Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8142 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9614-2019 proposto da:

COMUNE DI LADISPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARIO PAGGI;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA

VITTORIA, 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA ANTONIO

ALMA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5977/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 20492/16, sez. 44, rigettava il ricorso proposto da M.R. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per ICI 2011.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza n. 5977/18, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Ladispoli sulla base di due motivi.

La contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune, con il primo motivo contesta, sotto il profilo della violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, l’affermazione della CTR secondo cui l’avviso di accertamento non conteneva l’allegazione delle delibere citate e della perizia tecnica.

Con il secondo motivo contesta la ritenuta inesistenza giuridica della notificazione dell’atto impugnato in quanto effettuata a mezzo posta privata tramite la Abaco spa.

Riveste carattere preliminare l’esame del secondo motivo dal momento dal momento che la predetta inesistenza è stata l’unica ragione sulla quale l’appello è stato accolto dato il suo carattere dirimente ed assorbente di ogni altra questione, come espressamente affermato nella parte conclusiva della motivazione della sentenza.

Il motivo è manifestamente fondato.

Va premesso che la sentenza impugnata ha dato atto che “l’avviso di accertamento è stato notificato tramite poste private ABACO spa che non è autorizzato per valore legale alla effettuazione delle notifiche in atti amministrativi e giuridici, essendo l’unico soggetto legittimato ammesso Poste italiane spa fino al termine della convenzione”.

Da tale accertamento risulta senza possibilità di dubbio che l’avviso di accertamento è stato notificato e ricevuto dalla contribuente.

Quest’ultima, del resto, nel controricorso (pg. 2) dà atto che l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2012 le è stato notificato a mezzo posta con raccomandata a.r. n. (OMISSIS) del 23.12.2014, pervenuta il 29.12.14 e che avverso il detto provvedimento ha posto tempestivo ricorso; circostanze tutte pacifiche in giudizio.

Alla luce di detti presupposti, ed anche a voler ritenere che la notifica dell’avviso sia avvenuta tramite un agente di poste private (Abaco) anzichè da parte delle Poste Italiane, vanno applicati nel caso di specie i principi stabiliti dalle Sezioni unite di questa Corte che ha stabilito che in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. (Cass. SS.UU. n. 299/20).

Tale principio è valido anche in relazione alla notifica degli atti impositivi avendo di recente questa corte affermato che in tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., è valida la notifica compiuta – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 cit., art. 5, comma 1, configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali. (Cass. n. 15360/20).

Da ciò discende che la tempestiva costituzione in giudizio della parte è valsa a sanare la nullità della notifica con la istituzione di un regolare contraddittorio.

Tutto ciò consente di prescindere da ogni valutazione della documentazione prodotta dal Comune, da cui si evince che la società Abaco è il gestore del servizio di riscossione coattiva dei tributi del Comune di Ladispoli e non già un ufficio postale privato, come risulta dal contratto di appalto n. (OMISSIS) nonchè la circostante della avvenuta notifica dell’accertamento.

Il motivo va quindi accolto restando assorbito il secondo.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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