Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8148 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F., T.M.R., C.P.,

C.M.T., M.C., G.T., D.

B.P., T.A., D.S.R.,

elettivamente domiciliati in Roma, Viale Pinturicchio 21, presso

l’avv. ABBATE Ferdinando Emilio, che li rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrenti e controricorrenti –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale, che la rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso nel

procedimento n. 52891/05 in data 19.7.42006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza

dell’11.1.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Roda Ranieri per i ricorrenti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale ed il rigetto di quello incidentale.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 19.7.2006 la Corte di Appello di Roma condannava ai sensi della L. n. 89 del 2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 8.000,00 ciascuno in favore di D. F., T.M.R., C.P., C. M.T., M.C., G.T., D.B. P., T.A., D.S.R., con riferimento alla durata di un giudizio promosso per l’adeguamento triennale dell’indennità giudiziaria nell’aprile 1993 e trattenuto in decisione nel dicembre 2003, la cui durata era stata ritenuta ragionevole per cinque anni e irragionevole per il rimanente.

Avverso la decisione gli istanti proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui resisteva la Presidenza con controricorso contenente anche ricorso incidentale affidato ad un motivo, a sua volta resistito con controricorso.

In particolare con il ricorso principale i ricorrenti rispettivamente lamentavano: 1) l’errata determinazione del periodo di ragionevole durata del processo, immotivatamente stabilita in cinque anni; 2) l’omessa considerazione della natura della controversia (lavoristica), al fine della detta determinazione; 3) l’errata liquidazione degli interessi legali, fissati con decorrenza dalla data del decreto, anzichè da quella della domanda; 4) l’inadeguato riconoscimento delle spese processuali, in relazione alle quali non era stato fra l’altro tenuto conto delle differenti attività svolte in favore dei diversi assistiti prima del provvedimento di riunione (originariamente erano stati proposti tre giudizi, ciascuno nell’interesse di tre ricorrenti).

Con il ricorso incidentale la Presidenza si è poi doluta della condanna al pagamento delle spese processuali disposta a suo carico dalla Corte territoriale, condanna che viceversa a suo dire non avrebbe dovuto essere emessa, attesa la sostanziale mancata resistenza alla domanda e la non configurabilità, quindi, della soccombenza.

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., e prendendo dapprima in esame quello principale, osserva il Collegio che è fondato il primo motivo, poichè la Corte si discostata dai parametri CEDU senza alcuna indicazione sul punto; è infondato il secondo motivo, atteso che la natura della controversia (quale quella di lavoro) può determinare un apprezzamento più contenuto del periodo di ragionevole durata, ma non comporta che necessariamente in tal senso debba provvedere il giudice del merito; è fondato il terzo motivo, in quanto gli interessi devono essere corrisposti a far tempo dalla domanda (C. 05/18105, C. 03/2382); resta infine assorbito il quarto motivo.

Quanto al ricorso incidentale, lo stesso è infondato poichè il relativo onere è stato correttamente addebitato in ragione della intervenuta soccombenza, derivante dall’accertato inadempimento rispetto all’obbligo di corresponsione della richiesta indennità.

Il ricorso principale deve dunque essere accolto nei termini indicati, il decreto cassato in relazione ai profili accolti e, decidendo ex art. 384 c.p.c., la Presidenza del Consiglio va condannata al pagamento di Euro 10.000,00 per ciascuno dei ricorrenti (somma determinata con il riconoscimento dello stesso importo annuo attribuito dalla Corte di Appello, considerato che non vi è stata impugnazione sul punto da parte dell’Avvocatura), oltre agli interessi legali dalla domanda e alle spese processuali del giudizio di merito e di quello di legittimità, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo.

PQM

Riunisce i ricorsi, accoglie quello principale nei termini indicati, rigetta quello incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione ai profili accolti e condanna le Presidenza del Consiglio al pagamento di Euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda e alle spese processuali del giudizio di merito e di quello di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida rispettivamente in Euro 5.429,00, di cui Euro 1.740,00, per onorari, Euro 3.489,00 per competenze, e in Euro 1.400,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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