Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8145 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 23/04/2020), n.8145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18457-2017 proposto da::

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADALBERTO

6/F, presso lo studio dell’avvocato O.G., che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCO DI NAPOLI SPA;

– intimato –

e contro

INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29

(AVVOCATURA INAIL), presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA

VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

– resistente con procura speciale –

avverso la sentenza n. 7019/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 16/6/2017, il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, proposta dal Banco di Napoli s.p.a., ha rilevato la sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva assegnato, in favore di O.G., un credito vantato dall’Inps, debitore esecutato, nei confronti della banca, terza pignorata;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il Giudice di pace avesse correttamente accertato la sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza di assegnazione emessa in favore dell’ O., non avendo quest’ultimo provveduto all’esazione delle somme attribuitegli entro il termine di un anno dalla data di emissione del provvedimento di assegnazione, attesa l’incidenza (anche retroattiva) del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3, lett. c) conv. nella L. n. 326 del 2004;

ciò premesso, posto che il valore della controversia doveva ritenersi inferiore all’importo di Euro 1.100,00 (con la conseguente qualificazione della sentenza di primo grado come pronunciata secondo equità), il tribunale ha ritenuto che la decisione del primo giudice, nell’applicare retroattivamente il disposto di cui all’art. 44, comma 3, cit., non fosse incorsa in alcuna violazione dei principi sul procedimento, ovvero di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia, tali essendo gli unici parametri invocabili ai fini dell’appello, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, a nulla rilevando la circostanza che l’art. 616 c.p.c. (nella formulazione novellati dalla L. n. 69 del 2009) avesse reintrodotto la possibilità di appellare le sentenze emesse in materia di opposizione all’esecuzione;

avverso la sentenza d’appello, O.G. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

l’Inps ha depositato una mera procura ad litem;

nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 15 preleggi, dell’art. 616 c.p.c. (come modificato dalla L. n. 69 del 2009), dell’art. 339 c.p.c. (come modificato dal D.L. n. 40 del 2006) e dell’art. 113 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente affermato l’appellabilità della sentenza di primo grado limitatamente alla violazione delle norme sul procedimento, per contrasto con norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia, incorrendo nell’erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 339 e 616 c.p.c., in forza del quale la reintrodotta appellabilità delle sentenze emesse in materia di opposizione all’esecuzione ne consente la libera impugnazione, in sede d’appello, senza l’operatività del limite di cui all’art. 339 c.p.c. (quale lex generalis derogata dalla lex specialis);

in ogni caso, l’appellante aveva ritualmente devoluto la questione in esame, avendo espressamente sottolineato l’avvenuta violazione, da parte del primo giudice, dei ricordati precetti di natura procedi-mentale, costituzionale, comunitario, o regolatori della materia;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 14 così come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3, convertito nella L. n. 326 del 2003, dell’art. 11 preleggi, degli artt. 3,24,25,111 e 117 Cost., dell’art. 6Cedu e dell’art. 1 del Protocollo 1 Cedu (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che l’applicazione al caso di specie del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3, conv. nella L. n. 326 del 2003, non contrastasse con il principio generale di irretroattività della legge, con la conseguente violazione di tutti i parametri normativi costituzionali e convenzionali richiamati in ricorso, con particolare riguardo al divieto imposto al potere legislativo (ex art. 6 Cedu) di ingerirsi nell’amministrazione della giustizia influenzando l’esito giudiziario di una controversia pendente attraverso l’emanazione di disposizioni normative di carattere retroattivo;

in ogni caso, pur quando volesse considerarsi applicabile retroattivamente il termine decadenziale introdotto dall’art. 44, comma 3, cit., l’ O. avrebbe in ogni caso provveduto a interrompere detto termine di decadenza, attraverso l’intimazione di pagamento inviata alla banca debitrice in data 10/5/2004;

il ricorso è complessivamente inammissibile;

osserva al riguardo il Collegio come l’impugnazione proposta dall’odierno ricorrente non soddisfi il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3);

nel ricorso, infatti, dopo la sommaria indicazione delle ragioni dell’opposizione a precetto e delle difese della parte opposta, compare la pedissequa riproduzione della sentenza di primo grado, dell’atto di appello e della sentenza di appello;

tali contenuti devono ritenersi tali da non assolvere all’onere processuale della sommaria esposizione dei fatti di causa;

il ricorso per cassazione redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3), che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (fra le tante da ultimo Cass. 22 febbraio 2016, n. 3385);

la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è infatti, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso (fra le tante Cass. 22 novembre 2013, n. 26277);

il ricorso per cassazione cd. “assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti” implicando un’esposizione dei fatti non sommaria, viola l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ed è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza (Cass. 4 aprile 2018, n. 8245);

nel caso in esame, il ricorso proposto non supera questa verifica, perchè, ove si espungano dal testo di esso gli atti assemblati residuerebbe solo la sommaria indicazione delle ragioni dell’opposizione a precetto e delle difese della parte opposta la quale è del tutto insufficiente ai fini dell’indicazione della sommaria esposizione dei fatti di causa, non certo limitabile agli atti introduttivi del giudizio (cfr., in termini, Sez. 3, Sentenza n. 15315 del 06/06/2019, Rv. 654287 01);

varrà in ogni caso evidenziare la radicale infondatezza delle censure proposte dal ricorrente in questa sede, dovendo trovare applicazione, al caso di specie, il principio, di recente statuito da questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di opposizione all’esecuzione, pur dopo l’abrogazione, ad opera della L. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l’art. 616 c.p.c., u.c., dalla L. n. 52 del 2006) le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall’art. 339 c.p.c., comma 3 (Sez. 3, Sentenza n. 23623 del 24/09/2019, Rv. 655491 – 01), nonchè il principio secondo cui, in tema di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali, il termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l’ordinanza di assegnazione, di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1 bis, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, in vigore dal 25 novembre 2003, si applica anche alle ordinanze di assegnazione emesse prima di tale data, in relazione alle quali la procedura esecutiva doveva essere iniziata o, quanto meno, doveva essere effettuata l’intimazione di pagamento a mezzo della notifica del precetto, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data di entrata in vigore, cioè da quando il privato, avuta contezza dell’introduzione di una nuova decadenza, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per non perdere il proprio diritto (Sez. 3, Sentenza n. 15315 del 06/06/2019, Rv. 654287 – 01);

quanto, infine, alla questione concernente l’avvenuta interruzione della decadenza mediante intimazione di pagamento del 10/5/2004, occorre rilevare la novità della questione, non essendovi alcun accenno nella sentenza impugnata;

a tale ultimo riguardo, varrà sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente (nella specie non adeguatamente assolto), al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alta Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 – 01);

sulla base delle considerazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, attesa l’irritualità della costituzione dell’Inps e la mancata presenza di altri intimati;

dev’essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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