Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8154 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 22/03/2019), n.8154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – rel. Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5520-2017 proposto da:

COMUNE DI LATINA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 388, presso lo studio dell’avvocato

SILVIA SCOPELLITI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

PAOLO CAVALCANTI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

CIEFFE SRL;

– intimato –

Nonchè da:

CIEFFE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA LARGO ANTONIO SARTI 4, presso lo

STUDIO LEGALE CAPPONI DI FALCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO RUSSO giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI LATINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4764/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 21/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2019 dal Presidente e Relatore Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto ricorso incidentale;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAVALCANTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato RUSSO che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, accoglimento ricorso incidentale.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Cieffe s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni in materia di Ici notificato dal Comune di Latina per l’anno 2008.

La CTP di Latina accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del Comune di Latina, la CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, lo accoglieva parzialmente affermando che l’imposta era dovuta per il periodo successivo al 22 febbraio 2008 in quanto a tale data doveva farsi risalire l’ultimazione dei lavori di costruzione dell’immobile, di talchè l’Ici non era dovuta per il periodo antecedente.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Latina affidato a due motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso ed ha svolto ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1,2 e 5. Sostiene che la CTR erroneamente ha attribuito rilevanza decisiva al verbale di riconsegna ed accettazione delle opere edili del 22 febbraio 2008, individuando in tale data il giorno da cui l’immobile era soggetto ad Ici. Invero il Comune aveva evidenziato come l’immobile fosse stato accatastato nell’anno 2007, per il che l’Ici era dovuta dal 1 gennaio 2008.

2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR tenuto in alcun conto il documento prodotto attestante l’avvenuto accatastamento dell’immobile nell’anno 2007.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la controricorrente deduce violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento impugnato fosse sufficientemente motivato, dovendosi invece considerare che esso era carente sotto il profilo espositivo dato che solo in corso di causa il Comune aveva prodotto il documento attestante l’accatastamento effettuato nel 2007.

4. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso principale debbono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono fondati. Questa Corte, invero, ha già affermato il principio secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini dell’assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sè, il presupposto principale per assoggettare il bene all’imposta” (Cass. 14114/2017; Cass. 26054/2016; Cass. 8781/15; Cass. 15177/10; Cass. 5372/09; Cass. 24924/08).

Nel caso che occupa non è contestato il fatto che gli immobili siano stati accatastati nel 2007, tant’è che la controricorrente deduce genericamente che essi possono talvolta essere accatastati come beni in costruzione senza, tuttavia, affermare nè provare che l’accatastamento, nel caso di specie, avesse riguardato fabbricati in costruzione. Non assume rilievo, invero, la circostanza dedotta dalla controricorrente secondo cui i fabbricati possono essere iscritti in catasto con la categoria F3 nel caso in cui essi non siano ultimati. Ciò in quanto la contribuente non assume di aver iscritto il fabbricato in tale categoria, per il che non risulta da tale deduzione che il fabbricato fosse ancora in costruzione al momento dell’accatastamento. Ne consegue che l’Ici era dovuta dal 1 gennaio 2008.

5. Il motivo di ricorso incidentale è infondato. Invero l’avviso di accertamento, che la contribuente ha prodotto in giudizio, risulta congruamente motivato, essendo indicati gli estremi catastali degli immobili, l’aliquota applicata e l’imposta dovuta per ciascuno di essi, per il che non assume rilievo il fatto che nell’avviso stesso non fossero indicati gli estremi dell’accatastamento, trattandosi di circostanza nota alla contribuente che aveva presentato la relativa domanda. Mette conto considerare, invero, che la base imponibile è individuata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, sicchè i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell’assoggettamento all’imposta e della determinazione del “quantum” dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti del rapporto obbligatorio concernente l’imposta, fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere la modifica ovvero di impugnare l’atto di accatastamento e/o di attribuzione della rendita (Cass. n. 14114 del 07/06/2017).

Il ricorso principale va dunque accolto ed il ricorso incidentale va rigettato. L’impugnata sentenza va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, affermandosi la debenza dell’Ici per i fabbricati di cui è causa dal 1 gennaio 2008, ferma l’esclusione dalla base imponibile del vano antincendio sulla cui questione si è formato il giudicato interno per non aver il Comune ricorrente impugnato il capo della sentenza della CTR sul punto di che trattasi. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per l’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la debenza dell’Ici per i fabbricati di cui è causa dal 1 gennaio 2008, ferma l’esclusione dalla base imponibile del vano antincendio. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Latina le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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