Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8153 del 29/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.29/03/2017),  n. 8153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29514-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI GRECO;

– ricorrente –

contro

D.P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24 presso lo il Sig. Marco Gardin, rappresentata e difesa

dagli avvocati MARIA ANNA LUIGIA ALTAVILLA e MARIA MADDALENA IUSPA;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA, PREFETTURA DI BRINDISI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1042/2015 dcl TRIBUNALE di BRINDISI,

depositata il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1042/2015, depositata il 27 maggio 2015, con la quale veniva confermato l’accoglimento della opposizione a precetto proposta da D.P.R. avverso gli avvisi di intimazione di pagamento notificati da Equitalia. Con l’opposizione il D.P. aveva fatto valere la nullità delle intimazioni di pagamento per mancata notifica delle cartelle prodromiche e dei verbali di accertamento della violazione; il tribunale confermava l’accoglimento della opposizione negando valore probatorio dell’avvenuta notifica agli estratti di ruolo prodotti in giudizio dall’agente per la riscossione.

Resiste il D.P. con controricorso illustrato da memoria. La Prefettura di Brindisi e il Comune di Francavilla Fontana, intimati, non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli arti. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente fondato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Il primo motivo di ricorso appare fondato, non avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione del principio di diritto già più volte affermato da questa Corte, secondo il quale, ai fini della prova della regolarità della notifica della cartella esattoriale, non sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa essendo sufficiente la produzione in giudizio degli estratti di ruolo, accompagnati dalla relata di notifica della cartella (Cass. n. 10326 del 2014; Cass. n. 12888 del 2015). La cartella esattoriale non è altro infatti che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice. Gli estratti del ruolo, ove, come nella specie, prodotti in giudizio, sono validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione. L’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perchè contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6).

L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione, che esaminerà il merito della causa attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA