Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8146 del 29/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 29/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.29/03/2017),  n. 8146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8492-2011 proposto da:

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI

PROFESSIONISTI, P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA FUSELLI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.F.G.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

SALVIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 647/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 01/12/2010 R.G.N. 261/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo,

accoglimento del secondo e terzo motivo, assorbito il quarto motivo

di ricorso;

udito l’Avvocato MONICA GELLI per delega orale FRANCESCA ROMANA

FUSELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 1.12.2010, la Corte d’appello di Potenza confermava, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittima la cancellazione di R.F.G.C. dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti nel periodo 1977-1989, in cui questi aveva intrattenuto un rapporto di pubblico impiego.

La Corte, in particolare, riteneva che la Cassa non avesse alcun potere autonomo di disconoscere ai fini pensionistici i contributi versati da un iscritto all’albo, competendo esclusivamente al Consiglio dell’Ordine di statuire circa l’eventuale incompatibilità in cui questi si fosse venuto a trovare successivamente all’iscrizione.

Ricorre contro tale pronuncia la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, articolando quattro motivi di censura. R.F.G.C. resiste con controricorso, con cui tra l’altro risolleva censure ritenute assorbite dalla sentenza impugnata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: a suo avviso, infatti, la questione della spettanza della potestà di disconoscimento dei contributi non era stata devoluta in appello, dal momento che il giudice di primo grado si era limitato a ritenere la prescrizione del diritto e che l’assicurato appellato non aveva riproposto nelle forme di rito la questione dell’insussistenza della potestà, implicitamente disattesa dal pronunciamento di prime cure.

Con il secondo motivo, la Cassa ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 773 del 1982, art. 22, comma 4, e dell’art. 3.4 del Regolamento di attuazione delle norme statutarie della Cassa italiana di previdenza e assistenza a favore di geometri liberi professionisti, nonchè dell’art. 12 preleggi, per avere la Corte di merito ritenuto che essa Cassa non avesse alcuna potestà in ordine all’accertamento di eventuali incompatibilità dell’iscritto all’albo.

Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 773 del 1982, art. 22, comma 4, per avere la Corte territoriale assimilato il proprio regime giuridico a quello della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, che viceversa non contemplerebbe tra le sue disposizioni alcuna norma che attribuisca all’ente erogatore delle prestazioni la potestà di accertare autonomamente eventuali situazioni di incompatibilità degli iscritti all’albo.

Infine, con il quarto motivo, la Cassa ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 274 del 1929, art. 7, della L. n. 773 del 1982, art. 22, comma 4, e del T.U. n. 3 del 1957, art. 60, per non avere la Corte di merito comunque rilevato l’incompatibilità scaturente dall’essere stato l’odierno controricorrente un pubblico dipendente e dunque impossibilitato a esercitare la professione.

Ciò posto, il primo motivo è infondato: è sufficiente sul punto rilevare che, come eccepito da parte controricorrente, è stata la Cassa stessa a riproporre alla Corte territoriale le questioni ritenute assorbite dal giudice di prime cure, tra le quali “la legittimità della dichiarazione di inefficacia dell’iscrizione alla Cassa per gli anni 1977/1989, perchè il sig. R. è risultato illegittimamente iscritto all’Albo in quanto dipendente dell’Istituto Tecnico Commerciale di (OMISSIS)” (cfr. pag. 10 dell’atto di appello, trascritto a pag. 6 del controricorso).

Il secondo e il terzo motivo possono invece essere trattati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure rivolte alla sentenza impugnata, e sono fondati.

La L. n. 773 del 1982, art. 22, comma 4, nel prevedere che sia “inefficace a tutti gli effetti l’iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all’albo professionale in violazione delle disposizioni di cui al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 7”, attribuisce implicitamente (anche) alla Cassa la verifica circa la effettiva sussistenza di tale requisito e di eccepire, in sua mancanza, l’inefficacia ai fini previdenziali degli anni di iscrizione: trattandosi di contribuzione versata in difetto dei presupposti di legge, il rapporto previdenziale è radicalmente nullo (tanto che i contributi debbono essere restituiti: L. n. 773 del 1982, art. 22, comma 4, secondo periodo) e dato che la nullità, per principio generale posto dall’art. 1421 c.c., può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non v’ha dubbio che codesto interesse debba riconoscersi anche in capo alla Cassa, in quanto ente preposto all’erogazione delle prestazioni previdenziali, giacchè l’esercizio legittimo dell’attività professionale costituisce, secondo quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “un presupposto di fatto necessario (…) per valutare e riconoscere il periodo di attività svolta ai fini previdenziali” (Cass. S.U. n. 2612 del 2017).

Sotto questo profilo, anzi, l’attribuzione in via generale alle Casse di previdenza dei professionisti di potestà pubblicistiche di verifica del legittimo esercizio dell’attività professionale costituisce nient’altro che il pendant dell’onere del professionista di provare, se richiesto, la sussistenza dei presupposti di fatto per il valido instaurarsi del rapporto previdenziale, i quali – come dianzi evidenziato – sono da rinvenirsi non solo nell’esercizio della libera professione in via continuativa, ma nell’esercizio conforme alle norme che disciplinano quest’ultima, a cominciare dall’insussistenza di situazioni d’incompatibilità (in tal senso v. ancora Cass. S.U. n. 2612 del 2017, cit.). Ed essendo del tutto logico che l’esercizio di codesta potestà abbia luogo al momento dell’erogazione delle prestazioni previdenziali, v’è solo da ribadire che non potrebbe ravvisarsi ostacolo alcuno nella carenza di una specifica disciplina che ne sequenzi le modalità, trovando comunque applicazione le disposizioni generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 (cfr. in termini ancora Cass. S.U. n. 2612 del 2017, cit.). Rimanendo conseguentemente assorbito il quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo e assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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