Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8149 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 28/11/2018, dep. 22/03/2019), n.8149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3718-2012 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VICTOR UCKMAR;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), GERIT SPA, EQUITALIA

SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 257/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 20/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2018 dal Consigliere Dott. BERNAZZANI PAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

il contribuente M.M. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento, portante la somma di complessivi Euro 216.274,73 a titolo di Irpef relativa all’anno di imposta 1989, ed il corrispondente ruolo, quale atto presupposto. Eccepiva, in particolare, l’inesistenza ovvero la nullità insanabile della notifica della cartella; il decorso del termine di decadenza per l’iscrizione delle somme a ruolo e per la notifica della cartella; la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3; la carenza di motivazione dei predetti atti, nonchè la nullità della cartella per mancata sottoscrizione.

La CTP di Roma accoglieva il ricorso del contribuente; l’appello proposto dall’A.d.E. veniva, per converso, accolto dalla CTR del Lazio con sentenza n. 257/10/10 del 2/20.12.2010.

Averso tale decisione propone ricorso il contribuente, affidato ad 11 motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso. Il contribuente ha, altresì, depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per mancanza di legittimazione ad impugnare da parte dell’A.d.E..

Ai fini di un corretto inquadramento della questione, va premesso che la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente per quattro distinti ordini di motivi, ed in particolare in relazione alla decadenza dal termine di iscrizione a ruolo; alla carenza di motivazione del ruolo; alla decadenza dai termini di notifica della cartella ed, infine, alla carenza di motivazione della cartella.

Secondo il ricorrente, l’Agenzia non sarebbe stata legittimata a proporre appello avverso i capi della sentenza che si riferivano ai vizi attinenti la notifica e la motivazione della cartella, essendo a ciò legittimato soltanto il concessionario della riscossione.

2. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento per difetto di interesse ad impugnare, in quanto l’Ufficio non era soccombente sui vizi relativi alla decadenza dal termine di notifica della cartella ed alla carenza di motivazione della stessa.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati.

3. Va, innanzitutto, rilevato che, in materia di impugnazione della cartella esattoriale, questa Corte ha affermato il principio secondo cui “la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario”. (Cass. Sez. 5, n. 10019 del 24/04/2018, Rv. 647963 – 01; Cass. Sez. 5, n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892 – 01; Cass. Sez. 5, n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121 – 01)

Analogamente deve dirsi in merito ai vizi della motivazione della cartella, posto che tale motivazione, come rilevato dall’Ufficio, non è altro che l’esternazione delle medesime ragioni sottese all’iscrizione a ruolo, che è atto amministrativo impositivo tipico quanto alla forma ed al contenuto, proprio ed esclusivo dell’ente creditore impositore (tanto che, ad esempio, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, dispone espressamente che la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo).

In tale prospettiva, le Sezioni Unite di questa Corte hanno sottolineato come i vizi determinanti nullità del ruolo (e, quindi, anche quelli concernenti l’invalidità della motivazione dell’atto) determinano necessariamente la nullità anche della cartella, “questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, “dipendente” dallo stesso” (Sez. U, n. 19704 del 02/10/2015, in motivazione).

Tali principi, del resto, sono stati fatti propri anche dal consolidato e pienamente condivisibile orientamento di questa Corte, secondo cui, nel processo tributario, “il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato dall’ente impositore, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario della riscossione, non determina, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1, una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come (salva l’ipotesi di errore materiale) formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella (Cass. Sez. 5, n. 14373 del 15/06/2010; cfr. anche Cass., Sez. U., n. 16412 del 25/07/2007).

Ne consegue che è pienamente coerente con il sistema normativo e con il consolidato quadro ermeneutico sul punto riconoscere che la legittimazione ad impugnare le sfavorevoli statuizioni relative alla motivazione della cartella fanno capo (anche) all’Erario.

4. Da quanto osservato consegue, altresì, con specifico riferimento al secondo motivo, che la legittimazione ad impugnare in capo all’Agenzia delle entrate si accompagna all’interesse ex art. 100 c.p.c., sussistendo la soccombenza sui capi di cui sopra (tardiva notifica e vizio di motivazione della cartella), correlata all’oggettivo pregiudizio subito dall’Amministrazione a causa della decisione di primo grado, apprezzabile in relazione all’utilità giuridica che poteva derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento.

5. Il terzo motivo di ricorso introduce la censura di nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione del giudicato interno sui capi relativi alla tardiva notifica ed al vizio di motivazione della cartella.

Il motivo è infondato, in quanto muove da premesse insussistenti, alla stregua delle considerazioni sopra formulate; in particolare, esso presuppone erroneamente che l’Agenzia abbia appellato avverso capi della sentenza della CTP concernenti vizi rispetto ai quali l’Ufficio non era titolare della legittimazione nè aveva interesse ad impugnare, competendo la legittimazione e l’interesse unicamente al concessionario per la riscossione, il quale non si era costituito in giudizio.

Il venir meno di tale premessa, per i motivi illustrati, comporta necessariamente il rigetto anche del motivo in esame.

6. Con il quarto motivo, anch’esso ricondotto al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si prospetta, sotto altro e convergente profilo, la nullità della sentenza o del procedimento per carenza di interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c.da parte dell’Ufficio, essendo la sentenza di primo grado fondata su autonome ragioni sulle quali si è formato il giudicato.

Il motivo è infondato, in quanto muove da premesse insussistenti. In particolare, esso presuppone erroneamente che le rationes decidendi relative alla accertata decadenza per tardiva notifica della cartella e per vizio di motivazione della stessa sarebbero coperte da giudicato in quanto non impugnate dall’unico soggetto legittimato, ossia dal concessionario per la riscossione, onde sarebbe venuto meno anche l’interesse dell’Ufficio ad impugnare i capi della sentenza concernenti il ruolo ed, in particolare, la decadenza dal termine per la relativa iscrizione, in quanto tale impugnazione sarebbe insuscettibile di determinare alcun risultato giuridicamente utile per l’Ufficio stesso.

Il venir meno di tale premessa logico-concettuale, per le ragioni già esaminate e che qui si richiamano, comporta il rigetto anche di tale motivo.

7. Il quinto, sesto e settimo motivo di ricorso devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione.

7.1. Con il quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta, in particolare, la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione del giudicato interno intervenuto sul capo della sentenza di primo grado relativo alla accertata carenza di motivazione del ruolo.

7.2. Il sesto motivo introduce analoga censura relativa alla nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 112 dello stesso codice, relativamente al capo della decisione riguardante la carenza di motivazione del ruolo.

7.3. Infine, allo stesso paradigma normativo viene ricondotto anche il settimo motivo, concernente nullità della sentenza o del procedimento per difetto di interesse ad impugnare in capo all’Agenzia, essendo la sentenza di primo grado fondata su autonome ragioni sulle quali si sarebbe formato il giudicato.

Va premesso che nel ricorso introduttivo, il contribuente. eccepiva la carenza di motivazione del ruolo e della cartella (pp. 6 e 7); la CTP accoglieva tali ragioni, ritenendo, in particolare, che l’iscrizione a ruolo fosse stata “effettuata a seguito di accertamento divenuto definitivo dopo una non meglio precisata decisione passata in giudicato della Commissione tributaria provinciale”.

In tale prospettiva, il ricorrente evidenzia che l’Agenzia ha appellato unicamente, per quel che qui rileva, il capo della sentenza relativo al vizio di motivazione della cartella di pagamento, e non anche il capo di decisione relativo al ruolo, che, quindi, sarebbe passato in giudicato.

Nondimeno, la CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia in punto di motivazione della cartella, senza rilevare, secondo la tesi in esame, l’inammissibilità del gravame per intervenuto giudicato sul vizio di motivazione dell’atto presupposto ed il correlativo difetto di interesse ad impugnare in capo all’Ufficio; così operando, inoltre, i giudici di appello sarebbero incorsi nel vizio di ultrapetizione.

Di qui i tre motivi di ricorso in esame, strettamente connessi fra loro, i quali non risultano, peraltro, rispettare il principio di autosufficienza con conseguente loro inammissibilità. Il ricorrente, invero, avrebbe dovuto riportare per esteso il contenuto del motivo di appello formulato dall’Agenzia delle entrate al fine di dimostrare che lo svolgimento dello stesso non coinvolgesse in alcun modo, nemmeno sul piano logico, il profilo della motivazione del ruolo, non essendo sufficiente a tal fine richiamare unicamente la rubrica dei motivi di impugnazione (ed in particolare, quella richiamante la motivazione della cartella di pagamento) nè l’estrapolazione di un periodo dell’atto di appello nel quale si chiede la riforma della sentenza di primo grado “anche con riguardo al capo relativo alla carenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata”.

In ogni caso, per completezza espositiva, va considerato che, sul piano sostanziale, la motivazione della cartella viene, di norma, a coincidere con l’esternazione delle medesime ragioni sottese all’iscrizione a ruolo, onde le stesse contestazioni che attengono alla validità o nullità della motivazione della cartella nella parte in cui essa riflette il contenuto del ruolo presuppongono ed implicano, sul piano logico, quelle che attengono direttamente alla, motivazione dell’atto presupposto, alle quali finiscono per sovrapporsi, con conseguente configurabilità della legittimazione e dell’interesse ad impugnare le sfavorevoli statuizioni relative alla motivazione tanto del ruolo quanto della cartella in capo all’Erario ed esclusione della formazione di alcun giudicato interno.

8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7,L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3,comma 1 e art. 21 septies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

8.1. In tale prospettiva, si rileva innanzitutto che la CTR, pur avendo riconosciuto che la motivazione della cartella non riportava gli estremi identificativi della sentenza in giudicato della Commissione tributaria provinciale cui la cartella stessa si fondava, ha comunque statuito che ciò non determinava l’annullamento dell’atto in quanto:

a) l’Ufficio nel proprio atto di appello aveva riferito gli estremi della sentenza in questione;

b) gli estremi di tale sentenza non potevano comunque ritenersi ignorati dal contribuente neppure prima di tale momento, trattandosi di atto di cui la parte aveva avuto integrale e legale conoscenza, avendo essa stessa promosso il giudizio in ordine alla medesima pretesa impositiva;

b) in ogni caso, il contribuente non aveva allegato e provato il pregiudizio che gli sarebbe derivato in relazione all’esercizio del diritto di difesa.

Il ricorrente, quanto al profilo sub a), afferma che la carenza di motivazione dell’atto non è rimediabile mediante integrazioni in fase contenziosa (citando Cass. n. 25197/2009). L’assunto, in sè corretto, non coglie adeguatamente, peraltro, la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche e soprattutto sull’autonomo rilievo che il contribuente non poteva ignorare la sentenza – il cui dispositivo doveva essergli stato comunicato – relativa ad un ricorso da lui stesso proposto contro l’avviso di accertamento per il medesimo tributo ed in relazione al medesimo anno di imposta di cui alla cartella (Irpef ed Ilor 1989), onde non era possibile ipotizzare equivoci di sorta; tanto, a maggior ragione, non avendo il contribuente nemmeno allegato, ad esempio, che in relazione a quell’anno di imposta ed a quel tributo fossero state pronunciate più sentenze, con conseguente impossibilità di comprendere il titolo della pretesa. Altrettanto rilevante, nell’iter motivazionale della decisione è il rilievo che il contribuente, in ogni caso, non aveva concretamente provato l’esistenza di un pregiudizio all’esercizio del proprio diritto di difesa.

In tale quadro ricostruttivo, il motivo risulta, nel suo complesso infondato. La decisione della CTR trova, invero, sostegno nell’orientamento di legittimità espresso dalle decisioni che seguono.

Sul punto, in particolare, Cass. Sez. 5, n. 1111 del 18/01/2018, Rv. 646697 01 ha affermato che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti”. In tale contesto argomentativo, la citata decisione ha ritenuto, fra l’altro, che “a tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta nel D.M. Finanze n. 321 del 1999, art. 1, comma 2, e art. 6, comma 1, (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l’indicazione degli “estremi di tale atto e la relativa data di notifica”), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel D.Lgs. n. 32 del 2001 (art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 1 e 12), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto “il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa””.

Secondo la medesima linea interpretativa, Cass. Sez. 6 – 5, n. 18224 del 11/07/2018, Rv. 649805 – 01) ha stabilito che “La cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell’imposizione”.(cfr. anche Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010, Rv. 613234 – 01).

8.2. Quanto all’ulteriore profilo di vizio concernente il difetto di motivazione della cartella in quanto la stessa non recava una completa descrizione delle somme pretese e non illustrava le modalità di calcolo degli interessi, va rilevato che il motivo appare, in parte qua, inammissibile in quanto carente sotto il profilo del rispetto del principio di autosufficienza, non avendo riprodotto il contenuto della cartella, quantomeno nella parte che risulterebbe direttamente attinta dal denunziato vizio, al fine di porre il Collegio in condizione di apprezzare direttamente il fondamento della doglianza.

In ogni caso, per completezza di argomentazione, con specifico riferimento al profilo concernente il calcolo degli interessi, va osservato che il criterio di liquidazione degli stessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, ratione temporis vigente), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, posto che “sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento. e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo” (quanto agli interessi di mora, secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, ratione temporis vigente, “decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”). Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento al titolo da cui scaturisce il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza (analogamente, anche per il computo delle sanzioni risulta adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo).

9. Con il nono motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia sul motivo relativo alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), con particolare riferimento alla nullità della cartella per mancanza di sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento.

Ritiene il Collegio che, nella specie, debba trovare applicazione l’orientamento per cui, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo

che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. (cfr. Cass. Sez. 5, n. 16171 del 28/06/2017, Rv. 644892 – 01).

9.1. Ed invero, quanto alla dedotta nullità della cartella mancata sottoscrizione, il Collegio condivide i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 5, n. 25773 del 05/12/2014, Rv. 633901 – 01), secondo cui “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”.

9.2. Quanto alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, giova richiamare, sulla scia della medesima sentenza n. 25773/14, che le Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 11722 del 14/05/2010 Rv. 613232 – 01) hanno affermato il principio, che si rende applicabile al caso di specie atteso che l’iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella di cui si discute è avvenuta in epoca antecedente al 1 giugno 2008, secondo cui “l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. Statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008”.

Successivamente, questa Corte ha ulteriormente precisato che la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita, come nel caso in esame, a ruoli consegnati ad agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, pur essendo formata in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), non soltanto non è nulla, per le ragioni sopra specificate, ma non è affetta neppure da annullabilità, in quanto la disposizione citata è priva di sanzione e la violazione in questione non incide direttamente sui diritti costituzionali del destinatario, sicchè trova allora applicazione la L. 241 del 1990, art. 21-octies, il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma di atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso della cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. Cass. Sez. 5, n. 1425/13 del 21/11/2012).

10. Il decimo motivo riguarda la contestazione della nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all’omessa pronuncia sul motivo relativo alla inesistenza/nullità insanabile della notificazione della cartella per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, art. 2719 c.c. e artt. 137 c.p.c. e s.s..

In tale prospettiva, il ricorrente allega di aver dedotto sin dal primo grado di giudizio e di aver riproposto in appello le censure in ordine alla carenza dei requisiti di legge della relata di notifica, nonchè alla mancanza di attestazione di conformità fra la copia notificata e l’originale, e sottolinea che, trattandosi di eccezione di “radicale inesistenza del procedimento notificatorio” la stessa non è sanabile per effetto della proposizione del ricorso.

Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso non rispetti il principio di autosufficienza, che avrebbe reso necessaria la trascrizione integrale della relata in quanto strettamente funzionale alla valutazione della rilevanza del vizio denunciato. Secondo l’orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, “in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notifica torio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso”. (Cass. Sez. 5, n. 31038 del 30/11/2018, Rv. 651622 – 01; Cass. Sez. 5, n. 5185 del 28/02/2017, Rv. 643229 – 01).

Tale principio, va precisato, trova applicazione anche. qualora la questione dell’invalidità o inesistenza della notificazione sia prospettata sotto il profilo dell’omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di merito, posto che, in tal caso, l’apprezzamento e la valutazione della Corte non possono essere limitati alla semplice ricognizione della formale prospettazione della questione nei precedenti gradi di giudizio e della mancata considerazione della stessa da parte della sentenza impugnata, dovendo necessariamente estendersi anche alla possibilità di verifica diretta della fondatezza della questione sostanziale; ciò anche al fine di verificare se la questione di diritto sottesa al motivo risulti infondata, di modo che, anche ove verificata l’omessa pronuncia sul motivo di gravame, la Suprema Corte non sia tenuta disporre la cassazione con rinvio della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. 5, n. 16171 del 28/06/2017, sopra citata).

Ciò posto, va aggiunto che il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al luogo ed al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (cfr., ex multis, Cass. Sez. 5, n. 23575 del 18/11/2015, Rv. 637488); a tale proposito, deve nella specie rilevarsi l’assenza di una puntuale indicazione dell’ubicazione dell’atto all’interno di tali fascicoli.

11. Infine, l’undicesimo motivo di gravame concerne la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con particolare riferimento all’omessa pronuncia sul motivo relativo alla inammissibilità del ricorso in appello per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2.

Il ricorrente allega, in tal senso, di aver tempestivamente dedotto la mancanza di prova dell’autorizzazione del responsabile del Servizio contenzioso della Direzione regionale dell’A.d.e. in data anteriore alla proposizione del ricorso, come previsto a pena di inammissibilità dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, in quanto abrogato soltanto ad opera del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, conv. in L. 22 maggio 2010, n. 73. In ordine a tale questione, la CTR non si era pronunciata.

La censura non può essere accolta per una pluralità di convergenti ragioni.

In primo luogo, occorre rilevare che il vizio di omessa pronunzia, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni processuali (Cass. Sez. 3, n. 25154 del 11/10/2018, Rv. 651158 – 01; Cass. Sez. 2, n. 1876 del 25/01/2018, Rv. 647132 – 01; Cass. Sez. 1, n. 22083 del 26/09/2013, Rv. 628214 – 01).

Inoltre, occorre osservare che, anche a voler astrattamente prescindere da tale ordine di argomentazioni, nella specie non potrebbe non trovare applicazione il già richiamato orientamento (cfr. Cass. Sez. 5, n. 16171/17) per cui, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

In tal senso, l’infondatezza della prospettata questione deriva direttamente dal rilievo che “nel processo tributario, la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più applicabile una volta divenuta operativa – in forza del D.M. 28 dicembre 2000 del Ministero dell’economia – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le Agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, spettando a ciascuna agenzia (nella specie, l’Agenzia delle Dogane) appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali”: cfr. Cass. Sez. 5, n. 10736 del 16/05/2014, Rv. 630985 – 01; Cass., Sez. U, n. 604 del 14/01/2005, Rv. 581015 – 01; Cass.n. 8196/15).

12. In definitiva, il ricorso proposto dal contribuente risulta, nel suo complesso, da rigettare. Al rigetto consegue la condanna dello stesso al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate controricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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