Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8153 del 02/04/2010
Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8153
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.T., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia di
Colloredo 46/48, presso l’avv. De Paola Gabriele, che lo rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente e
Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro, la
prima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– resistente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Palermo emesso nel
procedimento n. 109/06 in data 2.10.2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica
dell’11.1.2010 dal Relatore Cons. PICCININNI Carlo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 2.10.2006 la Corte di Appello di Palermo condannava ai sensi della L. n. 89 del 2001 la Presidenza del Consiglio al pagamento di Euro 12.000,00 in favore di M.T., in relazione a giudizio svoltosi davanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale siciliana, dal 17.7.1990 all’11.11.2005 per il riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato, la cui durata era stata ritenuta ragionevole per tre anni e irragionevole per il rimanente (dodici anni).
Avverso la decisione M. proponeva ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi, cui non resisteva la Presidenza intimata che si limitava a depositare atto di costituzione, con i quali rispettivamente lamentava:
1), 2), 3) l’inadeguatezza dell’indennizzo liquidato, trattandosi di giudizio pensionistico;
4), 5) l’erroneità della statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali. Osserva il Collegio che è inammissibile il ricorso contro il Ministero dell’Economia, che non ha partecipato al giudizio di merito, e che sono infondate le doglianze concernenti la quantificazione dell’indennizzo, poichè non determinato in misura contrastante con i parametri CEDU che indicano la somma di Euro 1.000,00 per anno di ritardo come base di commisurazione, mentre è fondata quella concernente la compensazione delle spese processuali, essendo sotto tale aspetto irrilevante la circostanza della mancata opposizione della convenuta al riconoscimento del diritto azionato (ai sensi dell’art. 91 c.p.c. la ripartizione delle spese processuali va effettuata in base alla soccombenza).
Il ricorso va dunque accolto nei limiti ora indicati, con cassazione del decreto impugnato in relazione al profilo accolto e condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese del giudizio di merito ed ad un terzo di quelle di legittimità (da compensare per i residui due terzi tenuto conto del limitato accoglimento dei motivi di impugnazione), liquidate in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglie quello proposto contro la Presidenza del Consiglio nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e ad un terzo di quelle di legittimità che liquida, quanto al primo, in Euro 570,00, di cui Euro 345,00 per onorari e Euro 175,00 per competenze e, quanto al secondo nella loro interezza in Euro 420,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Compensa i due terzi delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010