Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8152 del 22/03/2019
Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 22/03/2019), n.8152
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. R.G.26375/2013 proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Q.L.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Toscana n. 232/1/12 depositata il 25/09/2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15/01/2019 dal
Consigliere Dott. Catello Pandolfi;
uditi l’Avvocato dello Stato Avv. Paolo Gentili;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.ssa Zeno Immacolata che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 232/1/212 depositata 25/9/2012 emessa nell’appello proposto dal contribuente Q.L..
Questi aveva presentato due istanze di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per la sua attività di dottore commercialista. Una per gli anni 1999 e 2000, l’altra per gli anni dal 2001 al 2005. Formatosi il silenzio rigetto proponeva due ricorsi alla CTP di Firenze che, riunitili, dichiarava inammissibile la domanda per l’anno 2001, rigettando nel merito per gli altri anni. Il contribuente proponeva quindi appello alla CTR per la Toscana che l’accoglieva. L’Agenzia delle Entrate, ha impugnato tale ultima decisione, ponendo a base del ricorso per cassazione in esame un unico motivo relativo all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Non si è costituito il contribuente.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tanto premesso va rilevato, dall’esame dello stralcio trascritto delle controdeduzioni mosse dall’amministrazione, che nel corso del giudizio d’appello aveva dedotto, per sostenere la tesi della sussistenza del requisito impositivo, l’entità dei compensi percepiti, delle spese inerenti all’attività e dei compensi a terzi per apporto non occasionale di lavoro altrui. Inoltre l’Ufficio evidenziava che lo studio in cui il Dott. Q.L. esercitava l’attività era lo stesso in cui svolgeva la professione anche il di lui padre, Dott. Q.S., desumendone che il primo si avvalesse dell’avviata struttura organizzativa del genitore, come fattore accrescitivo delle potenzialità di guadagno.
Dal testo della sentenza impugnata, pure trascritta nel ricorso per assolvere all’onere di autosufficienza, emerge che la commissione territoriale ha accolto l’appello del contribuente, ma ha esaurito la sua disamina motivazionale confermando la parte della sentenza che aveva respinto le eccezioni dell’Ufficio relative agli anni 2001 e 2002. Ometteva invece di motivare sugli aspetti di merito indicati nelle controdeduzioni dall’ufficio appellato, con cui lo stesso ribadiva, al fine del rigetto del gravame, la sussistenza del presupposto d’imposta in ragione della presenza, per tutti gli anni considerati, di “ingenti compensi corrisposti a terzi”.
A tale ultimo riguardo si ribadisce la giurisprudenza di questa Corte che ha individuato nelle sue decisioni i presupposti del tributo, chiarendo le modalità con cui valutare i parametri indicatori della sussistenza del requisito impositivo. (ex multis Sez.6-5 Ord. n. 9786 del 19/04/ 2018; Sez. 6-5 Ord. 27423 del 29/10/2018)
Da quanto precede appare fondato il lamentato vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal momento che la commissione territoriale ha omesso di motivare su di una circostanza in senso storico naturalistico, quale le spese per compensi a terzi, costituente un fatto controverso e decisivo (Cass. Sez.5 Ord. n. 24035 del 03/10/2018).
Il ricorso va quindi accolto. Ne discende la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla stessa Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione perchè riesamini la controversia e definisca anche le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia alla CTR per la Toscana in diversa composizione anche quanto alle spese.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019