Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8143 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18352/2008 proposto da:

B.F. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CUCINELLA Luigi

Aldo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

21/05/2007, n. 2788/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.F., lamentando la violazione dell’art. 6 della CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata di una causa dinanzi al TAR della Campania, instaurata nel 2000 e decisa nel 2005, conveniva dinanzi alla Corte di appello di Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di ottenere il risarcimento previsto dalla L. n. 89 del 2001. La Corte d’appello, con decreto 21 maggio 2007, liquidava al ricorrente Euro 2722,06, oltre accessori, compensava per metà le spese di causa che liquidava nella residua metà nella misura di Euro 20,00 per spese, Euro 56,00 per diritti e Euro 160,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge, distraendole in favore dell’avv.to Luigi Aldo Cucinella, dichiaratosene antistatario. Avverso detto decreto l’attore ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla Presidenza del Consiglio il 27 giugno 2008, formulando quattro motivi. La Presidenza del Consiglio non ha depositato difese. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso – articolato in quattro motivi, tutti attinenti alla misura delle spese liquidate – si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e della normativa in materia di tariffa professionale forense, per avere la Corte di appello liquidato diritti e onorari sulla base della tariffa relativa ai giudizi camerali di volontaria giurisdizione e non con riferimento ai giudizi ordinari, come doveva in relazione alla natura contenziosa del procedimento in oggetto.

Il motivo è fondato, considerato (Cass. 17 ottobre 2008, n. 25352) che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, non rientrante tra quelli speciali di cui alle tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio non contenziosi. Il giudizio di cui alla L. n. 89 del 2001, non si esaurisce, infatti, in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisce su posizioni soggettive in contrasto, configurandosi come un procedimento contenzioso che, essendo diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile di acquistare autorità di giudicato.

All’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo consegue l’assorbimento dei successivi e la cassazione del decreto limitatamente al motivo accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito e, ferma restando la compensazione per metà delle spese del giudizio di primo grado, che non ha formato oggetto d’impugnazione, le spese per il giudizio di merito vanno liquidate, per la metà dovuta, in Euro 190,00 per diritti ed Euro 354,00 per onorari, oltre Euro 20,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori, da distrarsi in favore dell’avvocato antistatario.

L’accoglimento del ricorso comporta la condanna della Presidenza del Consiglio anche al pagamento degli onorari del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al rimborso della metà delle spese del giudizio di merito, metà che liquida nella misura di Euro 190,00 per diritti ed Euro 354,00 per onorari, oltre Euro 20,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori, da distrarsi in favore dell’avv. Aldo Cucinella, oltre al pagamento di Euro 450,00 quali onorari per il giudizio di cassazione, di cui Euro cento per spese, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Aldo Cucinella.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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