Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8154 del 24/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/04/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 24/04/2020), n.8154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6850-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

O.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6762/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO. depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad un immobile sito in Roma, microzona (OMISSIS), Trastevere;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente inesistenza della notifica;

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 1, 2, 3,4 e 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, della L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 57 e 58, della L. n. 890 del 1982, nonchè dell’art. 149 c.p.c., in quanto la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento sarebbe una modalità di notifica equiparata alle altre notifiche tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e che sarebbe ormai eliminato il monopolio del servizio postale universale a favore di Poste italiane s.p.a..

ritenuto che, alla luce di Cass. SU n. 299 del 2020, occorre acquisire il fascicolo dei gradi di merito.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2020

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