Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8145 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 11/04/2011), n.8145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12,

è domiciliata;

– ricorrente –

contro

OVOPOLLO S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sardegna, n. 74/06/05, depositata in data 17.10.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15.12.2010 dal Cons. Dott. Pietro Campanile;

Udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. Dott. ZENO Immacolata,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

1. – L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna meglio indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della decisione di primo grado, è stata accolto il ricorso della S.r.l. Ovopollo, avverso il provvedimento con il quale l’Ufficio recuperava somme relative a credito d’imposta per gli investimenti in aree svantaggiate, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, sulla base della norma contenuta nel D.L. n. 253 del 2002, che prevedeva la sospensione dei crediti d’imposta nel periodo di riferimento.

1.1 – Alla base di tale decisione è stato posto il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 3 (Statuto del contribuente), affermandosi che poichè tale norma, ritenuta “di rango superiore”, stabilisce che “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti in esse espressamente previsti”, la sospensione del credito d’imposta sarebbe stata prevista, con il D.L. n. 253 del 2002, in contrasto con tale disposizione. La norma successiva, in contrasto con tali principi, era da disapplicare, con conseguente illegittimità del recupero del credito.

1.2 – La società intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

2. – L’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3; D.L. n. 253 del 2002, art. 1, nonchè della L. n. 289 del 2002, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene che la Commissione tributaria regionale, per altro emettendo un giudizio eventualmente riservato alla Corte Costituzionale, avrebbe erroneamente ritenuto che in virtù di una legge ordinaria, che fissa principi di carattere generale, si possa disapplicare altra norma ordinaria, nel caso di specie, per altro, priva di efficacia retroattiva.

2.1 – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Deve innanzitutto richiamarsi il principio, già affermato da questa Corte in una fattispecie del tutto analoga a quella scrutinata e condiviso dal Collegio, secondo cui le norme della L. 27 luglio 2000 n. 212 (cd. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse (Cass., 6 aprile 2009, n. 8254).

2.2 – Giova ricordare, anche con riferimento a profili di legittimità costituzionale, che la Corte Costituzionale, nel ribadire che la norma contenuta nella L. n. 212 del 2000, art. 3, non costituisce parametro idoneo a fondare un giudizio di legittimità costituzionale (cfr. ord. n. 216 del 2004), ha rilevato (ord. n. 180 del 2007) che è assolutamente priva di efficacia retroattiva la norma (L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a) relativa all’obbligo di inviare, a pena di decadenza dai contributi ottenuti sotto forma di crediti d’imposta, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati. Tale affermazione a maggior ragione è estensibile alla fattispecie in esame, nella quale, per altro, nessun adempimento è disposto a carico del contribuente, prevedendosi una mera sospensione della fruibilità dei crediti d’imposta.

2.3 – Mette ancora conto di precisare, quanto al generico richiamo contenuto nella decisione impugnata alla sentenza n. 7080 del 2004 di questa Suprema Corte, che un’attenta lettura della relativa motivazione lascia intendere come sia valorizzato, a fini ermeneutici ed applicativi, il valore dei principi affermati nell’art. 3 della più volte richiamata L. n. 212 del 2000, senza che venga tuttavia affermato, come ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, che una norma contenuta in una legge ordinaria successiva all’entrata in vigore dello Statuto del contribuente possa essere disapplicata sol perchè ritenuta difforme da un principio in esso sancito.

2.4 – L’accoglimento del motivo in esame comporta la cassazione della decisione impugnata. Ricorrono, per altro, i presupposti per la decisione nel merito, nel senso del rigetto del ricorso introduttivo, non essendo all’evidenza necessaria alcuna ulteriore acquisizione, attesa la natura squisitamente giuridica delle questioni esaminate.

La S.r.l. Ovopollo, in conseguenza della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese processuali relative all’intero giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Condanna la S.r.l. Ovopollo al pagamento delle spese processuali dell’intero giudizio, liquidate in Euro 450,00 per ciascuno dei precedenti gradi di merito, e in Euro 700,00 per il presente giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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