Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8144 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19394/2008 proposto da:

T.L. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CUCINELLA Luigi

Aldo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

19/02/2008, n. 1122/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. T.L., lamentando la violazione dell’art. 6 della CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata di una causa dinanzi al TAR della Campania, instaurata nel 2000 e decisa nel 2005, conveniva dinanzi alla Corte di appello di Napoli il Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di ottenere il risarcimento previsto dalla L. n. 89 del 2001. La Corte d’appello, con decreto 19 febbraio 2008, liquidava al ricorrente Euro 3.000,00, compensava per un terzo le spese di causa che liquidava nell’intero nella misura di Euro 750,00 di cui Euro 100,00 per spese vive ed Euro 360,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge, distraendole in favore dell’avv.to Luigi Aldo Cucinella, dichiaratosene antistatario. Avverso detto decreto l’attore ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 9 luglio 2008, formulando sei motivi. La parte intimata non ha depositato difese. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso – articolato in sei motivi, tutti attinenti alle spese – si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e della normativa in materia di tariffa professionale forense, per avere la Corte di appello liquidato diritti e onorari sulla base della tariffa relativa ai giudizi camerali di volontaria giurisdizione e non con riferimento ai giudizi ordinari, come doveva in relazione alla natura contenziosa del procedimento in oggetto.

Il motivo è fondato, considerato (Cass. 17 ottobre 2008, n. 25352) che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, non rientrante tra quelli speciali di cui allA tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio non contenziosi. Il giudizio di cui alla L. n. 89 del 2001, non si esaurisce, infatti, in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisce su posizioni soggettive in contrasto, configurandosi come un procedimento contenzioso che, essendo diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile di acquistare autorità di giudicato.

L’accoglimento di tale motivo comporta l’assorbimento del secondo, del quinto e del sesto, tutti attinenti alla misura delle spese liquidate.

Il terzo e il quarto motivo, con i quali si censura la parziale compensazione delle spese, sono infondati sia in relazione alle dedotte violazioni di legge, consentendo l’art. 92 la compensazione delle spese in caso di parziale accoglimento della domanda, sia al dedotto vizio motivazionale, giustificando il parziale accoglimento della domanda la disposta compensazione.

2. Ne consegue la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito e, ferma restando la compensazione per un terzo delle spese del giudizio di primo grado, le spese per il giudizio di merito vanno liquidate, per i due terzi dovuti, in Euro 260,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari, oltre Euro 66,33 per spese vive, oltre spese generali e accessori, da distrarsi in favore dell’avvocato antistatario. Stante il parziale accoglimento del ricorso si ravvisano giusti motivi per compensare i tre quarti delle spese del giudizio cassazione, che si liquidano come in dispositivo nella misura del terzo residuo con distrazione in favore del difensore antistatario.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo. Dichiara assorbiti il secondo, il quinto e il sesto. Rigetta il terzo e il quarto. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al rimborso dei due terzi delle spese del giudizio di merito che liquida in tale misura già ridotte in Euro 260,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari, oltre Euro 63,33 per spese vive, oltre spese generali e accessori, da distrarsi in favore dell’avv. Aldo Cucinella, oltre ad un terzo delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano, in tal misura già ridotte, in Euro 155,00, di cui Euro 25,00 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge, distraendole in favore dell’avv. Aldo Cucinella.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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