Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8154 del 29/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.29/03/2017),  n. 8154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2868-2016 proposto da:

D.G.A.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

 

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. 11210661002, in persona del Responsabile

del Contenzioso Esattoriale Direzione Regionale

– controricorrente –

e contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 16221/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 23/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

D.G.A.M.M. propone ricorso per cassazione nei confronti di Roma Capitale ed Equitalia Sud s.p.a., chiedendo la cassazione della sentenza n. 16221/2015, emessa dal Tribunale di Roma in data 23.7.2015, con la quale il suo appello è stato dichiarato inammissibile.

Resiste Equitalia con controricorso.

Il ricorso, trattato con rito camerale dalle sesta sezione della Corte, sulla base della proposta formulata dal relatore e comunicata alle parti, all’adunanza del 24 gennaio 2017, deve essere dichiarato manifestamente infondato, secondo quanto proposto dal relatore. Trattandosi di causa di opposizione all’esecuzione introdotta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, come espressamente enunciato dalla sentenza di appello, si applicano le norme della L. n. 742 del 1969 e dell’art. 92 ord. giud., in base alle quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive.

Non è in discussione che l’impugnazione della sentenza di primo grado sia avvenuta oltre i sei mesi dal suo deposito.

L’affermazione della ricorrente, secondo la quale la sua opposizione a cartella esattoriale conterrebbe anche una opposizione recuperatoria avverso i verbali di accertamento in materia di violazioni del codice stradale, non notificati, è smentita da quanto risulta espressamente dalla sentenza di appello, nè la proposizione di altra domanda, non riconducibile alla opposizione all’esecuzione è idoneamente documentata dalla ricorrente, che non riproduce neppure il tenore delle conclusioni tratte in primo grado, nè precisa se l’atto contenente le conclusioni sia stato in questa sede depositato e dove esso sia reperibile.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 750,00 di cui 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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