Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8142 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 04/10/2018, dep. 22/03/2019), n.8142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 23091 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate, in persona

dei Direttori pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e

difende;

-ricorrenti-

Contro

Eurallumina s.p.a., in persona del suo Amministratore delegato e

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta

procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.to Salvatore

Alberto Romano, elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo, in Roma, Viale Ventuno Aprile n. 11;

-controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Cagliari,

sezione seconda civile, n. 91/2011, del 3 dicembre 2010, depositata

in data 15 marzo 2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

ottobre 2018 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 91/2011, del 3 dicembre 2010, depositata in data 15 marzo 2011, non notificata, la Corte di Appello di Cagliari, sezione seconda civile – giudicando a seguito di cassazione con rinvio dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale, ritenendo che la controversia andasse decisa previa integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., stante il litisconsorzio necessario con l’Azienda dei Mezzi Meccanici del Porto di Cagliari – alla quale era poi succeduta l’Autorità portuale – quale beneficiaria di una quota della tassa portuale oggetto dell’intimazione di pagamento di Lire 197.300.000, oltre spese, emessa, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, nei confronti di Eurallumina s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione ad operazioni di movimentazione di merci nazionali e estere effettuate da quest’ultima, nel corso dell’anno 1985, nel porto di (OMISSIS);

– la Corte di Appello di Cagliari, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha affermato che – premesso che, in base al principio di diritto formulato dal giudice di legittimità con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello, l’ingiunzione di pagamento emessa, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, nei confronti di Eurallumina s.p.a., doveva ritenersi “sopravvissuta” nella sua componente di atto di accertamento della pretesa erariale al disposto del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, comma 2 – al fine di potere verificare se la tassa portuale in questione configurasse un “aiuto di Stato”, occorreva, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata, rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Cagliari perchè fosse disposta l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della litisconsorte necessaria Azienda Portuale, succeduta alla Azienda Mezzi Meccanici di Cagliari, quale beneficiaria di una quota del detto tributo;

– avverso la sentenza della Corte di Appello, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle dogane e l’Agenzia delle entrate, propongono ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso, Eurallumina s.p.a.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., per avere il giudice di appello, nel giudizio di rinvio della cassazione, rilevato la “non integrità del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.”, ancorchè tale questione non fosse stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere, in mancanza di diversa statuizione, che il contraddittorio fosse stato da questi ritenuto integro (in tal senso, sono richiamate, ex plurimis, Cass. n. 1075 del 2011; n. 5061 del 2007; n. 1536 del 2000; n. 3795 del 1994);

– il motivo è fondato;

– questa Corte ha affermato il principio secondo cui “nel giudizio di rinvio dalla Cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di una esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere in mancanza di diversa esplicita statuizione che il contraddittorio sia stato da questo ritenuto integro” (Cass. n. 1075 del 2011). In termini analoghi sono l’ordinanza n. 7656 del 4 aprile 2011 (che ha censurato la sentenza di merito che aveva rilevato una decadenza del contribuente non emersa nelle precedenti fasi del giudizio) e la sentenza delle Sezioni Unite n. 15602 del 3 luglio 2009 che sottolinea come nel giudizio di rinvio, sia precluso qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, non solo in ordine agli “errores in judicando” relativi al diritto sostanziale, ma anche per le violazioni di norme processuali, tutte le volte in cui il principio sia stato enunciato rispetto a un fatto con valenza processuale;

– tale indirizzo è stato recentemente ribadito dalla Corte di cassazione in relazione a controversie analoghe tra le medesime parti (Cass. n. 13233; n. 13234; n. 13239 del 2015);

– peraltro, anche in ordine a quanto sostenuto dalla controricorrente secondo cui la precedente sentenza della Corte di Cassazione avrebbe deciso in ordine ad una questione preliminare, a carattere pregiudiziale ed assorbente (legittimità dello strumento-ingiunzione – utilizzato dall’Agenzia per riscuotere le somme dovute), senza entrare nel merito della vicenda e, dunque, senza pronunciarsi implicitamente sulla sussistenza o meno del litisconsorzio necessario, è agevole osservare che “ove lo strumento procedurale utilizzato fosse stato valutato illegittimo i riflessi negativi sarebbero ricaduti anche sulla Azienda e dunque il litisconsorzio bene avrebbe potuto essere rilevato dalla Corte” (in tal senso, Cass. n. 13233; n. 13234; n. 13239 del 2015);

– il giudice non ha fatto buon governo dei suddetti principi, avendo dichiarato, in sede di rinvio dalla cassazione, la nullità della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio nei confronti della Azienda Portuale, succeduta alla Azienda Mezzi Meccanici di Cagliari, quale beneficiaria di una quota della tassa portuale;

– in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari, affinchè decida il merito della vicenda.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’Appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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