Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8151 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.29/03/2017),  n. 8151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15051-2015 proposto da:

VISPA S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del suo amministratore unico

e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PANTELLERIA 14 presso lo studio lo studio dell’avvocato ANTONIO

CANCARO che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.M., F.D., F.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio

dell’avvocato ANNA CHIOZZA, rappresentati e difesi dall’avvocato

FRANCESCO PAOLO DI TRAPANI;

– controricorrenti –

e contro

BANCO DI SICILIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 613/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

F.M., D. e R. chiedevano la condanna della Vispa s.r.l. alla restituzione di quanto da essi pagato per la cancellazione di formalità ipotecarie e per il risarcimento dei danni, sostenendo che la loro dante causa aveva acquistato un appartamento dalla Svedi spa, oggi Vispa s.r.l., con obbligo di quest’ultima di estinguere il mutuo su di esso gravante e di provvedere alla cancellazione dell’ipoteca, che la Vispa non aveva provveduto e che pertanto vi avevano provveduto gli attori che agivano in restituzione.

Il tribunale accoglieva la domanda di condanna alla restituzione in favore dei F. di quanto da questi pagato al Banco di Sicilia per ottenere la cancellazione dell’ipoteca e la rinuncia dell’istituto al pignoramento immobiliare intrapreso. L’appello della Vispa veniva rigettato, non avendo questa provato di aver provveduto essa stessa a soddisfare il credito dell’istituto bancario.

Vispa s.r.l. propone un motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 613 del 2014, depositata l’8.4.2014 dalla Corte d’Appello di Palermo con cui denuncia la violazione dell’art. 360, n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione agli artt. 112, 279, 132 e 116 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. e alle norme e ai principi regolatori del giusto processo.

Resistono i F. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, tenuto conto della argomentazioni sviluppate dalla ricorrente in memoria, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Tanto perchè il ricorso non contiene una segnalazione degli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, ma piuttosto lamenta, facendo anche riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non più vigente, che la corte d’appello non avrebbe ritenuto che essa ricorrente avesse idoneamente provato di aver effettuato direttamente un pagamento verso l’istituto bancario: contrappone quindi all’apprezzamento in fatto delle risultanze probatorie un diverso apprezzamento in fatto, fondato peraltro sul riferimento a documenti, la cui esatta collocazione nel fascicolo di parte non si indica, che non risulta se anche in questa sede siano stati prodotti.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 5.500,00 di cui 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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