Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8146 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19396/2008 proposto da:

C.T. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CUCINELLA Luigi

Aldo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

26/03/2008; n. 2625/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.T., lamentando la violazione dell’art. 6 della CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata di una causa dinanzi al TAR della Campania, instaurata nel 1995 e decisa nel 2006, conveniva dinanzi alla Corte di appello di Napoli il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di ottenere il risarcimento previsto dalla L. n. 89 del 2001. La Corte d’appello, con decreto 28 marzo 2008, liquidava alla ricorrente Euro 10.800,00, oltre accessori, compensava per un terzo le spese di causa che liquidava nei residui due terzi nella misura di Euro 374,00 oltre spese generali e accessori come per legge, distraendole in favore dell’avv.to Luigi Aldo Cucinella, dichiaratosene antistatario.

Avverso detto decreto l’attrice ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 9 luglio 2008, formulando quattro motivi. La parte intimata resiste con controricorso. La ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso – articolato in quattro motivi, tutti attinenti alla misura delle spese liquidate – si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e della normativa in materia di tariffa professionale forense, per avere la Corte di appello liquidato diritti e onorari sulla base della tariffa relativa ai giudizi camerali di volontaria giurisdizione e non con riferimento ai giudizi ordinari, come doveva in relazione alla natura contenziosa del procedimento in oggetto.

Il motivo è fondato, considerato (Cass. 17 ottobre 2008, n. 25352) che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, non rientrante tra quelli speciali di cui alle tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in Camera di consiglio non contenziosi. Il giudizio di cui alla L. n. 89 del 2001, non si esaurisce, infatti, in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisce su posizioni soggettive in contrasto, configurandosi come un procedimento contenzioso che, essendo diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile di acquistare autorità di giudicato.

All’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo consegue l’assorbimento dei successivi e la cassazione del decreto limitatamente al motivo accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito e, ferma restando la compensazione per un terzo delle spese del giudizio di primo grado, che non ha formato oggetto d’impugnazione, le spese per il giudizio di merito vanno liquidate, per i due terzi dovuti, in Euro 400,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari, oltre Euro 40,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori, da distrarsi in favore dell’avvocato antistatario. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze anche al pagamento degli onorar del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al rimborso dei due terzi delle spese del giudizio di merito, due terzi che liquida nella misura di Euro 400,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari, oltre Euro 40,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori, da distrarsi in favore dell’avv. Aldo Cucinella, oltre al pagamento di Euro 550,00 quali onorari per il giudizio di cassazione, di cui Euro cento per spese, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Aldo Cucinella. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA