Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8145 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13372-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 920/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo ad IVA per l’anno d’imposta 2003 per mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, tra il processo verbale di contestazione e l’avviso di accertamento;

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate per mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, tra il processo verbale di contestazione e l’avviso di accertamento, evidenziando la valenza costituzionale della L. n. 212 del 2000, e la necessità di un’ampia collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria che deve concretizzarsi nel rispetto dei termini previsti dalla legge, per consentire il pieno dispiegarsi del contraddittorio e onde impedire l’illegittima compressione del diritto di difesa.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La parte contribuente non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in quanto l’avviso di accertamento in questione è stato emesso a seguito di segnalazione interna per violazione di norme inerenti gli obblighi IVA, non trattandosi di verifica posta in essere ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 33, (accesso, ispezione, verifica).

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

in tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui alla della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale “vis expansiva” dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass. n. 24793 del 2020);

in tema di accertamento, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non opera nell’ipotesi di accertamenti cd. a tavolino, salvo che riguardino tributi “armonizzati” come l’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (Cass. n. 27420 del 2018);

ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – ritenendo la nullità dell’avviso di accertamento per mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, tra il processo verbale di contestazione e l’avviso di accertamento – da un lato non ha chiarito se effettivamente vi sia stato un processo verbale di contestazione e se esso sia stato emanato a seguito di un controllo eseguito presso la sede del contribuente o invece, come sostenuto dal ricorrente, a seguito di un accertamento cd. a tavolino e dall’altro ha omesso di considerare che in quest’ultimo caso, trattandosi di IVA, il contribuente ha l’onere di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

 

 

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