Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8150 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 23/04/2020), n.8150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23756-2017 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARGANA

29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO BARLETTA, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GIOIA;

– ricorrente –

contro

F.A., FA.SO.SA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 173/2017 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il

27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, avvocato R.S., ha subito l’esecuzione per rilascio di un immobile, ad iniziativa di F.A. e di Fa.So.Sa..

Ritenendo che sia l’Ufficiale Giudiziario che la custode, V.C., quest’ultima intimata in questo processo, avessero commesso delle irregolarità nel procedere all’esecuzione, ed in particolare avessero proceduto senza curarsi della sua presenza, pur avendo egli chiesto un termine per comparire, ed avessero altresì proceduto attraverso un accesso condominiale, il ricorrente ha proposto opposizione agli atti esecutivi davanti al Tribunale di Enna.

Il Giudice dell’esecuzione, davanti a cui si sono costituiti sia le controparti che l’Ufficiale Giudiziario e la custode, entrambi evocati in giudizio, chiedendo il rigetto della opposizione, ha dichiarato l’azione inammissibile, per difetto di un atto validamente impugnabile.

Il R. ora ricorre per Cassazione, unica impugnazione possibile trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, con quattro motivi.

Nessuno degli intimati si è costituito. Il ricorrente deposita memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La decisione impugnata fa applicazione di una regola espressa da questa Corte, secondo cui gli atti dell’ufficiale giudiziario non sono impugnabili con l’opposizione, e se si ravvisa che essi siano illegittimi, occorre prima provocare una decisione, su di essi, del giudice dell’esecuzione, indi impugnare quest’ultima.

2.- Il ricorrente propone quattro motivi. I primi tre attengono alla inammissibilità dichiarata dal giudice di merito della sua opposizione agli atti esecutivi, il quarto riguarda il regime delle spese.

2.1.- Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 101 c.p.c., nonchè degli artt. 112,61 e 183 c.p.c.

Secondo lui il giudice avrebbe errato nel non provocare il contraddittorio sulla questione della inammissibilità, violando cosi l’art. 101 c.p.c. che prevede che quando il giudice ritiene di dover porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d’ufficio, riserva la decisione assegnando alle parti un termine per interloquire.

2.2. Con il secondo motivo, invece, il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto controverso e rilevante, nel senso che il giudice non avrebbe tenuto conto che prima della opposizione dichiarata inammissibile, egli aveva chiesto la sospensione della esecuzione allo stesso giudice, cosi che il procedimento doveva ritenersi rispettato, avendo egli posto al giudice la questione delle irregolari condotte dell’ufficiale giudiziario e del custode, e potendo di conseguenza proporre l’opposizione.

2.3.- Con il terzo motivo si denuncia invece violazione dell’art. 60 c.p.c., e degli artt. 608 e 617 c.p.c.. Il ricorrente ritiene infondata la regola secondo cui l’esecutato debba provocare una decisione del giudice sulle condotte illegittime dell’Ufficiale Giudiziario, o comunque degli ausiliari, non potendo impugnare direttamente quest’ultime. E lo fa assumendo che la norma si riferisce solo alle condotte omissive dell’ausiliario e non a quelle attive.

2.4. Infine, con il quarto motivo si duole della liquidazione delle spese a suo danno, ad opera del giudice dell’esecuzione che ha dichiarato inammissibile l’opposizione, che invece, data la novità della questione, doveva o compensare o liquidare na somma inferiore.

3.- I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente, attenendo tutti alla questione della inammissibilità della opposizione.

E’ pacifico che l’opposizione agli atti esecutivi è stata proposta non avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione, ma per dolersi di comportamenti illegittimi (asseritamente tali) degli ausiliari, ossia dell’ufficiale giudiziario e della custode.

E’ regola fissata da questa Corte che l’opposizione agli atti esecutivi è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell’esecuzione, che è l’unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicchè, ove l’atto che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l’ufficiale giudiziario (che, nella specie, aveva erroneamente dato preavviso, ad un soggetto diverso dal debitore identificato dal procedente, di un successivo accesso forzoso in adempimento di una richiesta di pignoramento mobiliare), esso è sottoponibile al controllo del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all’art. 617 c.p.c. (Cass. 5175/2018; Cass. 25317/2016; Cass. 19573/2015).

Nè si può dire, ed è la questione posta con il secondo motivo, che il ricorrente aveva preventivamente stimolato una decisione del giudice, chiedendo la sospensione del procedimento, posto che la decisione cautelare (sospensione del procedimento esecutivo) non era a sua volta rivolta contro un provvedimento del giudice, ma pur sempre dell’ausiliario, nè la richiesta di sospensione dell’esecuzione (fatta a causa del comportamento dell’ausiliario) può valere come istanza al giudice affinchè decida su comportamenti irregolari degli ausiliari.

In sostanza, il ricorrente ha proposto opposizione avverso un atto dell’Ufficiale Giudiziario, di cui ha pure chiesto preventivamente la sospensione, e non avverso un atto del giudice, quest’ultimo solo suscettibile di opposizione.

Non si può infine (primo motivo) sostenere che il giudice dell’esecuzione aveva obbligo di provocare il contraddittorio, trattandosi non già di una questione rilevabile d’ufficio di merito, ma proprio della stessa ammissibilità del procedimento. Senza considerare che l’inammissibilità, per come risulta dallo stesso ricorso e dalla sentenza, era stata eccepita dai resistenti, e dunque era già nel contraddittorio delle parti.

4.- L’ultimo motivo attiene alle spese. Il giudice di merito le ha decise secondo il criterio della soccombenza; la questione non era nuova, essendovi al momento della decisione diverse decisioni di questa Corte in senso univoco; nè si può entrare nel merito della quantificazione, rimessa alla discrezionalità del giudice dell’esecuzione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso, nulla spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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