Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8147 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21810-2019 proposto da:

TOP SUN 1 SRL CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI

16, presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA COLUCCIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3374/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO DELLI

PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di liquidazione relativo al pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, per una vendita immobiliare stipulata avanti ad un notaio, da questi registrata telematicamente il (OMISSIS), vendita per la quale non aveva versato l’imposta all’Erario, nonostante la corrispondente somma fosse stata versata dalla parte contribuente al notaio;

la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello della parte contribuente in quanto il principio secondo cui la notificazione dell’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura telematica di registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento d’imposta attraverso modello unico informatico, vale solo a costituirlo quale responsabile di imposta, tenuto all’integrazione e al versamento, ma non incide sul principio per cui i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali, principio valido anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte contribuente affidandosi ad un unico motivo di impugnazione, mentre l’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3-bis, comma 3, e con gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il notaio è l’unico soggetto che può liquidare ed effettuare il pagamento delle imposte (principale di registro nonchè ipotecaria e catastale) per gli atti aventi per oggetto cessioni di diritti immobiliari da lui rogati e dal momento che i contraenti sono costretti a versare nelle mani del notaio le somme necessarie per il pagamento delle imposte pena il legittimo rifiuto del notaio di rogare l’atto.

Ritenuto che il motivo è infondato in quanto, secondo questa Corte:

in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal D.Lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti in quanto la previsione dell’avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d’imposta, tenuto all’integrazione del versamento, del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 13, ma non incide sul principio, fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, per cui soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto medesimo (Cass. n. 25119 del 2020; Cass. n. 18493 del 2010).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta al suddetto principio laddove – affermando il principio secondo cui la notificazione dell’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura telematica di registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento d’imposta attraverso modello unico informatico, vale solo a costituirlo quale responsabile di imposta, tenuto all’integrazione e al versamento, ma non incide sul principio per cui i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali, principio valido anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento – ha correttamente ritenuto che soggetto obbligato al pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale resti la parte sostanziale della vendita avvenuta tramite il notaio in questione, ossia la parte contribuente.

Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è infondato, il ricorso va conseguentemente respinto; nulla va statuito in merito alle spese non avendo l’Agenzia delle entrate approntato delle difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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