negato il ristoro per specifici danni psicologici (ne’ provati ne’ provabili attraverso la chiesta CTU esplorativa), dovevasi riconoscere in relazione agli anni, ed equitativamente, l’importo pari ad Euro 1.000,00 ad anno.

Per la cassazione di tale decreto le interessate hanno proposto ricorso il 18.10.2007, non resistito dalla intimata Amministrazione, fondato su sette motiva, illustrati in memoria finale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, nessuna delle proposte censure meritando condivisione.

Con il primo motivo si censura l’avere ritenuto distinta ed autonoma, e quindi non valutabile unitariamente, la fase avente ad oggetto il ristoro dei danni da occupazione usurpativa rispetto a quella avente ad oggetto il risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva ed il pagamento dell’indennizzo da espropriazione. La censura muove dalla errata premessa che, trattandosi di distinte fasi dello stesso processo, esse si sarebbero dovute cumulare: non scorge il Collegio come possa considerarsi fase o segmento dello stesso processo, avente pertanto identita’ degli elementi soggettivi ed oggettivi e permanenza dello stesso petitum, il procedimento, articolatosi in primo e secondo grado, nel quale si chiedeva non solo il ristoro del danno da occupazione acquisitiva (sul rilievo della validita’ della dichiarazione di p.u. e della inesistenza di tempestivo esproprio) ma anche il pagamento del giusto indennizzo (presupponente, in evidente contraddizione, l’adozione del decreto ablativo) a fronte di un secondo procedimento, riproposto al primo giudice ad oltre un anno dalla chiusura del primo e nel quale causa petendi era la pretesa restitutoria – risarcitoria da occupazione usurpativa dello stesso fondo. La fase dello stesso processo presuppone la permanenza della identita’ soggettiva innanzi allo stesso Giudice e per ottenere l’identico bene della vita (Cass. n. 11493 del 2006 e n. 4476 del 2007), condizione affatto carente nel caso, quale quello che occupa, di un diverso processo proposto su diverse base giuridiche ben dopo la chiusura infruttuosa di un primo procedimento.

Con il secondo motivo ci si duole dell’avere fatto decorrere il secondo procedimento non gia’ dalla notifica della citazione (10.8.2000) ma dalla data della prima udienza (Nov. 2000), in tal guisa non considerando che l’intero procedimento era durato anni cinque e mesi otto. La censura, certamente corretta in diritto (Cass. n. 23323 del 2007), e’ conclusa da quesito totalmente astratto che manca all’obbligo di censurare con pertinenza lo specifico decisum attraverso il necessario richiamo della fattispecie (S.U. n. 3965 e n. 19444 del 2009).

Con il terzo motivo si censura la iniqua spersonalizzazione del ristoro, contenuto nel parametro minimo annuo indicato dalla CEDU. La censura e’ inconsistente ed il quesito conclusivo e’ ut supra affatto astratto, predicandosi una esigenza di personalizzazione correlata al solo ammontare del petitum sostanziale del processo irragionevolmente durato e senza prospettare alcuna specifica maggior penosita’ soggettiva del ritardo che faccia ritenere inadeguata la scelta della Corte di merito di indennizzarlo alla stregua dello standard annuo, quale indicato dalla CEDU (Euro 1.000,00).

Con il quarto motivo si lamenta la mancata liquidazione di ristoro per il danno esistenziale subito. La censura e’ inaccoglibile, sol che si richiami il noto indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte che, come pervero affermato dal giudice del merito, esclude che siffatta lesione sia suscettibile di autonomo risarcimento, al di fuori della complessiva liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale (S.U. n. 26972 del 2008 e n. 3677 del 2009).

Con il quinto motivo si addebita alla Corte di non aver adottato alcuna pronunzia sulla domanda di ristoro del danno alla vita di relazione, psicobiologico e alla serenita’ familiare. L’addebito non ha alcun fondamento, sol che si rammenti che la Corte di merito lo ha espressamente escluso affermando che nessun danno di tal fatta emergeva (e che di esso avrebbero dovuto dare prova le istanti).

Con il sesto motivo si reitera la stessa censura di omissione di pronunzia con riferimento all’invocato ristoro del danno patrimoniale: la censura e’ inconsistente avendo la Corte di Ancona espressamente negato il ristoro in discorso sul rilievo che di esso non era prova alcuna, prova che sarebbe stato onere delle attrici offrire.

Con il settimo motivo si denunzia contraddizione nel non aver ammesso la chiesta CTU sul danno biologico – patrimoniale. La censura, affetta da evidente carenza di autosufficienza, e’ inammissibile la’ dove neanche si avvede che l’impugnato decreto ha espressamente motivato il rigetto della istanza di CTU sul rilievo (ineccepibile) del carattere totalmente esplorativo della richiesta. Non si regolano le spese, mancando difese dell’intimato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso nella in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA