Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8150 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27991-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

TECNO GEST SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2132/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA SEZIONE DISTACCATA REGGIO CALABRIA,

depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

il ricorrente proponeva ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria eseguita per un carico tributario di Euro 109.662,6 Euro; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente ritenendo che la cartella di pagamento fosse stata ritualmente notificata;

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello della parte contribuente ritenendo la notifica inesistente dopo aver rilevato che la cartella de qua risulta essere stata notificata a persona diversa dal destinatario, senza che sia seguito l’invio della raccomandata al destinatario, come previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 7.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La parte contribuente non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in quanto quando la cartella è notificata al portiere o altra persona addetta alla ricezione, non occorrono altri adempimenti, mentre la L. n. 890 del 1982, art. 7, si applica quando la notifica è compiuta a mezzo di ufficiale giudiziario.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti:

in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass. n. 16528 del 2018);

in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell’ufficiale giudiziario, ove quest’ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, mentre, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, sicchè, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario (Cass. n. 8293 del 2018);

in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile): Cass. n. 10131 del 2020);

la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicchè il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5 (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c. (Cass. n. 27561 del 2018; Cass. n. 6417 del 2019);

in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell’avviso di ricevimento nonchè, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) del plico presso l’ufficio postale. Il ritiro del piego presso l’ufficio postale ad opera del destinatario (o di persona da lui delegata) determina la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi del procedimento notificatorio, il quale si perfeziona alla data di tale ritiro (purchè anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD), sicchè, ai fini della relativa prova, è sufficiente l’attestazione dell’agente postale di avvenuta consegna del plico, con indicazione della data e del soggetto che ha provveduto al ritiro (Cass. n. 26287 del 2019);

ritenuto che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove – ritenendo la notifica inesistente dopo aver rilevato che la cartella de qua risulta essere stata notificata a persona diversa dal destinatario, senza che sia seguito l’invio della raccomandata al destinatario, come previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 – da un lato non ha chiarito chi fosse il soggetto che ha ricevuto la raccomandata e quindi conseguentemente non sì è posta il problema di verificare se tale soggetto fosse tra coloro che sono legittimati a ricevere il plico in assenza del destinatario e dall’altro, anche a ritenere la notifica compiuta tramite ufficiale giudiziario e dunque anche a voler ritenere che sarebbe stato necessario l’invio di una raccomandata contenente la notizia del tentativo della notificazione, ha comunque ritenuto la notifica inesistente (pur essendo pervenuta all’indirizzo del destinatario) e non semplicemente nulla e come tale sanabile per raggiungimento dello scopo.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

 

 

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