Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8148 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 15/09/2016, dep.29/03/2017),  n. 8148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 15978-2015 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO

GOLISCIANI giusta procura speciale in calce all’atto di citazione di

primo grado;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Luisa De

Renzis che chiede alla Corte di Cassazione di voler rimettere ex

art. 374 c.p.c., comma 2 la questione al Primo Presidente per

l’eventuale assegnazione alle sezioni unite;

avverso la sentenza n. 290/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI del

7/04/2015, depositata il 28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. S.C. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.p.a. Generali Italia avverso la sentenza del 28 aprile 2015, con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto contro la sentenza dell’aprile 2013, con cui il Giudice di Pace di Casoria aveva parzialmente accolto la sua domanda di risarcimento dei danni sofferti in occasione di un sinistro stradale occorso con un veicolo antagonista non identificato, proposta contro la società quale impresa designata per la Regione Campania dal F.G.V.S..

1.1. L’inammissibilità dell’appello è stata dichiarata perchè, secondo il Tribunale di Napoli Nord, esso avrebbe dovuto essere proposto davanti al Tribunale di Napoli.

Ciò, in quanto, ai fini dell’individuazione del giudice “competente” sull’appello assumeva rilievo – quale implicazione del principio tempus regit actum (evocato, peraltro, con citazioni di giurisprudenza amministrativa e penale, nonchè di Cass. sez. un. civ. n. 27172 del 2006, concernente l’individuazione del termine di impugnazione e delle regole del relativo giudizio con riguardo alla legge applicabile al momento di pubblicazione del provvedimento impugnato) e nell’assenza di espressa disciplina transitoria – la circostanza che la sentenza del giudice di pace era stata pubblicata anteriormente alla data dell’efficacia della disposizione istitutiva del Tribunale di Napoli Nord ai sensi del D.Lgs. n. 155 del 2012, cioè prima del 14 settembre 2013, di modo che, essendo competente per l’appello, prima di quella data, la Sezione Distaccata di Casoria del Tribunale di Napoli, il cui territorio era stato attribuito al Tribunale di Napoli Nord, l’applicazione del detto principio comportava che l’appello si dovesse proporre al Tribunale di Napoli. A conferma della soluzione adottata il Tribunale di Napoli Nord ha argomentato dal D.Lgs. n. 155 del 2012, art. 9 e dalle aggiunte in esso effettuate dal D.Lgs. n. 14 del 2014, art. 14, nonchè da una circolare del C.S.M. del 22 maggio 2013, desumendone il principio che il nuovo Tribunale di Napoli Nord nascesse come ufficio senza pendenze giudiziarie.

Il Tribunale di Napoli Nord, inoltre, sulla base di tali premesse circa la competenza sull’appello, ne ha dichiarato l’inammissibilità in contemplazione dell’orientamento di giurisprudenza di questa Corte, affermatosi dopo Cass. n. 2709 del 2005, e, quindi, negando la possibilità della traslatio davanti al Tribunale di Napoli.

2. L’intimata non ha resistito al ricorso.

3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-ter c.p.c., è fatta richiesta al Pubblico Ministero di formulare le sue conclusioni scritte ed all’esito del loro deposito, ne è stata fatta notificazione all’avvocato della parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato quanto segue:

1. Il ricorrente ha fondato l’istanza di regolamento di competenza per un verso sulla deduzione che la competenza sull’appello, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., sarebbe spettata al Tribunale di Napoli Nord, in quanto competente al momento della proposizione della domanda sottesa all’esercizio del diritto di impugnazione, e, per altro verso, auspicando in ogni caso il superamento dell’orientamento negativo della traslatio, riguardo al quale ha ravvisato un contrasto e sollecitato la rimessione della relativa questione alle Sezioni Unite.

2. Il Pubblico Ministero, dopo avere sostenuto l’ammissibilità del regolamento, in quanto la pronuncia si è risolta in una decisione sulla competenza, ha concluso, per un verso auspicando il superamento dell’orientamento negante la possibilità della traslatio e comunque registrando che pendeva davanti alle Sezioni Unite questione al riguardo, e, per altro verso, sul presupposto di quella possibilità, sostenendo che la competenza sarebbe del Tribunale di Napoli, in applicazione del principio tempus regit actum, che troverebbe applicazione all’esercizio del diritto di impugnazione con riferimento al momento della pubblicazione del provvedimento da impugnarsi e non a quello della proposizione dell’impugnazione.

3. Il Collegio rileva che nelle more della fissazione dell’adunanza è sopravvenuta Cass. sez. un. n. 18121 del 2016, la quale ha espressamente affermato che l’individuazione del giudice competente sull’impugnazione, tanto in senso verticale, quanto in senso orizzontale, integra un problema di competenza c.d. funzionale riconducibile alla nozione generale di competenza e ne ha tratto la conseguenza, in dissenso dall’orientamento inaugurato da Cass. n. 2709 dl 2005, che “L’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della traslatio iudicii”.

Di tale arresto deve prendesi atto e se ne debbono desumere le conseguenti implicazioni ai fini della decisione.

3.1. La prima di esse è che il presente ricorso per regolamento di competenza dev’essere ritenuto ammissibile, in quanto la decisione di inammissibilità dell’appello qui impugnata si è risolta in una decisione negatoria della competenza del giudice adito e della possibilità della traslatio quale implicazione dell’adire un giudice incompetente. Come tale, la pronuncia deve ritenersi impugnabile con il mezzo del regolamento necessario di competenza in quanto è sostanzialmente, ai di là della formulazione usata dal giudice nel senso dell’inammissibilità, una pronuncia sulla sola competenza e sul suo regime. E ciò non diversamente da una decisione di un giudice di primo grado, la quale, erroneamente valutando le conseguenze dell’inosservanza delle regole sulla competenza dichiari improponibile la domanda e la definisca con pronuncia di rito senza dar corso alla traslatio, cioè senza applicare il principio che la proposizione a giudice incompetente della domanda non ne determina l’invalidità, ma solo la conseguenza, ove l’incompetenza si rilevi ritualmente, che il processo non può essere deciso dal giudice incompetente, ma dal giudice competente.

Tanto comporta che il presente ricorso per regolamento, ancorchè proposto dal difensore del ricorrente nel giudizio di merito senza procura speciale per il presente giudizio, risulti ritualmente proposto, in quanto l’esercizio del diritto di impugnazione doveva avvenire con il regolamento necessario e non con il ricorso per cassazione.

3.2. La sentenza impugnata risulta, dunque, illegittima, là dove, una volta rilevato che l’appello sarebbe stato da proporre al Tribunale di Napoli, ne ha dichiarato l’inammissibilità, anzichè rimetterne la trattazione davanti ad esso.

3.3. Peraltro, dovendo questa Corte statuire sulla competenza, anche al di là dell’espressa postulazione da parte del ricorrente della sussistenza della competenza del Tribunale di Napoli Nord, deve ritenersi, in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero, che il giudice competente sull’appello fosse il Tribunale di Napoli e non il Tribunale di Napoli Nord.

Queste le ragioni.

Mette contro di rilevare che, una volta ricondotta la questione della individuazione del giudice competente sull’impugnazione al concetto di competenza, sotto il profilo della competenza c.d. funzionale, come hanno fatto le Sezioni Unite, è necessario interrogarsi sulle implicazioni che la qualificazione come questione di competenza dell’individuazione del giudice che deve ricevere l’impugnazione e, quindi, la “domanda” con essa proposta, può avere il mutamento della legge individuatrice del giudice “competente” sull’impugnazione esperibile, allorquando esso intervenga nella pendenza del termine di impugnazione e il legislatore non detti norme transitorie che si preoccupino di indicare in che modo la nuova legge regolatrice incida sulla competenza riguardo all’impugnazione, il cui termine di proposizione sia in corso.

Il problema, si badi, concerne la sola ipotesi in cui il mutamento della legge regolatrice non riguardi il mezzo di impugnazione esperibile: questo problema – sul quale si veda ampiamente Cass. n. 3688 del 2011 – resta del tutto estraneo alla novità rappresentata dall’intervento delle Sezioni Unite, come è stato già rilevato da Cass. (ord.) n. 25078 del 2016.

Con riguardo, invece, alla legge che dispone, lasciando immutato il mezzo di impugnazione esperibile, un mutamento della norma o delle norme di individuazione del giudice che deve riceverle e, dunque, della “competenza” (orizzontale o verticale) su di esso, una volta qualificata come questione di competenza quella che si deve porre chi eserciti il diritto di impugnazione nell’individuare davanti a quale giudice deve impugnare e, dunque, introdurre la “domanda” che si esprime con l’esercizio del diritto di impugnazione, appare legittimo interrogarsi sul modo in cui detta qualificazione rilevi ai fini dell’art. 5 c.p.c. e, dunque, sul se ne debba derivare oppure no la conseguenza che costui debba osservare la nuova legge, in quanto vigente al momento in cui detta “domanda” viene introdotta, anzichè quella precedente.

3.4. L’interrogativo comporta una risposta al se e come al riguardo debba operare la metanorma di cui all’art. 5 c.p.c., la quale sancisce, com’è noto, che la competenza si determina con riferimento alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.

E’ palese che se per “proposizione della domanda” si intende la proposizione della domanda di impugnazione, una volta ricondotto al concetto di competenza il problema della individuazione del giudice che deve ricevere tale domanda, come hanno fatto le Sezioni Unite, si potrebbe pensare che, agli effetti dell’applicazione dell’art. 5, tale riconduzione implichi che si debba intendere per “domanda” l’atto con cui l’impugnazione viene introdotto.

Ne seguirebbe che, sopravvenuto un mutamento della legge regolatrice della “competenza” sul giudizio di impugnazione, chi esercita il diritto di impugnazione debba senz’altro fare riferimento ad essa, in quanto vigente al momento in cui propone l’impugnazione.

Qualora, invece, le conseguenze dell’arresto delle Sezioni Unite non si ritengano tali da implicare che la considerazione dell’introduzione dell’impugnazione come implicante un problema di competenza, sottenda una qualificazione dell’atto di impugnazione come “domanda” anche agli effetti dell’applicazione dell’art. 5 citato, allora risulta palese che, di fronte al mutamento della legge regolatrice della competenza ai fini dell’impugnazione, l’applicazione di quella norma, in mancanza di contraria disposizione del legislatore, comporterà che il mutamento sia irrilevante rispetto ai giudizi introdotti in primo grado anteriormente.

Ciò, perchè la “domanda”, cui allude l’art. 5, la si deve identificare in quella introduttiva del giudizio in primo grado.

3.5. Ritiene il Collegio che vada privilegiata questa seconda tesi.

Invero, non è dubitabile, conforme ad una consolidata interpretazione, che la citata metanorma sia stata dettata dal legislatore avendo riguardo alla “domanda” intesa come domanda introduttiva del giudizio, cioè all’atto di instaurazione originaria del processo, e non a quelli introduttivi dei gradi o delle fasi del processo.

Tanto è sufficiente per reputare che l’utilizzazione, con le sue implicazioni, del concetto di competenza con riferimento alla “domanda” sottesa all’introduzione di un’impugnazione non possa giustificare, come conseguenza dell’applicazione di detto concetto, l’abbandono dell’esegesi del concetto di domanda ai sensi dell’art. 5 nel senso indicato.

Ciò, salvo che l’applicazione del criterio della rilevanza della domanda originaria introduttiva del giudizio in primo grado, in relazione alla natura del mutamento della legge regolatrice, risulti impossibile, il che accade allorquando l’ufficio che, con riferimento al momento della proposizione della domanda in primo grado risultava “competente” sull’impugnazione, risulti soppresso, con assorbimento presso altro ufficio della giurisdizione già ad esso spettante. In tal caso, l’impossibilità di applicare la regola dell’art. 5 impone di individuare il giudice dell’impugnazione dando rilievo alla nuova legge regolatrice.

Dunque, va affermato il principio di diritto secondo cui: “L’introduzione dell’impugnazione, pur comportando un problema di competenza, non si identifica con la “domanda” cui allude l’art. 5 c.p.c.. Ne consegue che, agli effetti dell’applicazione del principio da tale norma enunciato, per cui la competenza si determina con riguardo alla legge regolatrice esistente al momento della proposizione della domanda, il mutamento della legge regolatrice della sola individuazione del giudice dell’impugnazione (e non della tipologia di impugnazione), sia in senso orizzontale, sia in senso verticale, rimane irrilevante sui giudizi in corso, in mancanza di diversa disposizione del legislatore, continuando ad operare la legge regolatrice esistente al momento della domanda introduttiva di primo grado, con la sola eccezione che il mutamento legislativo abbia avuto natura di soppressione dell’ufficio giudiziario che era competente sull’impugnazione all’atto dell’inizio del processo, dovendo in tal caso farsi riferimento al nuovo giudice cui le funzioni dell’ufficio soppresso siano state attribuite.”.

4. Ora, con riferimento all’istituzione del Tribunale di Napoli Nord, si rileva che all’atto della sopravvenuta efficacia della normativa istitutiva, cioè del D.Lgs. n. 155 del 2012, la norma transitoria di cui all’art. 9 del detto D.Lgs. non stabiliva alcuna deroga all’art. 5 c.p.c..

Tanto implicava che, con riferimento alle impugnazioni proposte dopo quell’efficacia, cioè dopo il 13 settembre 2013 (ex comma 2, dell’art. 11 del D.Lgs.), chi doveva proporre, dopo quella data, impugnazioni che, secondo la ripartizione anteriore all’efficacia dell’istituzione del detto Tribunale, avrebbero dovuto essere presentate davanti ad un tribunale o a una sezione distaccata, il cui circondario risultava attribuito al Tribunale di Napoli Nord, era tenuto a rivolgerle al tribunale precedentemente competete a ricevere l’appello.

Ciò, sulla base dell’art. 5 c.p.c. e in mancanza di norme transitorie che ad esso derogassero quanto al principio della irrilevanza della legge regolatrice del momento di proposizione della domanda di impugnazione.

Invero, nella norma transitoria dettata dal D.Lgs. n. 155 del 2012, cioè l’art. 9, non si rinveniva alcuna deroga all’art. 5 sotto il profilo indicato.

Infatti, la norma constava di due commi, del seguente tenore: “1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l’entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all’art. 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all’ufficio competente a norma dell’art. 2. 2. Fino alla data di cui all’art. 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione.”.

Nessuna di tali due norme regolava la pendenza del termine di impugnazione contro decisioni rese dagli uffici soppressi anteriormente alla data dell’efficacia delle nuove disposizioni, cioè il 13 settembre 2013.

Ne segue che l’applicazione dell’art. 5 c.p.c. nei sensi sopra indicati (fermo che l’esercizio del diritto di impugnazione prima di quella data, se avvenuto, correttamente, si era incardinato presso l’ufficio prima competente) comportava che dopo quella data l’esercizio del diritto di impugnazione dovesse avvenire davanti al Tribunale di Napoli.

Poichè il qui ricorrente esercitò il diritto di impugnazione in appello nel novembre del 2013, cioè dopo la detta data, egli bene avrebbe dovuto esercitarlo davanti a quel Tribunale e non invece davanti al nuovo Tribunale di Napoli Nord.

4.1. Non sono, invece, corrette le implicazioni che il Tribunale di Napoli Nord, ha ritenuto di trarre dalla normativa di interpretazione autentica introdotta con l’aggiunta dei commi dal 2-bis al 2-sexies nell’art. 9 citato dal D.Lgs. n. 14 del 2014, art. 8, entrato in vigore il 28 febbraio 2014.

Si rileva che i detti commi aggiunti ebbero il seguente tenore: “2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all’art. 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all’art. 11, comma 2, è stata formulata la proposta al tribunale. 2-quater. La nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto territoriale degli uffici di sorveglianza non determina effetti sulla competenza per i procedimenti pendenti innanzi ai medesimi uffici alla data di efficacia di cui all’art. 11, comma 2. I procedimenti di cui al primo periodo si considerano pendenti dal momento della ricezione dell’istanza, della richiesta, della proposta o del reclamo ovvero dal momento in cui hanno avuto inizio d’ufficio. 2-quinquies. L’istituzione del tribunale di Napoli Nord non determina effetti sulla competenza dei tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis alla data di cui all’art. 11, comma 2, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla stessa data, è stata formulata la proposta al tribunale. 2-sexies. L’istituzione del tribunale di Napoli Nord non determina effetti sulla competenza dell’ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti pendenti a norma del comma 2-quater alla data di cui all’art. 11, comma 2.”.

Al contrario di quanto ha opinato il provvedimento impugnato sulla vicenda oggetto di regolamento non sono pertinenti i commi 2-bis e 2-ter, atteso che il primo concerneva la soppressione di sezioni distaccate di tribunale ed il secondo non si riferiva all’assetto territoriale rimodulato – senza soppressioni – dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all’art. 1, del D.Lgs., giacchè il Tribunale di Napoli Nord era di nuova istituzione, mentre quelli rimodulati erano già esistenti.

Le uniche norme transitorie introdotte invece dal D.Lgs. del 2014 per quel Tribunale erano quelle dei commi 2-quinquies e 2-sexies, le quali concernendo oggetti di disciplina specifici e non quello civile.

4.2. Invece, ciò che rilevava ai fini della competenza era il principio della ininfluenza, in mancanza di diversa disposizione dettata dal legislatore, del mutamento legislativo, alla stregua dell’art. 5 c.p.c..

Ne segue che dev’essere dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, cui spettava la competenza sull’appello al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, sulla base del seguente principio di diritto: “Con riferimento alla istituzione del Tribunale di Napoli Nord, gli appelli contro decisioni pubblicate prima del 13 settembre 2013, data dell’efficacia dell’istituzione del detto nuovo tribunale, ed emesse da sezioni distaccate del Tribunale di Napoli, il cui territorio veniva ad essere ricompreso nel circondario del detto tribunale di nuova istituzione, ove fossero stati proposti successivamente a quella data, dovevano esserlo davanti al Tribunale di Napoli, trovando applicazione l’art. 5 c.p.c., in assenza di norme transitorie di diverso contenuto.”.

5. Il giudizio andrà riassunto davanti al Tribunale di Napoli nel termine di cui all’art. 50 c.p.c., decorrente dalla comunicazione del deposito della presente.

Le spese del giudizio di regolamento si intendono compensate, data la novità della questione esaminata e la rilevanza di una questione risolta dalle Sezioni Unite dopo la proposizione del ricorso.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, davanti al quale rimette le parti. Compensa le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 7 febbraio 2017, a seguito di riconvocazione dopo l’originaria camera di consiglio del 15 settembre 2016.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017

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