Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8142 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 11/04/2011), n.8142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

MEDACTA ITALIA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 43/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 21/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Clarmed s.r.l. (ora Medacta Italia S.p.A.) ricorreva avverso gli avvisi di accertamento Irpeg ed Ilor per gli anni d’imposta 1993 e 1994, con i quali – a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza – venivano recuperate a tassazione, in quanto non deducibili perchè estranei all’attività d’impresa, componenti negativi di reddito. Motivava sostenendo la legittimità dell’operazione societaria avvenuta a seguito dell’acquisto di una partecipazione minoritaria nella Saline s.p.a., operazione che a seguito della crisi commerciale della stessa partecipata, aveva comportato delle consistenti perdite.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso, ritenendo l’assenza di elementi probatori chiari e concreti a sostegno dell’assunto della contribuente.

Quest’ ultima appellava tale decisione ricostruendo i termini dell’operazione societaria e ribadendo l’effettiva e non contestata effettuazione dell’investimento operato nell’acquisto della partecipazione e la perdita realizzata con la successiva cessione della stessa. L’ufficio, costituitosi, resisteva.

La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello ritenendo che l’attività svolta dalla società di holding nei confronti della partecipata non fosse censurabile alla stregua di alcun criterio normativo-fiscale.

Contro tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione fondato su motivo unico. La contribuente non controdeduce.

Motivazione:

L’Agenzia denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 101 e 109, comma 5 (ex artt. 66 e 75) e l’omessa o insufficiente motivazione, per non avere l’impugnata sentenza tenuto conto del contesto in cui si inseriscono le operazioni finanziarie in questione, contesto che risulta dettagliatamente ricostruito nel processo verbale richiamato nell’accertamento impugnato.

La censura è, sotto vari profili, inammissibile.

1. Invero il motivo, come proposto, è inammissibile per l’estrema genericità delle censure mosse: infatti, quando – come nella specie – è denunziata violazione e falsa applicazione della legge e non risultano indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Non è invero sufficiente indicare gli estremi delle norme che si assumono violate come nel caso di specie) non seguito da alcuna indicazione e svolgimento logico, risolvendosi ciò in un’affermazione apodittica senza alcun aggancio al contenuto dell’impugnata sentenza (Cass. n. 10295/07; 12984/06).

2. La censura è, inoltre, inammissibile nella parte in cui, facendo riferimento al contenuto del processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza, di fatto richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non possibile nella presente sede.

Come ha già costantemente affermato questa Corte (Cass. n. 2090 del 2004; Cass. n. 1380 del 2006) “In tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella circostanza che la determinazione o la valutazione delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè a norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale – e come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l’unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito del procedimento accertativo e valutativo seguito.” Invero la doglianza (neanche chiaramente prospettata sub specie del vizio motivatorio) in esame, – secondo cui “A fronte dei circostanziati e documentati elementi di prova che hanno portato la Guardia di Finanza alla suddetta conclusione (quella di cui all’avviso di accertamento impugnato) appare del tutto evidente l’obiettiva carenza di motivazione della sentenza impugnata dove la C.T.R. ha motivato, con un’argomentazione di pura forma che non tiene minimamente conto della complessa ed articolata ricostruzione che sta alla base dell’avviso di accertamento …”, – si risolve, a ben vedere, nella pretesa di contrapporre alla conclusione sull’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito una diversa valutazione ritenuta dalla parte più idonea ai fini dell’accertamento in questione. Ciò in netto contrasto con il noto principio sopra riportato per cui in tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese e di valutazione delle risultanze istruttorie, i vizi motivazionali non possono consistere nella circostanza che la determinazione e/o la valutazione delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, con l’unico limite, nella specie ampiamente rispettato, di supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito del procedimento accertativo e valutativo seguito.

3. Infine va rilevata la totale mancanza di autosufficienza del motivo in esame in violazione del principio costantemente affermato da questa Corte (ex plurimis Cass. n. 15952 del 2007): “Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto.”.

La ricorrente nel caso di specie, in violazione del suindicato principio, non ha allegato gli atti del giudizio di merito (in particolare l’atto di costituzione nel giudizio di appello) con i quali ed attraverso i quali sarebbe stato riversato nel giudizio il contenuto del processo verbale della Guardia di Finanza costantemente chiamato in causa nel ricorso per cassazione.

Anche sotto tale profilo il ricorso è pertanto inammissibile. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio di legittimità atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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