Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8144 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 11/04/2011), n.8144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 12710/2006 proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze Agenzia delle Entrate

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliato;

– ricorrenti –

contro

G.M.O. – L.L. – L.M.A.

– L.G.L., in qualità di eredi di L.

G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, n. 4722,

depositata in data 26 maggio 2005;

sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 15

dicembre 2010 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

1. – Con ricorso proposto in data 15 dicembre 1989 sia al locale Ufficio delle Imposte Dirette che alla Commissione Tributaria di Lecce L.G. chiedeva il rimborso delle somme versate a titolo di ILOR negli anni 1983-1989, adducendo che le stesse non erano dovute, essendo la propria attività svolta senza alcuna organizzazione.

L’Ufficio eccepiva l’inammissibilità del ricorso, deducendo che non risultava impugnato alcun provvedimento di diniego, non essendo stata precedentemente avanzata alcuna istanza all’Intendenza di Finanza, all’epoca competente al riguardo.

1.1. – La Commissione tributaria di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso con decisione confermata dalla Commissione di 2^ grado di Lecce depositata in data 25 settembre 2005.

1.2 La Commissione tributaria centrale, con la decisione indicata in epigrafe, pronunciando sull’impugnazione proposta dal L. – il quale ribadiva le proprie richieste, chiedendo, in subordine, il riconoscimento del diritto al rimborso quanto meno in relazione agli anni 1988 e 1989 – accoglieva tale richiesta subordinata, affermando il diritto al rimborso relativamente ai versamenti effettuati entro tali date.

1.3 Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate, deducendo due motivi.

Le parte intimate non svolgono attività difensiva.

Diritto

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contribuente non aveva impugnato alcun diniego, neppure in forma tacita, del rimborso, dal momento che l’istanza era stata avanzata direttamente alla Commissione tributaria di primo grado, e contestualmente all’Ufficio finanziario e non, come previsto dalla normativa all’epoca vigente, all’Intendente di Finanza.

Tale motivo è fondato, ed è assorbente rispetto alla seconda censura, che attiene alla presentazione dell’istanza di rimborso a organo incompetente.

2.1 – Dal testo della sentenza impugnata emerge che il ricorso introduttivo venne proposto in data 15 settembre 1989 avverso silenzio su istanza presentata il 21 ottobre 1987 di rimborso delle somme versate a titolo di ILOR, in qualità di agente di commercio.

Premesso che non poche perplessità desta la circostanza che nell’anno 1987 si sia potuto chiedere il rimborso di quanto ancora da versare nei due anni successivi, appare evidente che con riferimento alle somme in contestazione, stante l’irrilevanza di una eventuale domanda per annualità precedenti sulla quale si sia potuto formare il cd. “silenzio – rifiuto”, manca il provvedimento presupposto, consistente nel rigetto, anche in forma tacita, della domanda di rimborso.

Trattasi invero di atto del tutto imprescindibile, in quanto coessenziale alla natura impugnatoria del giudizio tributario, come emerge sia dal tenore del D.P.R. n. 636, art. 16, applicabile al caso in esame ratione temporis, sia, attualmente, dalla disposizione contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19: il difetto del presupposto in esame determina l’inammissibilità del ricorso (cfr., quanto alla prima ipotesi normativa, Cass., 16 giugno 1995, n. 6844; Cass., 4 maggio 1992, n, 5242 e, circa la vigente disciplina, Cass. 2 marzo 2008, n. 6724).

2.2 – Erra, pertanto, la sentenza impugnata quando, ritenendo tempestiva l’istanza presentata in data 15 dicembre 1989 (data già indicata come quella di presentazione del ricorso alla Commissione di primo grado), implicitamente afferma la possibilità che si possa prescindere dal presupposto in esame, per altro normativamente correlato al decorso di un preciso arco temporale dalla presentazione della domanda di rimborso.

Sotto quest’ultimo profilo, la circostanza che il ricorso sia stato presentato contestualmente a domanda avanzata all’Ufficio delle Imposte (vale a dire a organo incompetente e senza attendere il formarsi del provvedimento tacito di rigetto) non assume significativo rilievo ai fini dell’ammissibilità dell’azione.

2.3 – La decisione impugnata – rimanendo, per evidenti ragioni, assorbito il secondo motivo di ricorso – deve pertanto essere cassata: non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, ricorrono le condizioni per una pronuncia nel merito, nel senso, per le ragioni indicate, della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla contestuale presentazione della domanda di rimborso (per altro a organo incompetente) e della proposizione del ricorso in via giurisdizionale, per l’integrale compensazione delle spese processuali inerenti all’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Tributaria, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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