Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8152 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L., domiciliata in Roma, presso la Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avv. MARRA Alfonso Luigi giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli emesso nel

procedimento n. 1345/06 in data 13.10.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica

dell’11.1.2010 dal Relatore Cons. Piccininni Carlo;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 13.10.2006 la Corte di Appello di Napoli condannava la Presidenza del Consiglio al pagamento di Euro 6.753,00 in favore di F.L., con riferimento all’eccessiva durata di un giudizio da lei promosso, apprezzata in quattro anni e nove mesi circa. Avverso la decisione F. proponeva ricorso per Cassazione affidato a sei motivi, cui resisteva l’intimata, con i quali lamentava, oltre alla violazione del rapporto tra normativa nazionale e sovranazionale, l’errata liquidazione delle spese processuali sotto vari aspetti.

Osserva il Collegio che e’ inammissibile il primo motivo di impugnazione per la genericita’ della censura mentre sono parzialmente fondate le altre, vale a dire limitatamente alla tabella applicata e alla violazione dei minimi tariffari.

Il ricorso deve essere dunque accolto nei termini indicati, con cassazione del decreto impugnato in relazione ai profili accolti e, decidendo ex art. 384 c.p.c. la Presidenza va condannata al pagamento delle spese del giudizio di merito ed al 50% di quelle di legittimita’ (che vanno compensate per la residua meta’, tenuto conto del limitato accoglimento dei motivi di impugnazione), da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese del giudizio di merito e al 50% di quelle di legittimita’, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida rispettivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 850,00 per onorari e Euro 600,00 per competenze e, nella loro interezza in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Compensa il 50% delle spese del giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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