Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8152 del 24/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/04/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 24/04/2020), n.8152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1143-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.R.L., M.P., S.R.S., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA PO 22, presso lo studio dell’avvocato

FEDERICO PERNAZZA, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONELLO CIERVO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3597/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1 1/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di un immobile sito in via (OMISSIS), nella microzona 20 della città di Roma ((OMISSIS)) della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ritenendo tale provvedimento non adeguatamente motivato;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Ufficio ritenendo che, l’Agenzia del territorio, nel dare applicazione a quanto disposto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, deve, pur nell’ambito di una revisione massiva dei valori catastali, motivare sulle ragioni delle disposte loro variazioni, mentre l’atto impugnato si è limitato ad una motivazione generica, di fatto riferibile a tutti gli immobili ricadenti nella stessa zona.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 154, lett. e), in quanto il provvedimento impugnato sarebbe congruamente motivato, avendo dato atto dello scostamento tra valori catastali e di mercato, così come previsto dal citato art. 1, comma 335;

con il secondo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in quanto l’avviso di accertamento impugnato era stato notificato a tutti i quattro comproprietari e tuttavia nei giudizi di merito non è mai stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei comproprietari, G.L., che non ha mai partecipato al giudizio, in violazione delle norme in tema di litisconsorzio necessario.

Rilevata la necessità di acquisire il fascicolo dei gradi di merito per verificare l’integrità del contraddittorio.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio; manda alla Segreteria per gli adempimenti necessari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2020

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