Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8153 del 24/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/04/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 24/04/2020), n.8153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1871-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.N., M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato CARMINE

PUNZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA

NATALIA PANETTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5173/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad immobili siti in Roma, microzona (OMISSIS);

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente inesistenza della notifica;

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), in quanto la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento sarebbe una modalità di notifica equiparata alle altre notifiche tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e che sarebbe ormai eliminato il monopolio del servizio postale universale a favore di Poste italiane s.p.a.;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione dell’art. 331 e 332 c.p.c. perchè secondo la CTR al momento dell’appello l’immobile di via Valenzani non sarebbe stato di proprietà del M.N. ma non ricorrendo il tal caso andava integrato il contraddittorio verso il medesimo;

ritenuto che, alla luce di Cass. SU n. 299 del 2020, occorre acquisire il fascicolo dei gradi di merito.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 24 aprile 2020

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