Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8146 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 11/04/2011), n.8146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesi dall’Avvocatura Generale

dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

V.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro

Corsieri, n. 3, nello studio dell’avv. Renzo Gattegna, che lo

rappresenta e difende, unitamente all’avv. Alberto Maraschi, giusta

procura speciale a margine del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 126/26/05, depositata in data 16 dicembre 2005;

sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 15

dicembre 2010 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udito l’Avv. Gen. dello Stato, Paola Maria Zerman, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il del Procuratore Generale della Repubblica, in persona del

Sostituto Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la decisione indicata in epigrafe, pronunciando sull’impugnazione proposta dal contribuente V.R. – il quale aveva impugnato la decisione di primo grado che aveva rigettato il proprio ricorso avverso due avvisi di mora, proponendo, poi, opposizione nei confronti del provvedimento di diniego relativo ad istanza avanzata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 – annullava il provvedimento di diniego e dichiarava cessata la materia del contendere.

1.1 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, chiedendone la cassazione sulla base di un unico motivo.

1.2 – L’intimato resiste con controricorso.

Diritto

2. – Preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla difesa del V., sotto i diversi profili dell’insufficiente esposizione dei fatti di causa e della mancata formulazione del quesito di diritto. Invero il ricorso contiene una chiara enunciazione dei fatti di causa rilevanti ai fini del giudizio, mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata nel dicembre del 2005, cioè in epoca anteriore all’applicabilità dell’invocato art. 366 bis c.p.c..

2.1 – Con unico e complesso motivo si deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5. Si rappresenta che, poichè il contribuente aveva impugnato degli avvisi di mora – versando per altro una somma inferiore a quella dovuta – non ricorrevano i presupposti per affermare l’illegittimità del diniego relativo alla domanda di definizione della lite proposta dal contribuente nelle more del giudizio di secondo grado.

2.2 – Il ricorso è fondato.

Il contribuente aveva impugnato due avvisi di mora, emessi in seguito alla definizione, in senso a lui sfavorevole, del giudizio relativo all’impugnazione di uno degli avvisi di accertamento, mentre l’altro non era mai stato impugnato.

Questa Corte ha affermato, con riguardo alla definizione agevolata prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, che non può ritenersi lite fiscale pendente la controversia introdotta con l’impugnazione di una ingiunzione fiscale, la quale, al pari della cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento, si esaurisce in un’intimazione al versamento della somma dovuta in base all’avviso, non integrante un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma un atto meramente liquidatorio di una pretesa fiscale ormai definitiva (Cass., 6 settembre 2006, n. 19204).

Deve, tuttavia, darsi atto di un indirizzo maggiormente orientato nel senso del favor verso la normativa premiale, soprattutto quando l’avviso di mora sia il primo atto con cui venga esercitata la pretesa fiscale, ovvero contenga, per la prima volta, irrogazione di sanzioni, senza che sia stata emessa al riguardo cartella (cfr., per tutte, Cass., 29 dicembre 2010, n. 26270).

Tale ultima ipotesi non sembra essersi verificata nel caso di specie, tanto più che lo stesso controricorrente si limita ad invocare una nozione ampia di lite pendente, genericamente comprensiva anche degli avvisi di mora.

2.3 – Deve tuttavia osservarsi che la decisione impugnata, anzichè procedere alla verifica, in concreto, della natura impositiva o meno degli atti impugnati, nonchè, risolto eventualmente in termini positivi tale quesito, della correttezza, pure contestata dall’Ufficio, dei versamenti effettuati ai fini della definizione della lite, nella parte motiva, in netta distonia con la portata del dispositivo (con il quale, annullato il provvedimento di diniego dell’istanza di definizione della lite, si è dichiarata la cessazione della materia del contendere), ha esaminato unicamente nel merito la vicenda, per altro in maniera del tutto incomprensibile, facendo riferimento al giudicato formatosi in relazione a un’annualità diversa da quelle in contestazione, la cui rilevanza, contrastata anche dalla circostanza che le ingiunzioni attenevano a posizioni divenute definitiva, confligge con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non costituisce giudicato esterno la sentenza, pur intervenuta fra le stesse parti, inerente ad annualità diverse, anche in presenza di una questione giuridica identica (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4607).

2.4 – La decisione impugnata, risultando il ricorso fondato sotto entrambi i profili dedotti, deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che esaminerà le impugnazioni alla luce dei principi enunciati, provvedendo altresì al regolamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta Sezione – Tributaria, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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