Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8142 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33213-2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato SABRINA MAGRINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GUGLIELMO SANTARELLI;

– ricorrente –

contro

P.G., P.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato CATALDO MARIA DE

BENEDICTIS, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

P.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 285/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Terni, sezione agraria, con sentenza del 5 giugno 2017 accoglieva parzialmente la domanda, proposta da P.G. e P.M., di condannare S.S. a risarcire loro i danni derivanti dalla perdita dei contributi comunitari per non avere la convenuta proposto per due anni consecutivi la relativa domanda del contributo quale affittuaria di un oliveto dei P., danni quantificati nella misura di Euro 6137,84.

La S. proponeva appello, cui i P. resistevano, e che la Corte d’appello di Perugia, sezione agraria, con sentenza del 18 maggio 2018 rigettava, rideterminando peraltro i danni in Euro 5243,176, come i P. al Tribunale avevano chiesto nelle precisate conclusioni.

La S. ha proposto ricorso, da cui si sono difesi i P. con controricorso, illustrato anche con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è articolato in sei motivi.

1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. per violazione del giudicato, error in procedendo e nullità della sentenza.

La Corte d’appello avrebbe ritenuto che le parti avessero stipulato un contratto d’affitto agrario il 1 marzo 2009, con scadenza al 30 novembre 2013, e che l’attuale ricorrente avesse commesso gravi inadempimenti, i quali avrebbero portato all’anticipata risoluzione contrattuale nel 2012. Con ciò la corte territoriale sarebbe incorsa in violazione del giudicato, perchè il Tribunale avrebbe rigettato la domanda dei P. di risarcimento dei danni per mala gestio del fondo, il che non sarebbe stato oggetto di impugnazione.

L’inadempimento avrebbe costituito il presupposto non solo dei danni, ma altresì della risoluzione del contratto, per cui non vi sarebbe stata comunque domanda. Sarebbe stato pertanto violato il giudicato interno ex art. 324 c.p.c.

1.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione: non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, error in procedendo e nullità della sentenza.

Premessa la qualificazione del motivo come connesso a quello precedente, adduce la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe ritenuto che, essendosi “anticipatamente risolto tra le parti” il contratto, i P. avessero riacquistato la qualifica di agricoltori attivi, e così pure la legittimazione a chiedere i titoli PAC nel maggio 2013. Ciò contrasterebbe con il giudicato interno, e il giudice d’appello sarebbe incorso in ultrapetizione, statuendo sulla risoluzione del contratto, cosa che questa Suprema Corte dovrebbe verificare, essendo al riguardo giudice di fatto.

1.2 Questi due motivi, come sostanzialmente riconosce la stessa ricorrente laddove ravvisa tra loro una connessione, meritano un vaglio congiunto.

Quanto al primo motivo in particolare, va rilevato che non è stata mai chiesta dai P. una dichiarazione di risoluzione del contratto (cosa, questa, che – come si è visto – viene riconosciuta nel motivo stesso, laddove si segnala la mancanza della relativa domanda).

In realtà, una lettura di buona fede della sentenza impugnata conduce a percepire che ciò che il giudice d’appello, pur implicitamente, lascia intendere quando si riferisce a “risoluzione” richiamando la missiva 11 agosto 2012 dei P. di “intimazione del rilascio del fondo per risoluzione del contratto” (motivazione, pagina 3) è l’essersi verificato uno scioglimento del contratto per mutuo consenso delle parti stesse, avendo poi, infatti, la S. rilasciato senza opposizione alcuna. Il che, ictu oculi, depriva di ogni consistenza anche il secondo motivo.

2.1 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p. per omesso esame di fatto discusso e decisivo.

Il giudice d’appello avrebbe omesso di valutare “l’assenza di un titolo giudiziale e/o di una domanda di risoluzione anticipata”, “l’assenza di un titolo” attribuente qualifica di agricoltori attivi ai P., “l’assenza” di domanda di questi ultimi entro il 15 maggio 2013 per i contributi del 2013 e “l’assenza” di comunicazione di diniego di AGEA. Su tutto questo l’attuale ricorrente avrebbe proposto appello. E l’onere probatorio non avrebbe potuto adempiersi soltanto con l’affermazione dei P. di essere coltivatori attivi, dovendo ciò “emergere documentalmente dalle iscrizioni negli appositi registri”. Sussisterebbe pertanto vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.2. Si è dinanzi a una evidente proposizione di una valutazione fattuale – alternativa rispetto a quella adottata dal giudice d’appello – sull’essere o meno i P. ritornati a rivestire la qualifica di agricoltori attivi. Il motivo, pertanto, sarebbe consono a un gravame di merito, e in questa sede è invece inammissibile.

3.1 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi d’appello, ed error in procedendo.

I P. non avrebbero avuto titolo per ottenere contributi e non avrebbero provato di avere proposto domanda e ricevuto diniego da AGEA; nonostante le “specifiche censure in appello” (si riportano passi dell’atto d’appello), la corte territoriale avrebbe omesso “ogni valutazione” al riguardo. Sussisterebbe pertanto assenza assoluta di motivazione sui suddetti punti decisivi.

3.2 Anche questa censura, nella sua reale sostanza, è puramente fattuale, offrendo una ricostruzione alternativa rispetto a quella adottata dal giudice di merito ancora a proposito di quel che era avvenuto, secondo la corte territoriale, così da restituire la qualifica di agricoltori attivi ai P. ma al tempo stesso da impedire loro di fruire dei contributi.

Il motivo, dunque, patisce la stessa inammissibilità di quello precedente.

4.1 Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

Nell’atto d’appello l’attuale ricorrente avrebbe censurato la violazione dell’onere probatorio sulla data della cessazione del contratto, adducendo che questa sarebbe stata la scadenza naturale del novembre 2013, e che non sarebbe stata dimostrata l’anticipata risoluzione. Come il Tribunale, però, la Corte d’appello erroneamente avrebbe gravato l’attuale ricorrente dell’onere probatorio, così esprimendosi sui gravi inadempimenti, sulla risoluzione e sulla data di cessazione: “D’altro canto la Svetlana S. non è riuscita a portare alcun elemento probatorio contrario”. Al contrario, vi sarebbe stato onere probatorio dei P. quanto agli inadempimenti e alla risoluzione anticipata del contratto.

4.2 Il sesto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982.

La Corte d’appello avrebbe affermato che durante il rapporto vi sarebbero stati gravi inadempimenti dell’attuale ricorrente, come sarebbe risultato dalle diffide a lei inviate, “fino a giungere all’intimazione del rilascio del fondo per risoluzione del contratto”. Ma per ottenere la risoluzione anticipata per inadempimento ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 5 il locatore dovrebbe proporre domanda giudiziale, che trova condizione di proponibilità nella previa contestazione dell’inadempimento, L. n. 203 del 1982, ex art. 5, comma 9. E invece i P. non avrebbero proposto domanda di risoluzione, il che sarebbe stato evidenziato nell’atto d’appello, invocando proprio tale art. 5. La corte territoriale, nel ritenere verificatasi una risoluzione anticipata, avrebbe quindi violato la legge.

4.3 Pure questi motivi sono adeguati ad una valutazione congiunta, ritornando, a ben guardare, alla tematica dei congiunti primo e secondo motivo.

Il quinto motivo, in effetti, riprende la questione dello scioglimento anticipato del contratto (avvenuto, già si è visto esaminando proprio il primo e il secondo motivo, per mutuo consenso secondo l’accertamento del giudice di merito), negando che vi sia stata un’anticipata risoluzione con argomenti, però, puramente fattuali, che lo conducono al inammissibilità.

Sulla stessa questione ritorna pure il sesto motivo, che offre invece un contenuto giuridico, il quale però non è affatto pertinente – con evidente conseguenza di inammissibilità – dato che, come si è detto, secondo l’esito dell’accertamento di merito non è stato altro che un mutuo consenso delle parti a sciogliere il contratto.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione alle controparti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Dagli atti il processo risulta esente dall’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle controparti le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 2.200, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Dagli atti il processo risulta esente dall’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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