Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8141 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9528-2019 proposto da:

MARINA CALA DE’ MEDICI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO, n. 61,

presso lo studio dell’avvocato ANNA MATTIOLI, rappresentata e difesa

dagli avvocati MONICA PASSALACQUA, FLAVIA POZZOLINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo

studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SERGIO ALVARO TROVATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1716/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Livorno, con sentenza n. 14/17, sez. 1, rigettava i ricorsi riuniti proposti da Marina Cala Dè Medici spa avverso i dinieghi di rimborso n. 58/6 Imu 2012 e 58/16 Imu 2013.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Toscana, sez. dist. Livorno, che, con sentenza 1716/10/2018, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di tre motivi con memoria.

il Comune di Rosignano Marittimo ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, la decisione impugnata laddove ha ritenuto suscettibili di essere censiti al catasto gli specchi d’acqua antistanti i posti barca.

Con il secondo motivo di ricorso contesta che i posti barca in questione possano essere assoggettati all’IMU.

Con il terzo motivo censura la sentenza laddove ha affermato che essa ricorrente non avrebbe dimostrato di avere diritto all’esenzione; circostanza questa mai dedotta da essa ricorrente.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che “correttamente, l’Amministrazione ha proceduto al classamento dei posti barca attribuendo ai beni la categoria D in conformità alle circolari ministeriali che avevano istituito un nuovo classamento riferito ai posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari “..Questa Corte, nel medesimo contesto ha altresì precisato che era anche “infondata la censura sulla indebita valorizzazione dello specchio acqueo e del costo di costruzione del posto barca che, invece, correttamente, è stato valutato in quanto “nel calcolo del valore catastate di un porto turistico vanno ricompresi anche gli specchi d’acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale” (Cass., sez. 5, 20.4.2016, n. 7868; Cass. n. 15198/16; Cass. n. 23681/20).

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato avendo questa Corte già chiarito che “in tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell’imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito” (Cass. n. 10031 e n. 10032 del 2017; Cass. n. 10287/19; Cass. n. 34657/19).

Nel caso di specie non può comunque trovare applicazione la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 578, secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessione a privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo a partire dal 1 gennaio 2020. (Cass. n. 34657/19).

Il terzo motivo è inammissibile in quanto verte comunque nei confronti di una affermazione (mancata prova del diritto ad esenzione) priva del carattere di decisività in quanto non proposta in giudizio, come affermato dalla stessa ricorrente.

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 12.00,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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