Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8142 del 22/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 8142 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: MARULLI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 5161-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

2016
931

contro

PANDORA SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 9,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO
PAGLIARULO giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 22/04/2016

- controricorrente

avverso la sentenza n. 184/2007 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 23/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2016 dal Consigliere Dott. MARCO
MARULLI;

riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato MUCCARI per
delega dell’Avvocato PAGLIARULO che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’estinzione del

5

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che si

RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso l’epigrafata sentenza
della CTR Puglia, che, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di
primo grado con cui era stata dichiarata la nullità di tutti gli atti impositivi

ritenuta inapplicabilità, per la notificazione alla stessa di un pregresso pvc,
della proroga di cui all’art. 101. 289/02.
La CTR ha motivato il proprio deliberato, osservando che, in considerazione
del trascritto antefatto, “la ricorrente non aveva la facoltà di avvalersi delle
disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9” della legge di condono, atteso che essi
precludono l’accesso al condono “qualora alla data di entrata in vigore della
legge sia stato notificato processo verbale di constatazione”.
Il mezzo erariale si vale di due motivi di ricorso, ai quali resiste con
controricorso la parte.
Nelle more dell’odierna udienza l’Agenzia ricorrente ha depositato
comunicazione con cui segnala che “il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. 98/2011” e
chiede che “la Corte in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16, comma 8, della legge 289/02”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. In relazione alla vista comunicazione di intervenuta definizione della lite ai
sensi dell’art. 39 di. 98/11 relativamente all’ILOR 1997, discendendo da ciò
per quanto previsto dall’art. 16, comma 8, 1. 289/02, richiamato dal citato art.
39, l’estinzione del giudizio, occorre procedere alla conseguente declaratoria
per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi del D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 46 ed, in uno con essa, anche alla cassazione senza rinvio
dell’impugnata sentenza in relazione alla predetta annualità in quanto
l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di
contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non
RG 5161/09 Ag. Entrate-

Cons. Es

nallt

1

impugnati dalla parte in ragione della tardività della loro notifica e della

più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 19533/11).
3.1. Quanto alle altre annualità che non hanno costituito oggetto di
definizione, con il primo motivo del proprio ricorso l’Agenzia delle Entrate si
duole a mente dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. della violazione e falsa

artt. 7, 8 e 9 I. 289/02 essendo destituita di fondamento giuridico la tesi
o-e
affermata dal decidente in ordine inapplicabilità nella specie della proroga di
cui all’art. 10 1. 289/02, pos4Vplicazione della nonna in parola “prescinde
dalle motivazioni per cui un soggetto si è avvalso o meno delle sanatorie
fiscali di cui alla citata legge e stabilisce che per coloro che non si sono
avvalsi della sanatoria di cui alla 1. 289/2002 i termini prescrizionali sono
prorogati di due anni”.
3.2. Il motivo è fondato e la sua fondatezza determina l’assorbimento del
secondo motivo del ricorso erariale inteso a denunciare, sempre con
riferimento al medesimo punto di diritto, un difetto di motivazione in capo
all’impugnata sentenza.
3.3. Quanto al motivo accolto va invero premesso che la I. n. 289 del 2002, art.
10, comma l sotto la rubrica “proroga di termini” prevede che “per
i
contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9
della presente legge, in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212,
art. 3, comma 3 i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e successive
modificazioni, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 e successive
modificazioni, sono prorogati di due anni”. Questa Corte, occupandosi
funditus della questione se la proroga decretata dall’art. 10 si applichi o meno

ai contribuenti, a cui in base ai pregressi art. 7 e 9 sia stato notificato processo
verbale di constatazione con esito positivo ovvero avviso di accertamento ai
fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero
dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio
di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, relativamente ai quali non è
RG 5161/09 Ag. Entrate-

,\\

Cons. i.Mru 11i

2

applicazione degli arti. 43 D.P.R. 600/73 e 57 D.P.R. 633172, nonché degli

stata perfezionata la definizione ai sensi degli arti. 15 e 16, ha già avuto modo
di statuire che “in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di
accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n.
289, art. 10 opera, <> sia nel

favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel
caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di
accertamento notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge” (3782/16;
16613/15; 22921/14).
3.5. E’ dunque inconfutabile l’errore di diritto in cui è incorso il decidente
d’appello allorché ha ritenuto inapplicabile nella specie la proroga dei termini
di accertamento disposta dall’art. 10 1. 289/02 in ragione della pregressa
notificazione di un processo verbale di constatatazione che avrebbe precluso
alla parte di avvalersi delle disposizioni agevolative previste dalla medesima
legge 289/02 1 e ciò in quanto il dettato normativa del citato art. 10 non
autorizza a distinguere nella platea dei possibili destinatari i soggetti che non
intendono dai soggetti che non possono avvalersene, poiché l’espressione “non
avvalersi”, secondo il significato proprio delle parole (art. 12 preleggi),
descrive ugualmente gli atteggiamenti di chi non voglia e di chi non possa
accedere al beneficio indicato, tutti perciò parimenti soggetti alla sua
applicazione per il solo fatto di non aver aderito alle procedure condonistiche.
4. Dichiarata perciò l’estinzione del processo quanto all’ILOR 1997 con
compensazione delle spese, va accolto il primo motivo di ricorso e va
dichiarato assorbito il secondo motivo.
La causa previa cassazione dell’impugnata sentenza andrà conseguentemente
rinviata al giudice territoriale ex art. 383, comma primo, c.p.c. per il doveroso
riesame a mente degli artt. 392 e segg. c.p.c.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
RG 5161/09 Ag. Entrate-

Cons. s.vjru11i

3

caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di

e,Sk,NTF. DA R.Efl1ST &’ • •
AI SE.N’..d r.)E1 l).}I4
FAE4. ALI.. h.
N. I

M Al EXIA

dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del
contendere relativamente all’ILOR 1997, cassa senza rinvio l’impugnata
sentenza nei limiti della dichiarata estinzione e compensa le spese dell’intero
giudizio; accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo

rinvia avanti alla CTR Puglia che, in altra composizione, provvederà pure alla
liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il
15.3.2016
Il Cons. est.
Marco MAlli

11 Presidente
Dott. Carlo Piccinitmi

motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA