Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8147 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 8147 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Abdallah Walid, domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avv. Barbara Bandiera, per procura speciale
in calce al ricorso, che dichiara di voler ricevere le
comunicazioni relative al processo alla p.e.c.
barbara.bandiera@ordineavvmodena.it

e

al

fax

n.

059/2922056;
– ricorrente nei confronti di
.

.yA Questura di Modena e Ministero dell’Interno;

2016
– intimati avverso la sentenza n. 2471/2014 della Corte di appello

Data pubblicazione: 22/04/2016

di Bologna, emessa e depositata il 9 dicembre 2014, n.
R.G. 1394/2014;

Rilevato che
1. Il Tribunale di Modena, con ordinanza ex art.
702 ter c.p.c., del 26/27 maggio 2014,

ricorso

di

Abdallah Walid

contro

il

provvedimento del Questore di Modena di diniego
del permesso di soggiorno per motivi familiari.
2. Contro l’ordinanza ha proposto reclamo Abdallah
Walid con ricorso depositato il 6 giugno 2014.
Con decreto del 1/8 luglio 2014 è stata fissata
l’udienza del 4 novembre 2014. La notifica del
ricorso

e

del

decreto

di

fissazione

dell’udienza è stata richiesta dal reclamante
all’UNE di Modena il 30 settembre 2014 ed
effettuata in pari data a mezzo del servizio
postale e ricevuta dalla Questura di Modena e
dall’Avvocatura dello Stato il 2 ottobre 2014.
3. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n.
2471/14, ha dichiarato inammissibile l’appello
perché proposto erroneamente nella forma del
ricorso anziché dell’atto di citazione e non
notificato nel termine di trenta giorni
previsto dall’art. 702 quater c.p.c.
4. Ricorre

per

cassazione

Abdallah

affidandosi a due motivi di ricorso.
5. Non svolgono difese le parti intimate.
2

Walid

comunicata il 28 maggio 2014, ha respinto il

6. Con il primo motivo si deduce ex art. 360,
coma 1, n. 3 c.p.c. la violazione o falsa
applicazione delle norme della legge n.
150/2011, in particolare dell’art. 20, comma 3,
nella parte in cui dispone che l’ordinanza che
accoglie il ricorso può disporre il rilascio

ricorrente sottopone alla Corte il seguente
quesito di diritto: l’ordinanza di rigetto
emessa a seguito di ricorso ex artt. 29 e 30
comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998
deve essere impugnata con ricorso o con atto di
citazione?
7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ex
art. 348 ter c.p.c. e 360, coma 1, n. 3 c.p.c.
nullità dell’ordinanza del Tribunale di Modena
violazione o falsa applicazione della legge, in
particolare dell’art. 4 comma 3, 5, coma 5, e
29 del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui
applica l’automatismo del rigetto della
richiesta del permesso di soggiorno per motivi
familiari in presenza di condanne penali. Il
ricorrente sottopone alla Corte il seguente
quesito di diritto: L’art. 4 comma 3, e l’art.
5, coma 5, del d.lgs. n. 286/1998 escludono
l’automaticità della pericolosità sociale e
quindi del rigetto della richiesta di permesso
di soggiorno per motivi familiari in presenza
di condanne penali. La pericolosità sociale

3

del visto anche in assenza del nulla osta. Il

deve

essere motivata

così come la sua

prevalenza sul diritto all’unità familiare?
Ritenuto che
8. Il primo motivo di ricorso è
infondato. La giurisprudenza di legittimità ha
chiarito che in materia di permesso di

art. 702 quater c.p.c., contro l’ordinanza del
Tribunale reiettiva del ricorso avverso il
diniego di permesso di soggiorno per motivi
familiari, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1999, n.
286, art. 30, coma 1, lett. a), va proposto
con atto di citazione, e non con ricorso, e
pertanto la verifica della tempestività
dell’impugnazione va effettuata calcolando il
termine di trenta giorni dalla data di notifica
dell’atto introduttivo alla parte appellata
(Case. civ. sezione VI-1 ordinanza n. 14502 del
26 giugno 2014; cfr. anche Casa. civ. sez. VI
ord. n. 26326 del 15 dicembre 2014).
9. Il ricorso va pertanto respinto senza
alcuna statuizione sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.O.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
le gennaio 2016.

soggiorno per motivi familiari, l’appello, ex

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