Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8152 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.29/03/2017),  n. 8152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28947-2015 proposto da:

D.G., Z.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

CORSO D’ITALIA, 19, presso lo studio dell’avvocato BARBARA SANTESE,

rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA CICCARELLI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO

GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VINCENZO NEGRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1897/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

D.G. e la moglie, Z.S., propongono tre motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1897/2015 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 30 aprile 2015, con la quale veniva confermato l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria proposta dal Fallimento (OMISSIS) s.n.c. contro l’atto con il quale i coniugi avevano costituito fondo patrimoniale.

Resiste il Fallimento con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

I primi due motivi di ricorso, relativi uno alla dedotta incompetenza territoriale del tribunale adito, il secondo alla prescrizione dell’azione revocatoria, non attaccano in realtà la ratio decidendi della sentenza di appello sul punto, che con ampia motivazione respinge entrambe le eccezioni, introdotte fin dal primo grado, ma si limita a reiterare le argomentazioni già proposte a sostegno delle tesi dei ricorrenti.

Con il terzo motivo i ricorrenti negano la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria, proponendo, ai limiti dell’inammissibilità, una propria ricostruzione in fatto in relazione all’ammontare del credito ed alla lesione che in concreto l’atto dispositivo possa arrecare alla par conditio creditorum, senza attaccare il punto centrale della motivazione della corte d’appello, che poggia su un ben consolidato principio di diritto, secondo il quale a determinare l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di un bene immobile in proprietà dei coniugi (o di uno dei coniugi), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. In particolare, sull’oggetto della valutazione dell’eventus damni qualora, come nella specie, il bene in relazione al quale venga esercitata l’azione revocatoria sia già gravato da iscrizione ipotecaria v. Cass. n. 11892 del 2016: “In tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorchè di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni” (presupposto per l’esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria”.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di giudizio sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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