Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8149 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 23/04/2020), n.8149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22911-2017 proposto da:

C.P., C.M.R., C.R.M.

CO.PI., S.M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

GIUFFRE’, rappresentati e difesi dall’avvocato RENATO RIZZI;

– ricorrenti –

contro

T.G., Q.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ENRICO TAZZOLI, 2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

RICCIUTO, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSELLA DI TOSTO;

– controricorrenti –

e contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 219/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I ricorrenti, C.P., C.M.R., C.R.M., Co.Pi., S.M.A., sono stati condannati con sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2590 del 2009, resa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ad arretrare un loro fabbricato rispetto a quello dei confinanti Q.G. e T.G..

Questi ultimi due, diventata esecutiva la sentenza a loro favore, hanno adito il giudice dell’esecuzione perchè stabilisse le modalità di attuazione del giudicato.

Nel corso di tale giudizio di esecuzione, attraverso le consulenze tecniche espletate, si accertava che l’arretramento parziale (con annessa demolizione) era tecnicamente impossibile, in quanto metteva in pericolo la stabilità dell’intero fabbricato, ed era altresì economicamente oneroso. Conseguentemente il Giudice dell’esecuzione disponeva che si procedesse ad una limitata demolizione, ossia che interessasse le sole pareti, con messa in sicurezza dei pilastri destinati a rimanere quindi scoperti.

I soggetti passivi dell’esecuzione, ossia gli attuali ricorrenti, hanno impugnato questa decisione, ma la corte di appello ha ritenuto inammissibile l’impugnazione.

Avverso tale decisione ricorrono i C., come sopra meglio identificati, con due motivi di ricorso. V’è costituzione e controricorso degli intimati, che depositano, altresì, memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La sentenza di appello è motivata nel senso che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, limitandosi a stabilire le modalità di attuazione del giudicato, meglio, del titolo esecutivo, non ha natura di sentenza, e dunque non può essere impugnata con l’appello, trovando il suo mezzo di revisione nel giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.

2.- Le ricorrenti censurano questa ratio con due motivi.

Con il primo motivo assumono violazione dell’art. 132 c.p.c. attribuendo alla corte di appello di aver ritenuto l’ordinanza del giudice dell’esecuzione non modificativa del titolo, ma semplicemente resa in sua attuazione, senza però dare adeguato conto di questa affermazione e dunque immotivatamente, tanto da profilarsi una nullità della sentenza.

Con il secondo motivo invece, premesso che al contrario di quanto ritenuto dalla corte di appello, l’ordinanza ha modificato il titolo esecutivo, sostengono che essa era impugnabile con l’appello, essendo infondata la tesi che invece indica come rimedio il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.

3.- I motivi sono infondati.

Possono ovviamente esaminarsi congiuntamente.

Questione comune ad entrambe è quella relativa alla portata della ordinanza del giudice dell’esecuzione.

Intanto, va osservato che la qualificazione di tale ordinanza, e l’interpretazione del suo contenuto, vale a dire se essa innovi rispetto al titolo esecutivo, o risolva una controversia di valore sostanziale, è attività rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito, che, nel caso presente, ha motivato in realtà le ragioni per cui ha ritenuto l’ordinanza meramente attuativa del titolo esecutivo, e nulla affatto modificativa del suo contenuto precettivo. Non v’è, dunque, difetto di motivazione, avendo la corte specificato che il giudice dell’esecuzione ha disposto l’esecuzione di una sola parte delle opere imposte dal titolo, e dunque si è mantenuto nei limiti di quest’ultimo.

Va comunque ricordato che la portata innovativa o decisoria dell’ordinanza di attuazione delle modalità esecutive presuppone che essa contenga non semplicemente indicazioni su come attuare il titolo, meglio il diritto riconosciuto nel titolo, ma accerti diritti o pretese contrastanti o diverse da quelle contenute ed accertate con il titolo esecutivo stesso, cosi che non può considerarsi innovativa una ordinanza che detti modalità di esecuzione difformi nelle azioni da compiere materialmente. Ciò detto, anche ad ammettere che l’ordinanza in questione abbia effettivamente provveduto in modo difforme dal titolo esecutivo, è regola di questa Corte che in tema di esecuzione forzata per obblighi di fare o di non fare, l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 612 c.p.c., che abbia assunto contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all’ammissibilità dell’azione esecutiva, non può considerarsi – neppure quando abbia provveduto sulle spese giudiziali – come una sentenza decisiva di un’opposizione all’esecuzione (e quindi impugnabile con i rimedi all’uopo previsti), consistendo essa nel provvedimento definitivo della fase sommaria di tale opposizione, sicchè la parte interessata può tutelarsi introducendo il relativo giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. (Cass. 7402/2017; Cass. 3888/2018).

Con la conseguenza che, comunque sia, l’appello era inammissibile, in quanto rimedio non appropriato per contestare quell’ordinanza.

Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di 7800,00 Euro, oltre 200,00 di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA