Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8151 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29184-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente-

contro

C.S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTA ROSATI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO MARIO LENZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1018/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’Agenzia delle entrate aveva sottoposto a tassazione l’atto di rinuncia/donazione posto in essere con atto del 2013, consistente nella rinuncia da parte del donante (il padre della contribuente) al proprio diritto di usufrutto su quota di partecipazione societaria pari a 600.000 Euro al quale era stato attribuito il valore attualizzato di 1.945.306,20 in quanto maggiorato di una precedente donazione fra le stesse parti avvenuta nel 2004;

la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l’appello della parte contribuente in quanto il valore della donazione era stato illegittimamente aumentato dall’Agenzia delle entrate prendendo in considerazione una precedente donazione avvenuta nel 2004, quando le donazioni erano state escluse dalla tassazione ai sensi della L. n. 383 del 2001, art. 13.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 57, in quanto, secondo l’art. 57 cit., la norma, in pieno vigore alla data della seconda donazione ricevuta dalla contribuente nel 2013 e tuttora vigente, dispone che, ai fini del calcolo della franchigia, si sommano tutte le donazioni anteriormente effettuate dal donante al medesimo donatario, senza distinguere se tali donazioni siano avvenute o meno durante il periodo (2001-2006) in cui l’imposta delle successioni e donazioni era stata abrogata.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

in tema di imposta sulle donazioni, il valore globale dei beni, al fine della applicazione della franchigia prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 49 (conv., con modif., dalla L. n. 286 del 2006), deve essere determinato tenendo conto anche delle donazioni poste in essere prima della data del 29.11.2006, poichè il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 57, comma 1, deve essere interpretato con riferimento alle donazioni in senso civilistico, atti di liberalità del donante a favore del donatario, senza che, dunque, possano essere escluse le donazioni poste in essere tra il 25.10.2001 ed il 28.11.2006 solo perchè all’epoca fiscalmente irrilevanti: infatti la norma, secondo cui “…tutte le donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell’art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli artt. 55 e 59”, fa riferimento a tutte le donazioni intese in senso civilistico come atti di liberalità del donante a favore del donatario e non esclude le donazioni che erano fiscalmente irrilevanti perchè poste in essere nel periodo dal 25.10.2001 al 28.11.2006. Una diversa interpretazione dell’art. 57 cit. avrebbe l’effetto della reintroduzione di una esenzione che, oltre a non essere prevista dalla lettera della norma, non è sorretta da una autonoma ratio legis che, anzi, in un’ottica costituzionalmente orientata, va individuata nella volontà del legislatore di determinare l’imposta in proporzione alla capacità contributiva, e dunque tenendosi conto del fatto che il beneficiario di donazioni che, nel loro complesso, superano di valore il milione di Euro non può ragionevolmente godere della franchigia prevista (Cass. n. 11677 del 2017).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio laddove – ritenendo che il valore della donazione era stato illegittimamente aumentato dall’Agenzia delle entrate prendendo in considerazione una precedente donazione avvenuta nel 2004, ossia in un periodo in cui le donazioni erano state escluse dalla tassazione ai sensi della L. n. 383 del 2001, art. 13 – non ha considerato che il valore globale dei beni, al fine della applicazione della franchigia prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 49 (conv., con modif., dalla L. n. 286 del 2006), deve essere determinato tenendo conto anche delle donazioni poste in essere prima della data del 29 novembre 2006, poichè il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 57, comma 1, deve essere interpretato con riferimento alle donazioni in senso civilistico, atti di liberalità del donante a favore del donatario, senza che, dunque, possano essere escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 ed il 28 novembre 2006 (nel caso oggetto della presente lite la Commissione Tributaria Regionale ha invece, come già in precedenza evidenziato, ritenuto di escludere una donazione avvenuta nel 2004) solo perchè all’epoca fiscalmente irrilevanti.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

 

 

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