Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8152 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37873-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ACQUA CAMPANIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo

studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA COLUCCIA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8362/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate chiedeva il pagamento dell’imposta di registro per 840.864,05 Euro per il pagamento dell’imposta proporzionale di registro dell’1% l’atto di ricognizione del debito ai sensi del TUIR (D.P.R. n. 131 del 1986), Tariffa, art. 3, con il quale l’Arin riconosceva dovuta ad Acqua Campania l’importo complessivo di 132.000.000 Euro per il servizio di depurazione e collettamento per le annualità 19992006;

la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo di dover aderire a quel filone giurisprudenziale che propende per la soggezione della ricognizione del debito ad imposta fissa anzichè proporzionale atteso che la ricognizione del debito si sostanzia in una scrittura privata sprovvista di carattere patrimoniale, essendo in essa unicamente confermata l’esistenza di un pregresso debito.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La parte contribuente non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, art. 3, prima parte, perchè l’atto di riconoscimento del debito, in quanto atto di natura dichiarativa, deve ritenersi assoggettabile non ad imposta di registro fissa, ma all’imposta di registro proporzionale dell’1% ai sensi del citato art. 3.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti:

In tema di imposta di registro, la ricognizione di debito, quale scrittura privata non autenticata, pur non espressamente inserita nè nella prima, nè nella seconda parte della tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nè necessariamente ricompresa nel disposto di cui all’art. 4, della parte seconda, che dispone la registrazione in caso d’uso delle “scritture private non autenticate” qualora non abbiano contenuto patrimoniale, è ugualmente soggetta a registrazione in termine fisso in forza del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 9, parte prima, che ha valore di previsione generale, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (Cass. n. 25267 del 2020; n. 14657 del 2020; 13527 del 2020; Cass. n. 481 del 2018; Cass. n. 24107 del 2014; Cass. n. 4728 del 2003).

Si ritiene dunque ormai ampiamente superato il diverso ed isolato indirizzo giurisprudenziale secondo cui:

in tema di imposta di registro, la ricognizione di debito, atto avente, in quanto tale, “natura dichiarativa” – cui è perciò applicabile l’aliquota dell’1% fissata per tale specie di atti dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, art. 3 -, non sempre rimanda, implicitamente o esplicitamente, all’esistenza dell’atto costitutivo di un sottostante rapporto patrimoniale; nè tale atto costitutivo, sulla base degli elementi desumibili dalla ricognizione stessa, è sempre individuabile al fine di verificare se per essa è stata o meno già versata l’imposta dovuta (Cass. n. 12432 del 2007).

La Commissione Tributaria Regionale si è correttamente e ragionevolmente (anche in virtù dell’elevato valore della ricognizione di debito, che determinerebbe, qualora fosse calcolata in misura proporzionale, il pagamento di una imposta di registro in misura irragionevolmente eccessiva, anche alla luce del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.) attenuta al primo, pi recente e nettamente prevalente indirizzo giurisprudenziale – che tende a distinguere tra l’imposta di registro in misura fissa per la ricognizione di debito vera e propria e l’imposta di registro in misura proporzionale per l’eventuale successivo decreto ingiuntivo laddove, in una ipotesi di ricognizione del debito, ha applicato l’imposta di registro in misura fissa anzichè proporzionale.

Pertanto, ritenuto infondato l’unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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