Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8149 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3464-2016 proposto da:

PANIFICIO L. & A. S.N.C., P.I. (OMISSIS), in persona del suo

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI, 29, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO

ALIBERTI, rappresentata e difesa dall’avvocato FERNANDO PASQUALE

FERRUCCI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.T., B.A., quali figlie legittime e di

coeredi di Bo.An., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO ALAIMO,

rappresentate e difese dall’avvocato DANILO ZUCCHIATTI in virtù di

procure speciali allegate al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2297/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 27/05/2015 e depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25/6/2015 la Corte d’Appello di Milano ha respinto -per quanto ancora d’interesse in questa sede – il gravame interposto dalla società Panificio M. e A. di M.C. e A.P. s.n.c. in relazione alla pronunzia Trib. Milano n. 3786 del 2014 di accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dal sig. Bo.An. di risoluzione, per morosità, del contratto locazione commerciale tra di loro intercorrente.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Panificio M. e A. di M.C. e A.P. s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria.

Resistono con controricorso le sigg. Tiziana ed B.A., eredi del defunto sig. Bo.An..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” di norme di diritto, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e “nullità del procedimento e della sentenza”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.; nonchè “omesso esame” di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente pone a fondamento della propria censura ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”atto di citazione datato 6/5/2011″, alla “lettera del 03/09/2004”, al contratto di locazione, alla “clausola n. 05 del contratto di compravendita, all. 1”, alla “memoria integrativa capo “b” istanze istruttorie, pag. 7, aine a19 e segg.”, alla “memoria integrativa autorizzata datata 07/03/2014 (leggasi fondo pag. 5)”, al “ricorso in appello (leggasi pag. 23, alinea 5 e segg.”, al “nuovo contratto di locazione (doc. 6, fase sommaria)”, alla espletata CTU) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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