Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8149 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.D., C.Z., G.W., G.M.

C., elettivamente domiciliati in Roma, Via degli Scipioni 191,

presso l’avv. ALFIERI Arturo, che unitamente all’avv. Riccardo

Leonardi li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro, domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello dell’Aquila emesso nel

procedimento n. 144/06 del 2.10.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza

dell’11.1.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 2.10.2006 la Corte di Appello dell’Aquila condannava ai sensi della L. n. 89 del 2001, il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 3.000,00 ciascuno in favore degli istanti, con riferimento all’eccessiva durata di un processo per risarcimento del danno (parzialmente addebitabile al comportamento delle parti), protrattosi nei due gradi dal 22.3.1991 al 14.5.2005.

Avverso la decisione gli istanti proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva il Ministero intimato, con i quali rispettivamente lamentavano: a) l’errato computo del periodo di durata ragionevole per l’intero addebito dei differimenti conseguenti alle richieste di rinvio delle parti; b) l’inadeguatezza dell’indennizzo liquidato, inferiore ai parametri CEDU; c) l’errata statuizione sulle spese processuali, riconosciute in misura onnicomprensiva, senza distinzione fra onorari, competenze ed esborsi.

Osserva il Collegio che è fondata la censure sub a), restando assorbita quella sub c), per l’integrale addebito alla parte del differimento nella trattazione derivante dai disposti rinvii, senza cioè alcuna distinzione, nel relativo ambito, della percentuale di responsabilità imputabile alla carenze del sistema giudiziario.

E’ viceversa infondata la censura sub b) poichè il processo è durato circa quattordici anni; il relativo periodo di ragionevolezza, alla luce dei parametri CEDU, va individuato in cinque anni; il differimento nella trattazione della controversia è stato addebitato alle parti per le richieste di rinvio e, nei limiti di tre anni, alla mancata sostituzione di magistrati trasferiti; per i tre anni di eccesso di durata è stata liquidata la somma di Euro 3.000,00, importo in linea con quelli risultanti dall’applicazione dei parametri CEDU. Il ricorso va dunque accolto nei termini indicati, con cassazione del decreto impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., l’eccesso di durata può essere apprezzato nella misura di otto anni (con addebito di un anno alle parti per le richieste di rinvio), circostanza da cui discende che il Ministero va condannato al pagamento di Euro 8.000,00, oltre interessi legali dalla domanda per ciascuno degli istanti, nonchè al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e di quelle di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 8.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, in favore di ciascuno degli istanti, nonchè al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e di legittimità, che liquida rispettivamente in Euro 1.500,00 di cui Euro 850,00 per onorari e Euro 600 per competenze, e in Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA