Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8154 del 02/04/2010
Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8154
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.S., domiciliata in Roma presso la Corte di
Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. MARRA Alfonso Luigi
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro, domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso nel
procedimento n. 54224/05 in data 21.11.2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica
dell’11.1.2010 dal Relatore Cons. PICCININNI Carlo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 21.11.2006 la Corte di Appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia ai sensi della L. n. 89 del 2001 al pagamento di Euro 1.600,00 in favore di M.S., in relazione a giudizio previdenziale la cui durata era stata ritenta ragionevole per due anni e sei mesi e irragionevole per un anno e sette mesi.
Avverso la decisione M. proponeva ricorso per Cassazione affidato a diciassette motivi, cui resisteva il Ministero, con i quali rispettivamente lamentava:
1) violazione del rapporto tra normativa nazionale e sovranazionale;
2) errata individuazione del periodo di ragionevole durata del processo;
3), 4), 5) mancato computo dell’indennizzo sull’intera durata del processo;
6), 7), 10) insufficiente liquidazione del danno, tenuto conto anche del modesto valore della controversia;
8), 9) mancato riconoscimento del “bonus” di Euro 2.000,00;
11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) errata liquidazione, sotto vari aspetti, delle spese processuali.
Osserva il Collegio che il ricorso e’ infondato, ed in particolare, quanto al primo motivo, poiche’ lo stesso risulta inammissibile per assoluta genericita’; quanto al secondo, poiche’ la natura della controversia non comporta un’automatica riduzione del periodo di ragionevole durata, ma consente al giudice un discrezionale apprezzamento piu’ breve di detto periodo, ipotesi non verificatasi nella specie; quanto al terzo, quarto e quinto, deponendo in senso contrario il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2; quanto al sesto, settimo e decimo, poiche’ la liquidazione e’ sostanzialmente in linea con i parametri CEDU; quanto all’ottavo e al nono, poiche’ la natura della controversia non comporta l’automatico riconoscimento del diritto al “bonus”, ma consente al giudice di liquidarlo quando, in relazione alla specificita’ del caso concreto, ritenga di poter disporre in tal senso; quanto agli altri relativi alle spese processuali, poiche’ non risulta che la relativa liquidazione sia inferiore ai minimi tariffari, mentre per quanto riguarda la doglianza concernente l’immotivata riduzione della nota spese, la doglianza e’ viziata sul piano dell’autosufficienza, non essendo stata depositata la nota asseritamente prodotta nel giudizio di merito, e non essendo stati altresi’ indicati gli estremi della relativa produzione.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna M.S. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010