Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8143 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9639-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Via FLAMINIA

405, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CASU, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO PANNUZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3942/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n. 678/12, sez. 2, accoglieva il ricorso proposto da S.G. avverso il diniego di rimborso in relazione al sisma del 1990 per imposta irpef anni 1990, 1991, e 1992.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia, sez. dist. Catania, che, con sentenza 3942/6/2018, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione deduce l’inammissibilità del ricorso introduttivo poichè nell’istanza di rimborso non era indicato il quantum richiesto e non era stata fornita la prova del versamento al fisco dell’importo chiesto in restituzione.

Con il secondo motivo deduce che l’importo sarebbe stato versato al sostituto d’imposta.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia sostiene che il contribuente non avrebbe diritto al rimborso in quanto sussisterebbe l’applicabilità al caso di specie del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, che ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, dovendosi ritenere una fattispecie di jus superveniens che comporta la possibilità di limitare il rimborso in ragione delle risorse stanziate.

Il primo motivo appare inammissibile.

La questione appare proposta per la prima volta in questa sede di legittimità non evincendosi dalla sentenza impugnata che la stessa fosse stata prospettata in prime cure nè in appello.

Inoltre il motivo è del tutto privo di autosufficienza poichè in ogni caso il ricorso avrebbe dovuto riportare il testo della domanda di rimborso e fornire le indicazioni ove la domanda stessa fosse rinvenibile tra gli atti di giudizio.

Questa Corte ha in più occasioni precisato che: “in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica, che implichi accertamenti in fatto, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione” (Cass. n. 27468 del 2017; conf. Cass. n. 1435 del 2013).

Il secondo motivo presenta aspetti di inammissibilità poichè la questione che il sostituto d’imposta aveva ricevuto il rimborso delle somme versate per conto del contribuente è stata proposta per la prima volta in questa sede, risultando dalla sentenza impugnata che la questione posta nella fase di merito riguardava solo quella, ormai superata dalla giurisprudenza di questa Corte, se il lavoratore dipendente, sostituito avesse diritto a chiedere il rimborso in luogo del sostituto d’imposta.

In ogni caso, essendo la questione esaminabile d’ufficio ai sensi della normativa Europea, il motivo risulta manifestamente infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che la domanda di rimborso ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 -riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti da sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa – può essere proposta soltanto dal soggetto passivo in senso sostanziale, unico legittimato, e non anche dal sostituto d’imposta, come avallato dal legislatore con L. n. 123 del 2017, trattandosi di sanatoria volta a indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (Cass. n. 5498/20 cfr., altresì, Cass. n. 12083 del 2012, Cass. n. 15252 del 2016, Cass. n. 18205 del 2016).

Pertanto, essendo solo il soggetto passivo in senso sostanziale ad avere diritto a chiedere il rimborso, qualunque versamento a tal fine effettuato nei confronti del sostituto d’imposta sarebbe privo di rilevanza per il contribuente.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha recentemente avuto occasione di chiarire che in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo (Cass. n. 8373/15; Cass. n. 6213/18).

Il ricorso va quindi rigettato.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 10200,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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