Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8143 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13185-2017 proposto da:

AVIS BUDGET ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO, 92, presso

lo studio dell’avvocato VINCENZO DE NISCO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE FIRENZE, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA SANSONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3873/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 21/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

la Avis Budget S.p.a., esercente attività di noleggio di autovetture a terzi, senza conducente, propose opposizione, nei confronti del Comune di Firenze e di Equitalia Gerit S.p.a. (poi Equitalia Sud S.p.a. e successivamente Equitalia Servizi di Riscossione), avverso una cartella esattoriale emessa, tra l’altro, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni al codice stradale, e ne chiese l’annullamento parziale, opponendosi ai capi da 197 a 400, relativi al ruolo n. (OMISSIS), reso esecutivo in data 26 ottobre 2011, emesso dal Comune di Firenze (importo totale di Euro 14.621,14);

in particolare e per quanto ancora rileva in questa sede, l’opponente dedusse di aver noleggiato i veicoli coinvolti provvedendo a fornire, dopo la notifica dei verbali, agli organi accertatori, i nominativi dei locatari presunti trasgressori e lamentò la violazione e l’errata applicazione dell’art. 196 C.d.S.;

il Giudice di pace di Firenze rigettò la domanda e condannò l’opponente alle spese; in particolare quel Giudice, per quanto ancora rileva in questa sede, premesso che il ricorso proposto conteneva un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., fondata sulla prescrizione del diritto azionato, e un’opposizione L. n. 689 del 1989, ex art. 22 tesa ad ottenere l’annullamento della cartella esattoriale impugnata sulla base di un asserito difetto di legittimazione passiva al pagamento delle sanzioni erogate coi verbali presupposti, e, rilevato che tale ultimo aspetto coinvolgeva l’interpretazione dell’art. 196 C.d.S., evidenziò che tutti i verbali che avevano dato luogo alla cartella, per la parte impugnata, erano stati ritualmente notificati alla ricorrente e non impugnati, sicchè, essendo preclusi, per scadenza del relativo termine, i rimedi previsti, le sole opposizioni proponibili fossero quella dell’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per dedurre fatti estintivi dell’obbligazione successivi alla formazione del titolo esecutivo, o quella dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per far valere vizi della procedura esecutiva, laddove, invece, il motivo posto a fondamento dell’opposizione proposta, riguardando il difetto di legittimazione passiva sulla base dell’interpretazione dell’art. 196 C.d.S., si risolveva in una questione di fatto e costituiva materia che l’opponente avrebbe dovuto far valere nei termini di legge utilizzando i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme e che, spirati, detti termini non potevano in quella sede essere recuperati, sicchè tale domanda era inammissibile;

avverso la sentenza di primo grado la società soccombente propose appello, del quale chiese il rigetto il Comune di Firenze;

in particolare l’appellante sostenne che la cartella fosse impugnabile con il rimedio di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 e ss. e ribadì che delle infrazioni al codice della strada dovessero rispondere i conducenti, ovvero i clienti che avevano preso in locazione i mezzi, avendo essa locatrice trasmesso i nominativi dei predetti al Comune, senza che tale ente avesse poi provveduto alla notifica dei verbali ai veri responsabili;

il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3873/2016, pubblicata il 21 novembre 2016, rigettò l’impugnazione e condannò l’appellante alle spese, ritenendo “additiva la previsione contenuta nell’art. 196 C.d.S. a proposito della responsabilità della proprietari dei mezzi, che va dunque ad aggiungersi a quella del conducente e del locatore; la proprietaria dei mezzi ha una sorta di responsabilità di posizione, di garanzia e la legge non prevede alcun esonero in caso di invio di comunicazioni al Comune sull’identità dei clienti. Tale esonero da responsabilità non è previsto nè dal citato art. 196 C.d.S. nè da alcuna altra fonte normativa cogente…, non potendo la richiamata circolare dell’Interno (n. 300 A/48507/113/2, richiamata dall’appellante) essere tale. La norma dunque sia nella sua interpretazione letterale che teleologica e sistematica aggiunge un condebitore solidale per il pagamento (delle) sanzioni derivanti dalle infrazioni al codice della strada in caso di auto a noleggio”;

avverso la decisione del Tribunale Avis Budget S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi;

ha resistito con controricorso il Comune di Firenze, che ha pure depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

che:

il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile (come nella specie, v. appresso), appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso alla parte intimata, contumace in secondo grado, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2723; Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826 e Cass., ord., 13 ottobre 2011, n. 21141);

sia il primo motivo, con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 386 Reg. C.d.S. e art. 196C.d.S. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che il secondo motivo, con cui si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed errata applicazione dell’art. 196 C.d.S., sono inammissibili, in quanto non attingono la motivazione della sentenza impugnata, riferendosi specificamente a brani di motivazione – riportati testualmente (v. p. 6 e 12 del ricorso) nell’illustrazione dei motivi all’esame – del tutto diversi dalla motivazione di detta sentenza, che pure è riportata quasi integralmente a p. 3, 4 e 5 del ricorso, nella parte inerente allo svolgimento del processo; tali motivi, infatti, rapportandosi apertis verbis ad una motivazione diversa da quella della sentenza impugnata e relativa, all’evidenza, ad altra decisione, non colgono la ratio decidendi della sentenza di cui si discute in causa;

peraltro, con il secondo motivo neppure è specificato il fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame, ma si deduce una inadeguata valutazione della documentazione in atti e, quindi, il motivo in parola è inammissibile anche sotto tale profilo;

per mera completezza si evidenzia che le questioni di diritto sottese, in sostanza, al ricorso all’esame sono state già esaminate da questa Corte, che ha evidenziato che l’opposizione con cui si deducano fatti inerenti al merito della contestazione è inammissibile se il verbale presupposto sia stato previamente notificato restando senza impugnazione (Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080) e che la circostanza che l’art. 196 C.d.S., preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente “risponde solida/mente il locatario” non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore (v. Cass., 24/09/2015, n. 18988 e Cass., 25/01/2018, n. 1845); nè può ritenersi, quindi, che la previsione dell’art. 386, regolamento di attuazione cit. codice, che disciplina l’ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che, posto quanto sopra, tale figura non rientra tra i soggetti in parola (Cass., ord., 31/10/2019, n. 28030);

pertanto, la società esercente l’attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (Cass., ord., 17/01/2019, n. 1238; Cass., ord., 19/02/2019, n. 4735; Cass., ord., 31/10/2019, n. 28030; Cass., ord. 31/10/2019, n. 28209); ne consegue che le censure proposte sarebbero,comunque,infondate;

le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti della parte intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00, per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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